Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo ALESSANDRINI
SEDE

Trento, 13 dicembre 1995

ORDINE DEL GIORNO N.
AL DISEGNO DI LEGGE N. 80

- GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI D’ISTRUZIONE PER I CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO -

Premesso che:

Andamento interventi VV.F volontari Trentino 1990 ->1994

Anno

1990

1991

1992

1993

1994

Interventi

7.921

8.910

11.858

11.655

12.101

Fonte: Il Pompiere del Trentino, Giugno ‘95

 

Numero di interventi

 

1992

1993

1994

- Soccorsi tecnici

2.759

2.802

3.503

- Incendi boschivi

1.285

1.174

477

- Servizio prevenzioni

2.306

2.576

2.750

- Addestramento

2.247

2.457

2.817

- Piccoli e grandi incendi abitazioni

906

1.004

943

- Incidenti stradali

571

542

706

- Ricerca e recuperi persone

426

358

403

- Inquinamenti

84

109

182

- Fughe di gas

37

39

56

- Trasporto infermi

135

22

264

Fonte: Il Pompiere del Trentino, Giugno ‘95

  • E’ evidente un notevole aumento di interventi suddivisi in diverse tipologie: soccorsi tecnici, incendi boschivi, piccoli e grandi incendi abitazioni, incidenti stradali, ricerca e recupero persone, inquinamenti, fughe di gas, trasporto infermi e altro. Mentre i soccorsi tecnici sono in notevole aumento, segno tangibile del fatto che la nostra società richiede oggi ai Vigili del Fuoco una serie di servizi che esulano dal puro interventi in caso di incendio, gli incendi boschivi hanno avuto un positivo decremento.

    Anche il servizio di prevenzione è aumentato rispetto agli anni precedenti del 7% circa rispetto al 1993 e del 19% rispetto al 1992: le ore di intervento relative all’anno 1994 ammontano a 18.160;

  • "1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 è istituita la scuola provinciale antincendi.

    2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti:

    1. formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento, del personale permanente e volontario dei servizi antincendi;
    2. formazione, aggiornamento e addestramento del personale appartenente ad altre organizzazioni aventi per scopo il soccorso e la protezione civile;
    3. predisposizione di programmi didattici e informativi rivolti alla comunità provinciale ed in particolare alle scuole di ogni ordine e grado. ..."
    1. La scuola provinciale antincendi inizia la propria attività il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
    2. La gestione tecnica e amministrativa è affidata ad un funzionario responsabile individuato dalla Giunta provinciale tra il personale appartenente al servizio antincendi, o ad un esperto della materia assunto a contratto, su conforme parere del consiglio d’amministrazione della Cassa.
    3. I programmi d’istruzione e di addestramento sono predisposti dal funzionario responsabile, sentiti i servizi provinciali competenti nelle materie oggetto dei corsi d’istruzione.
    4. All’affidamento degli insegnamenti provvede il funzionario responsabile previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il medesimo funzionario provvede inoltre, secondo i medesimi criteri, all’affidamento di consulenze, studi e ricerche a personale estraneo all’amministrazione, finalizzati al funzionamento della scuola."

    "(1) In deroga al disposto di cui all’art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, la Giunta provinciale è autorizzata ad incaricare, mediante apposita convenzione, l’Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell’Alto Adige dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi teorici-pratici di addestramento degli appartenenti ai Corpi volontari dei vigili del fuoco. La convenzione può prevedere il pagamento di acconti a favore dell’Unione predetta fino al 70% del corrispettivo convenuto.

    (2) L’addestramento potrà anche comprendere periodi d’istruzione presso istituzioni, scuole e centri di addestramento situati fuori provincia o all’estero. Durante tali periodi i corsi sono svolti secondo il programma d’insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento.

    (3) Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi esercita, per conto della Giunta provinciale, un’attività di sorveglianza in merito al regolare svolgimento dei corsi di addestramento di cui ai precedenti commi.";

  • Dall’instaurazione del comitato di gestione la Scuola ha promosso l’effettuazione di corsi di aggiornamento e formazione nelle specifiche materie interessanti il settore antincendio. Detti corsi sono svolti sulla base di specifico programma adottato dal Comitato di gestione ed interessano territorialmente tutte le Unioni distrettuali del Trentino. L’individuazione dei vigili partecipanti è effettuata dai rispettivi ispettori distrettuali in relazione alle esigenze e possibilità di ciascun Corpo;
  • si impegna la Giunta Provinciale a:

    1. redigere entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Ordine del Giorno una proposta di legge di modifica degli Artt. 8, 9 e collegati della Legge provinciale n. 26 del 22 agosto 1988 al fine di incaricare, mediante apposita convenzione, la Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia autonoma di Trento a organizzare e svolgere i corsi teorici-pratici di preparazione per gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia stessa.

    Cons. Mauro DELLADIO