CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XII LEGISLATURA ANNO 2002
Disegno di legge
Interventi
a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard.
Integrazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo
sviluppo e la promozione delle attività sportive)
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
Il
turismo costituisce una delle risorse economiche più rilevanti per il Trentino
di oggi e di domani. L’impegno del Legislatore non può che essere volto,
quindi, a creare condizioni ottimali affinché le numerose località di
soggiorno esistenti nel nostro territorio diventino una destinazione di vacanze
aggiornata, competitiva e capace di attirare l’interesse dei turisti sia dalle
altre regioni d’Italia che dall’estero, garantendo opportunità di svago e
movimento diversificate, unitamente a benessere e tranquillità.
La
collocazione della nostra provincia nel cuore dell'area alpina e quindi la
morfologia, tipica dell’ambiente montano, del territorio trentino, rendono
evidente l’importanza dell’economia turistica estiva, invernale ed
extrastagionale, in relazione alla pratica di diverse discipline sportive e
all’escursionismo. Di qui la necessità, da un lato, di salvaguardare e
valorizzare le bellezze del nostro contesto naturale, che rappresentano la
principale fonte di attrazione per i turisti italiani e stranieri e di
promuovere, dall’altro, un'offerta ricettiva e di accoglienza all’altezza
della domanda, sempre più attratta da un ambiente sereno e sicuro per la
pratica di varie attività. Si tratta quindi di andare incontro alle aspettative
di chi desidera trascorrere il proprio tempo libero potendo disporre di una
variegata gamma di discipline fisiche, di svago e movimento a diretto contatto
con la natura.
Se
consideriamo in particolare le attività sportive sulla neve, alcuni dati
(forniti dall'Ufficio attività professionali del turismo e piste per fondo e
discesa della Provincia) possono chiarire la portata del fenomeno.
Le
piste da discesa in Trentino sono 510, per un totale di 470 km; le piste con
innevamento programmato sono 280. La superficie sciabile attrezzata ammonta a
1450 ettari, di cui 983, pari al 67,7 per cento, con innevamento programmato; la
superficie sciabile su ghiacciai è di 40.8 ettari (Presena e Marmolada). Le
aree sciabili, quindi, occupano lo 0,23 per cento della superficie totale del
Trentino, pari a 620.668 ettari.
Considerando
ora gli impianti a fune, si può notare che i 263 in funzione nella stagione
invernale 1998-99 hanno trasportato più di 69.300.000 persone; la portata
oraria degli impianti a fune in generale è stata quindi superiore a 300.000
persone.
Lo
snowboard identifica oggi, in tutto il mondo, la grande novità degli sport
sulla neve. Si tratta di un fenomeno in continua espansione, che trova un
seguito di massa soprattutto fra i giovani e giovanissimi. In questa fascia di
età il fascino della tavola sulla neve è tale da soppiantare ormai quello
dello sci, non più considerato, come accadeva fino a qualche anno fa, neppure
una disciplina di passaggio, praticata prima di approdare allo snowboard. Sulla
neve, infatti, si impara subito ad usare la tavola.
Tuttavia,
alla luce dei non pochi incidenti verificatesi sulle piste da discesa del
Trentino nella passata stagione invernale, oggi è urgente e necessario
considerare e risolvere il problema della sempre più difficile compresenza,
sulle medesime piste, degli sciatori tradizionali e degli snowboarder. Infatti,
specialmente quando si verificano particolari condizioni di affollamento lungo i
tracciati, l’utilizzo della tavola da parte di chi sta imparando questa
disciplina o vuole compiere particolari evoluzioni ed acrobazie può talvolta
diventare anche molto pericoloso crescendo la possibilità di scontri con gli
sciatori.
Si
impone quindi l’esigenza di prevenire il rischio di incidenti senza peraltro
mortificare la pratica di questo sport sulla neve.
Una
disciplina “parente stretta” dello snowboard ed altrettanto amata dai più
giovani, praticabile sia all’aperto che al chiuso in tutte le stagioni, purché
all’interno di impianti e parchi attrezzati, è lo skateboard.
Anche
in Trentino è cresciuta ultimamente fra i giovanissimi la pratica dello
skateboard pur in mancanza di strutture adeguate. Anche in questo caso
l’attività sportiva della tavola a rotelle può rivelarsi rischiosa sia per
chi la pratica sia per gli altri se esercitata al di fuori di parchi ed impianti
adeguatamente predisposti. A ciò si aggiunga il fatto che difficilmente chi ama
lo skateboard si può cimentare in tutta la gamma delle evoluzioni con la tavola
a rotelle in assenza di un’apposita pista.
Una
risposta a tali situazioni non può essere, d’altra parte, il semplicistico
rifiuto e tantomeno la censura di queste attività. Occorre infatti tener
presente che snowboard e skateboard rappresentano, come poc’anzi evidenziato,
sport tipici del mondo giovanile di questi ultimi anni, inesorabilmente
destinati ad una rapida diffusione in quanto esprimono il desiderio di libertà
e novità caratteristico di questa età.
Il
problema della convivenza con questi sport non si risolve quindi ostacolandone
la pratica, bensì garantendone l’esercizio in condizioni di sicurezza per
tutti.
Con
questa legge si vogliono pertanto introdurre interventi volti ad incentivare e a
rendere possibile, all’interno del nostro territorio, sia la pratica sportiva
sia la messa in sicurezza tanto dello snowboard quanto dello skateboard, creando
apposite aree riservate, parchi e impianti opportunamente attrezzati da adibire
a queste discipline.
E’
il caso di precisare che l’intento della normativa non è quello di
“segregare” né tantomeno di “isolare” socialmente gli appassionati
della tavola da neve e dello skateboard, quanto piuttosto quello di individuare
spazi ben definiti all’interno dei quali queste discipline possano essere
praticate e pienamente valorizzate. Tale intento implica al tempo stesso la
volontà e l’impegno di garantire la massima sicurezza a chi le pratica e a
chiunque si avvicini ad esse. Ciò anche in considerazione delle spettacolarità
insita nell’esercizio di queste specialità: si pensi allo snowboard e al jump
(salto) dell’half pipe, oltre che al border cross, disciplina olimpica che
consiste in uno slalom parallelo con più concorrenti impegnati
contemporaneamente.
La
finalità del presente provvedimento è quindi esclusivamente quella di
promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione di aree e
alla costruzione di parchi, impianti e strutture attrezzate da adibire alla
pratica sportiva dello snowboard e dello skateboard in condizioni protette. Gli
interventi si inseriscono nell’ambito degli strumenti di programmazione
provinciale a sostegno delle attività sportive.
A
tale scopo la Provincia concede dei contributi ai Comuni e loro Consorzi in
misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per
l’acquisto e la costruzione delle strutture (skateboard) e per la costruzione
e la gestione delle strutture (snowboard).
Inoltre
la Provincia può concedere ai Comuni, ai loro Consorzi e agli altri enti o
associazioni sportive, contributi per la gestione degli impianti per lo
skateboard in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.
Gli
impianti riservati allo snowboard e allo skateboard devono garantire la massima
sicurezza a chi pratica queste discipline. A tal fine l’ente gestore approva
apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza dell’impianto sulla
base di appositi indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.
Poiché
la pratica dello snowboard e dello skateboard costituisce un’espressione
tipica del mondo giovanile odierno, i positivi riflessi di carattere
socio-culturale ed economico che potranno essere determinati da tali interventi
provinciali a sostegno della pratica di questi sport sono individuabili:
nella
creazione di “poli” di aggregazione giovanile;
nella
promozione di manifestazioni sportive, a carattere competitivo e dimostrativo,
atte a potenziare l’immagine turistica del Trentino;
nella
realizzazione di un’offerta di opportunità mirate e differenziate, in grado
di corrispondere alla nuova domanda turistica e di assecondare quindi
l’evoluzione delle esigenze proprie del mondo giovanile in particolare, tanto
nella stagione invernale quanto in quella estiva;
nella
costituzione di aree adibite alla pratica sportiva dello snowboard e dello
skateboard che, oltre ad essere motivo di rilancio, di rivalutazione e di
rivitalizzazione delle stazioni turistiche, porterebbe dei benefici anche
all’indotto. Si pensi alle altre attività economiche, commerciali e
artigianali come pure all’enogastronomia e ai pubblici esercizi che
trarrebbero beneficio da una diversificazione e da un potenziamento
dell’offerta turistica già esistente.
DISEGNO DI LEGGE
Interventi
a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard.
Integrazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo
sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Capo
I
Integrazione
della legge provinciale 16 novembre 1990, n. 21
Art.
1
Introduzione
nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la
promozione delle attività sportive) del capo II bis
1.
Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito
il seguente:
“ Capo II bis ”
Interventi
a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard
Art.
2
Introduzione
nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la
promozione delle attività sportive) dell’articolo 11 bis
1.
Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e
nell’ambito del capo II bis è inserito il seguente:
Art.
11 bis
Piste
e parchi per lo snowboard
1. Lo sport dello snowboard è praticato nel rispetto della disciplina provinciale stabilita per l’utilizzo delle piste da sci.
2. Al fine di sostenere e rendere più sicuro lo sport dello snowboard, e per agevolarne la pratica sul territorio provinciale, la Provincia individua le aree per la realizzazione di progetti finalizzati alla costruzione di strutture e impianti idonei e sicuri.
3. A tale scopo la Provincia individua, assieme ai comuni interessati e nel rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale e locali, aree specifiche da riservare a piste o a parchi per snowboard. Ove possibile l’individuazione delle aree privilegia zone marginalizzate e distinte da quelle utilizzate per le piste da sci tradizionali.
4. Le piste e gli impianti per lo snowboard devono garantire la sicurezza degli sportivi e degli altri utenti. A tal fine l’ente gestore approva apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza delle piste e degli impianti sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. La Provincia può concedere ai comuni e loro consorzi e agli altri enti interessati contributi per la costruzione e la gestione delle piste e degli impianti da utilizzare per la pratica dello snowboard, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Art.
3
Introduzione
nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la
promozione delle attività sportive) dell’articolo 11 ter
1. Dopo l’articolo 11 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è inserito il seguente:
Art.
11 ter
Interventi
per la pratica sportiva dello skateboard
1. La Provincia promuove la realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione di aree e alla costruzione di strutture da adibire alla pratica sportiva dello skateboard.
2. Gli interventi sono svolti nell’ambito degli strumenti di programmazione provinciale a sostegno delle attività sportive e nel rispetto delle procedure stabilite da questa legge.
3. Per l’acquisto delle aree e la costruzione delle strutture di cui al comma 1 la Provincia concede contributi ai comuni e loro consorzi in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
4. La Provincia può concedere ai comuni e loro consorzi e agli altri enti o associazioni sportive contributi per la gestione degli stessi impianti in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
5. Gli impianti per lo skateboard devono garantire la sicurezza degli sportivi e degli altri utenti. A tal fine l’ente gestore approva apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza dell’impianto sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.
Capo
II
Disciplina
finanziaria
Art.
4
Finanziamento
degli interventi disciplinati dal Capo I
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (upb 19.1.210).
Cons. Mauro DELLADIO