CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

XII LEGISLATURA ANNO 2002

 

 

Disegno di legge

 

Interventi a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard. Integrazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

 

 

  

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

 

  

 

Il turismo costituisce una delle risorse economiche più rilevanti per il Trentino di oggi e di domani. L’impegno del Legislatore non può che essere volto, quindi, a creare condizioni ottimali affinché le numerose località di soggiorno esistenti nel nostro territorio diventino una destinazione di vacanze aggiornata, competitiva e capace di attirare l’interesse dei turisti sia dalle altre regioni d’Italia che dall’estero, garantendo opportunità di svago e movimento diversificate, unitamente a benessere e tranquillità.

 

La collocazione della nostra provincia nel cuore dell'area alpina e quindi la morfologia, tipica dell’ambiente montano, del territorio trentino, rendono evidente l’importanza dell’economia turistica estiva, invernale ed extrastagionale, in relazione alla pratica di diverse discipline sportive e all’escursionismo. Di qui la necessità, da un lato, di salvaguardare e valorizzare le bellezze del nostro contesto naturale, che rappresentano la principale fonte di attrazione per i turisti italiani e stranieri e di promuovere, dall’altro, un'offerta ricettiva e di accoglienza all’altezza della domanda, sempre più attratta da un ambiente sereno e sicuro per la pratica di varie attività. Si tratta quindi di andare incontro alle aspettative di chi desidera trascorrere il proprio tempo libero potendo disporre di una variegata gamma di discipline fisiche, di svago e movimento a diretto contatto con la natura.

 

Se consideriamo in particolare le attività sportive sulla neve, alcuni dati (forniti dall'Ufficio attività professionali del turismo e piste per fondo e discesa della Provincia) possono chiarire la portata del fenomeno.

 

Le piste da discesa in Trentino sono 510, per un totale di 470 km; le piste con innevamento programmato sono 280. La superficie sciabile attrezzata ammonta a 1450 ettari, di cui 983, pari al 67,7 per cento, con innevamento programmato; la superficie sciabile su ghiacciai è di 40.8 ettari (Presena e Marmolada). Le aree sciabili, quindi, occupano lo 0,23 per cento della superficie totale del Trentino, pari a 620.668 ettari.

       

Considerando ora gli impianti a fune, si può notare che i 263 in funzione nella stagione invernale 1998-99 hanno trasportato più di 69.300.000 persone; la portata oraria degli impianti a fune in generale è stata quindi superiore a 300.000 persone.

 

Lo snowboard identifica oggi, in tutto il mondo, la grande novità degli sport sulla neve. Si tratta di un fenomeno in continua espansione, che trova un seguito di massa soprattutto fra i giovani e giovanissimi. In questa fascia di età il fascino della tavola sulla neve è tale da soppiantare ormai quello dello sci, non più considerato, come accadeva fino a qualche anno fa, neppure una disciplina di passaggio, praticata prima di approdare allo snowboard. Sulla neve, infatti, si impara subito ad usare la tavola.

 

Tuttavia, alla luce dei non pochi incidenti verificatesi sulle piste da discesa del Trentino nella passata stagione invernale, oggi è urgente e necessario considerare e risolvere il problema della sempre più difficile compresenza, sulle medesime piste, degli sciatori tradizionali e degli snowboarder. Infatti, specialmente quando si verificano particolari condizioni di affollamento lungo i tracciati, l’utilizzo della tavola da parte di chi sta imparando questa disciplina o vuole compiere particolari evoluzioni ed acrobazie può talvolta diventare anche molto pericoloso crescendo la possibilità di scontri con gli sciatori.

 

Si impone quindi l’esigenza di prevenire il rischio di incidenti senza peraltro mortificare la pratica di questo sport sulla neve.

 

Una disciplina “parente stretta” dello snowboard ed altrettanto amata dai più giovani, praticabile sia all’aperto che al chiuso in tutte le stagioni, purché all’interno di impianti e parchi attrezzati, è lo skateboard.

 

Anche in Trentino è cresciuta ultimamente fra i giovanissimi la pratica dello skateboard pur in mancanza di strutture adeguate. Anche in questo caso l’attività sportiva della tavola a rotelle può rivelarsi rischiosa sia per chi la pratica sia per gli altri se esercitata al di fuori di parchi ed impianti adeguatamente predisposti. A ciò si aggiunga il fatto che difficilmente chi ama lo skateboard si può cimentare in tutta la gamma delle evoluzioni con la tavola a rotelle in assenza di un’apposita pista.

 

Una risposta a tali situazioni non può essere, d’altra parte, il semplicistico rifiuto e tantomeno la censura di queste attività. Occorre infatti tener presente che snowboard e skateboard rappresentano, come poc’anzi evidenziato, sport tipici del mondo giovanile di questi ultimi anni, inesorabilmente destinati ad una rapida diffusione in quanto esprimono il desiderio di libertà e novità caratteristico di questa età.

 

Il problema della convivenza con questi sport non si risolve quindi ostacolandone la pratica, bensì garantendone l’esercizio in condizioni di sicurezza per tutti.

 

Con questa legge si vogliono pertanto introdurre interventi volti ad incentivare e a rendere possibile, all’interno del nostro territorio, sia la pratica sportiva sia la messa in sicurezza tanto dello snowboard quanto dello skateboard, creando apposite aree riservate, parchi e impianti opportunamente attrezzati da adibire a queste discipline.

 

E’ il caso di precisare che l’intento della normativa non è quello di “segregare” né tantomeno di “isolare” socialmente gli appassionati della tavola da neve e dello skateboard, quanto piuttosto quello di individuare spazi ben definiti all’interno dei quali queste discipline possano essere praticate e pienamente valorizzate. Tale intento implica al tempo stesso la volontà e l’impegno di garantire la massima sicurezza a chi le pratica e a chiunque si avvicini ad esse. Ciò anche in considerazione delle spettacolarità insita nell’esercizio di queste specialità: si pensi allo snowboard e al jump (salto) dell’half pipe, oltre che al border cross, disciplina olimpica che consiste in uno slalom parallelo con più concorrenti impegnati contemporaneamente.

 

La finalità del presente provvedimento è quindi esclusivamente quella di promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione di aree e alla costruzione di parchi, impianti e strutture attrezzate da adibire alla pratica sportiva dello snowboard e dello skateboard in condizioni protette. Gli interventi si inseriscono nell’ambito degli strumenti di programmazione provinciale a sostegno delle attività sportive.

       

A tale scopo la Provincia concede dei contributi ai Comuni e loro Consorzi in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto e la costruzione delle strutture (skateboard) e per la costruzione e la gestione delle strutture (snowboard).

       

Inoltre la Provincia può concedere ai Comuni, ai loro Consorzi e agli altri enti o associazioni sportive, contributi per la gestione degli impianti per lo skateboard in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

Gli impianti riservati allo snowboard e allo skateboard devono garantire la massima sicurezza a chi pratica queste discipline. A tal fine l’ente gestore approva apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza dell’impianto sulla base di appositi indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

Poiché la pratica dello snowboard e dello skateboard costituisce un’espressione tipica del mondo giovanile odierno, i positivi riflessi di carattere socio-culturale ed economico che potranno essere determinati da tali interventi provinciali a sostegno della pratica di questi sport sono individuabili:

nella creazione di “poli” di aggregazione giovanile;

nella promozione di manifestazioni sportive, a carattere competitivo e dimostrativo, atte a potenziare l’immagine turistica del Trentino;

nella realizzazione di un’offerta di opportunità mirate e differenziate, in grado di corrispondere alla nuova domanda turistica e di assecondare quindi l’evoluzione delle esigenze proprie del mondo giovanile in particolare, tanto nella stagione invernale quanto in quella estiva;

nella costituzione di aree adibite alla pratica sportiva dello snowboard e dello skateboard che, oltre ad essere motivo di rilancio, di rivalutazione e di rivitalizzazione delle stazioni turistiche, porterebbe dei benefici anche all’indotto. Si pensi alle altre attività economiche, commerciali e artigianali come pure all’enogastronomia e ai pubblici esercizi che trarrebbero beneficio da una diversificazione e da un potenziamento dell’offerta turistica già esistente.

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Interventi a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard. Integrazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

 

 

Capo I

Integrazione della legge provinciale 16 novembre 1990, n. 21

 

Art. 1

Introduzione nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) del capo II bis

 

 

1.      Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito il seguente:

 

“ Capo II bis ”

Interventi a sostegno delle pratiche sportive dello snowboard e dello skateboard

 

 

Art. 2

Introduzione nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) dell’articolo 11 bis

 

1.    Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e nell’ambito del capo II bis è inserito il seguente:

 

 

Art. 11 bis

Piste e parchi per lo snowboard

 

1.         Lo sport dello snowboard è praticato nel rispetto della disciplina provinciale stabilita per l’utilizzo delle piste da sci.

 

2.         Al fine di sostenere  e rendere più sicuro lo sport dello snowboard, e per agevolarne la pratica sul territorio provinciale, la Provincia individua le aree per la realizzazione di progetti finalizzati alla costruzione di strutture e impianti idonei e sicuri.

 

3.         A tale scopo la Provincia individua, assieme ai comuni interessati e nel rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale e locali, aree specifiche da riservare a piste o a parchi per snowboard. Ove possibile l’individuazione delle aree privilegia zone marginalizzate e distinte da quelle utilizzate per le piste da sci tradizionali.

 

4.         Le piste e gli impianti per lo snowboard devono garantire la sicurezza degli sportivi e degli altri utenti. A tal fine l’ente gestore approva apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza delle piste e degli impianti sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

5.         La Provincia può concedere ai comuni e loro consorzi e agli altri enti interessati contributi per la costruzione e la gestione delle piste e degli impianti da utilizzare per la pratica dello snowboard, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

 

 

Art. 3

Introduzione nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) dell’articolo 11 ter

 

1.    Dopo l’articolo 11 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è inserito il seguente:

 

Art. 11 ter

Interventi per la pratica sportiva dello skateboard

 

1.         La Provincia promuove la realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione di aree e alla costruzione di strutture da adibire alla pratica sportiva dello skateboard.

 

2.         Gli interventi sono svolti nell’ambito degli strumenti di programmazione provinciale a sostegno delle attività sportive e nel rispetto delle procedure stabilite da questa legge.

 

3.         Per l’acquisto delle aree e la costruzione delle strutture di cui al comma 1 la Provincia concede contributi ai comuni e loro consorzi in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

4.         La Provincia può concedere ai comuni e loro consorzi e agli altri enti o associazioni sportive contributi per la gestione degli stessi impianti in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

5.         Gli impianti per lo skateboard devono garantire la sicurezza degli sportivi e degli altri utenti. A tal fine l’ente gestore  approva apposite norme regolamentari per la gestione in sicurezza dell’impianto sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

Capo II

Disciplina finanziaria

 

 

Art. 4

Finanziamento degli interventi disciplinati dal Capo I

 

1.         Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (upb 19.1.210).

 

 

Cons. Mauro DELLADIO