Trento, 4 marzo 2004
Al Presidente del
Consiglio provinciale
Giacomo Bezzi
Palazzo Trentini
INTERROGAZIONE N.
CONTRIBUTO TRASPORTO LAVORATORI PENDOLARI
Premesso che:
- l’art. 23 della Legge provinciale 30.07.1981, n. 24 e s.m. della provincia autonoma di Bolzano, prevede la concessione di contributi per spese di viaggio a lavoratrici e lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla propria dimora abituale in provincia di Bolzano al luogo di lavoro situato in Regione e posseggono i seguenti requisiti:
1. almeno 120 giorni lavorativi e di viaggio durante l’intero anno solare (malattie, ferie, permessi, ecc. esclusi);
2. percorso superiore ai 10 km tra la propria dimora abituale e il luogo di lavoro, qualora il percorso non sia servito da mezzi di trasporto pubblico oppure precorso superiore ai 5 km quando sullo stesso non si svolgono servizi di trasporto pubblico;
3. tempi di attesa complessivi di almeno 60 minuti;
- il contributo non spetta:
1. a chi percepisce indennità di trasferimento ossia contributi per spese di viaggio dall’azienda datrice di lavoro;
2. se il viaggio dalla dimora abituale al luogo di lavoro viene effettuato con mezzo dell’azienda datrice di lavoro;
3. qualora l’ammontare del contributo risulti inferiore a 100,00 Euro annui;
Si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio