Trento, 4 marzo 2004

 

Al Presidente del

Consiglio provinciale

Giacomo Bezzi

Palazzo Trentini

INTERROGAZIONE N.

             CONTRIBUTO TRASPORTO LAVORATORI PENDOLARI

 Premesso che:

 

-        l’art. 23 della Legge provinciale 30.07.1981, n. 24 e s.m. della provincia autonoma di Bolzano, prevede la concessione di contributi per spese di viaggio a lavoratrici e lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla propria dimora abituale in provincia di Bolzano al luogo di lavoro situato in Regione e posseggono i seguenti requisiti:

1.     almeno 120 giorni lavorativi e di viaggio durante l’intero anno solare (malattie, ferie, permessi, ecc. esclusi);

2.      percorso superiore ai 10 km tra la propria dimora abituale e il luogo di lavoro, qualora il percorso non sia servito da mezzi di trasporto pubblico oppure precorso superiore ai 5 km quando sullo stesso non si svolgono servizi di trasporto pubblico;

3.      tempi di attesa complessivi di almeno 60 minuti;

 

-        il contributo non spetta:

1.      a chi percepisce indennità di trasferimento ossia contributi per spese di viaggio dall’azienda datrice di lavoro;

2.      se il viaggio dalla dimora abituale al luogo di lavoro viene effettuato con mezzo dell’azienda datrice di lavoro;

3.      qualora l’ammontare del contributo risulti inferiore a 100,00 Euro annui;

 

Si interroga

il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

  1. se in Provincia autonoma di Trento non si è mai ritenuto d’introdurre un’analoga norma che permetterebbe, almeno in parte, di ridurre il disagio di chi per recarsi al lavoro, non potendo utilizzare i mezzi pubblici, si trova costretto ad utilizzare il proprio automezzo.

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Mauro Delladio