Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini

Trento, 1° aprile 1996

INTERROGAZIONE N.

- SICUREZZA STRADALE ED ESAME DI GUIDA -

premesso che:

  1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
  2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
  3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all’indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
  • (...) ";
  • ai fini della sicurezza in senso generale e per garantire l’incolumità dell’allievo e dell’esaminatore la normativa n.° 183/94 della Direzione Generale M.C.T.C. a firma del Direttore Generale Dott. Giorgio BERRUTI prevede che il candidato privatista durante l’esame di guida deve essere accompagnato da un istruttore, riconosciuto IDONEO dal Ministero dei Trasporti, munito di specifico patentino, che secondo le vigenti norme può essere rilasciato solo su richiesta del titolare dell’autoscuola presso cui l’istruttore di guida viene poi impiegato e che i candidati privatisti, il giorno dell’esame potranno servirsi di un veicolo messo a disposizione da una scuola o di un veicolo preso in locazione presso una ditta autorizzata a locare veicoli senza conducente;
  • 9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.";
  • si interroga la Giunta Provinciale
    per sapere:

    Se la risposta è affermativa:

    1. qual’è il numero, il tipo e la spesa complessiva effettuata;
    2. le reali motivazioni dell’acquisto e quale sarà l’impiego delle autovetture di cui al punto precedente;
    3. quale spesa per l’Ente pubblico Provincia è stata preventivata considerando il fatto che la stessa dovrà probabilmente prevedere in organico almeno altri due dipendenti con brevetto di istruttore;
    4. se è mai stato considerato il rapporto fra spesa sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento e il numero dei fruitori del servizio (privatisti);
    5. quante domande per sostenere gli esami da privatisti sono state presentate agli Uffici competenti in Provincia di Trento negli ultimi cinque anni, quanti soggetti sono stati promossi e quanti respinti;
    6. se è previsto anche l’acquisto di un autocarro, di un autobus, un rimorchio ed un veicolo particolarmente adattato per minorati fisici e portatori di handicap per i privatisti che intendano conseguire come autodidatti le patenti di categoria C, D, E per evitare proteste da parte della cittadinanza per disparità di trattamento, oltre al motociclo da mettere a disposizione per patenti di categoria A;
    7. come si intende ottemperare alle norme che prevedono l’obbligatorietà della presenza vicino all’allievo autista di un istruttore dipendente di un’autoscuola munito dell’apposito patentino;
    8. se non ritiene opportuno stabilire, d’intesa con le Associazioni di categoria delle autoscuole, un prezzo equo per la presentazione agli esami di guida dei candidati privatisti;
    9. a quale titolo la Provincia autonoma di Trento, visto che non è né un’autoscuola né una ditta autorizzata a locare veicoli senza conducenti, metterà a disposizione dei richiedenti i veicoli di cui alla premessa;
    10. se la eventuale messa a disposizione dei mezzi con doppio comando di proprietà della Provincia autonoma di Trento sarà effettuata a titolo gratuito o meno.

    A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

    Cons. Mauro DELLADIO