Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 1° aprile 1996
INTERROGAZIONE N.
- SICUREZZA STRADALE ED ESAME
DI GUIDA -
premesso che:
- il giorno 19 marzo 1996 i quotidiani locali hanno
riportato la notizia che la Provincia da tempo ha acquistato due automobili (una per
Trento e una per Rovereto) con doppio comando: veicoli che non sono stati ancora
consegnati allEnte pubblico;
- è del 20 marzo 1996 la notizia dello scontro
automobilistico mortale presso il Comune di Lavis nel quale ha perso la vita un uomo che,
pare, stesse insegnando alla figlia a guidare: una lezione di scuola guida che si è
conclusa con una tragedia per una dinamica che sarà accertata dalle Autorità competenti;
- lArt. 123 del nuovo Codice della Strada attribuisce
in primo luogo alle autoscuole listruzione e la formazione dei conducenti e recita:
"Autoscuole.
- Le scuole per leducazione stradale,
listruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
- Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e
vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
- I compiti delle province in materia di autorizzazione
e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in
modo uniforme per la vigilanza tecnica sullinsegnamento e per la limitazione
numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, allindice della
motorizzazione e alla estensione del territorio.
(...) ";
ai fini della sicurezza in senso generale e per garantire
lincolumità dellallievo e dellesaminatore la normativa n.° 183/94
della Direzione Generale M.C.T.C. a firma del Direttore Generale Dott. Giorgio BERRUTI
prevede che il candidato privatista durante lesame di guida deve essere accompagnato
da un istruttore, riconosciuto IDONEO dal Ministero dei Trasporti, munito di specifico
patentino, che secondo le vigenti norme può essere rilasciato solo su richiesta del
titolare dellautoscuola presso cui listruttore di guida viene poi impiegato e
che i candidati privatisti, il giorno dellesame potranno servirsi di un veicolo
messo a disposizione da una scuola o di un veicolo preso in locazione presso una ditta
autorizzata a locare veicoli senza conducente;
- lArt. 121 comma 9 del nuovo Codice della Strada
evidenzia che: "
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di
guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni
caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.";
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
- se risponde al vero quanto riportato sui giornali locali
dellacquisto da parte della Provincia autonoma di Trento di autovetture munite di
doppio comando per gli esami di guida dei privatisti.
Se la risposta è affermativa:
- qualè il numero, il tipo e la spesa complessiva
effettuata;
- le reali motivazioni dellacquisto e quale sarà
limpiego delle autovetture di cui al punto precedente;
- quale spesa per lEnte pubblico Provincia è stata
preventivata considerando il fatto che la stessa dovrà probabilmente prevedere in
organico almeno altri due dipendenti con brevetto di istruttore;
- se è mai stato considerato il rapporto fra spesa
sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento e il numero dei fruitori del servizio
(privatisti);
- quante domande per sostenere gli esami da privatisti sono
state presentate agli Uffici competenti in Provincia di Trento negli ultimi cinque anni,
quanti soggetti sono stati promossi e quanti respinti;
- se è previsto anche lacquisto di un autocarro, di
un autobus, un rimorchio ed un veicolo particolarmente adattato per minorati fisici e
portatori di handicap per i privatisti che intendano conseguire come autodidatti le
patenti di categoria C, D, E per evitare proteste da parte della cittadinanza per
disparità di trattamento, oltre al motociclo da mettere a disposizione per patenti di
categoria A;
- come si intende ottemperare alle norme che prevedono
lobbligatorietà della presenza vicino allallievo autista di un istruttore
dipendente di unautoscuola munito dellapposito patentino;
- se non ritiene opportuno stabilire, dintesa con le
Associazioni di categoria delle autoscuole, un prezzo equo per la presentazione agli esami
di guida dei candidati privatisti;
- a quale titolo la Provincia autonoma di Trento, visto che
non è né unautoscuola né una ditta autorizzata a locare veicoli senza conducenti,
metterà a disposizione dei richiedenti i veicoli di cui alla premessa;
- se la eventuale messa a disposizione dei mezzi con doppio
comando di proprietà della Provincia autonoma di Trento sarà effettuata a titolo
gratuito o meno.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO