Al Presidente del
Consiglio provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE
Trento, 21 novembre 2001
INTERROGAZIONE N.
LA NAVALE ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI “TERRESTRI” CAUSATI DAGLI UNGULATI SULLE STRADE PROVINCIALI
Premesso che:
- in data 14/08/01 - come pubblicato sui quotidiani locali e ricordato dalla radio nazionale in una trasmissione alla quale sono intervenuti l’assessora Berasi e il dott. Masè, dirigente del servizio faunistico - la vettura del sig. Giuliano Cappello è stata investita da un cervo, in località monte Zaccon a Marter di Roncegno, sulla statale 47 della Valsugana;
- l’episodio, riportato dai resoconti della stampa, ha evidenziato il problema del controllo del transito degli animali selvatici e la difficoltà al risarcimento dei danni subiti dagli automobilisti coinvolti in un sinistro sulle strade provinciali;
- la Provincia autonoma di Trento ha stipulato in data 14 dicembre 2000 una polizza di assicurazioni della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con la società per azioni Navale Assicurazioni di Ferrara;
- in tale polizza, che ha un premio di assicurazione annuo di lire 1.860.000.000, alla Sezione I vi sono le norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti; alla Sezione II quelle che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale dei componenti della Giunta, alle Sezione III quelle che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e alla Sezione IV le sanzioni amministrative ex D.L.vo n. 472/97;
- prima della stipula della polizza con la Navale Assicurazione la Provincia autonoma di Trento era assicurata per la Responsabilità civile verso terzi con l’ITAS assicurazioni e nell’appendice n. 1 di tale polizza al punto 8 della descrizione del rischio si leggeva: “8. Proprietario della fauna, per i danni che una parte di essa e precisamente: caprioli, camosci, daini, cervi, stambecchi, cinghiali e mufloni, può causare a veicoli nell’attraversamento di sedi stradali pubbliche escluse quelle forestali e comunque quelle sulle quali è vietata la circolazione ai sensi della L.P. 48/1978 ed a condizioni che dell’animale, sia che abbia investito il veicolo o che ne sia stato investito, ne sia documentata materialmente l’esistenza da una guardia caccia.”;
- il Parco Adamello Brenta, in relazione al progetto “LIFE URSUS”, ha stipulato con l’ITAS assicurazioni una polizza di assicurazione della Responsabilità civile avente come descrizione del rischio: “La garanzia assicurativa è prestata per i danni cagionati a persone e cose, anche all’esterno del perimetro del parco, da tutti gli orsi liberati in attuazione del progetto “LIFE URSUS”, come risulta dalle apposite scritture.”;
- le pagine del quotidiano “L’Adige” negli ultimi mesi hanno affrontato il problema, a seguito di numerosi incidenti che si sono verificati in varie zone del Trentino, dei danni causati ad autovetture ed automobilisti in seguito a incidenti stradali causati dall’attraversamento o dalla presenza di ungulati sulle strade provinciali;
- l’orientamento della compagnia Navale Assicurazione alle richieste di risarcimento presentate, come si legge sul quotidiano L’Adige è il seguente: “(…)dagli accertamenti da noi disposti non è emersa responsabilità a carico della Provincia. Gli animali selvatici non sono di proprietà dell’amministrazione provinciale, ma del Demanio statale”;
- la sentenza della Cassazione n. 8788 del 1991 stabilisce che: “A seguito della L. 27 dicembre 1977, n. 968 gli animali selvatici rientrano nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello stato (art. 826, 2° comma. c.c.), con la conseguenza che per i danni alle cose da essi provocati la responsabilità, che deve essere valutata alla stregua non del criterio specifico previsto dall’art. 2052 c.c. (facente riferimento esclusivamente alla proprietà o custodia di animali domestici) bensì dei principi generali ex. art. 2043 c.c., deve essere imputata alle regioni, alle quali è stata trasmessa la potestà di disciplinare la specifica materia, e nel caso della regione trentino-Alto Adige va attribuita alle riserve di caccia rappresentate dalla federazione provinciale della caccia, concessionaria ex lege della gestione dei terreni della regione istituiti in riserva.”;
si interroga il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. negli ultimi dieci anni quante richieste di risarcimento danni causati ad automobilisti per incidenti contro ungulati sono state presentate e quante sono state risarcite, con evidenziato in dettaglio i risarcimenti effettuati sia con la polizza RCT stipulata con L’ITAS Assicurazioni sia con la Navale Assicurazioni S.p.a.;
2. se la polizza stipulata con la Navale Assicurazioni s.p.a. prevede anche quanto precedentemente stipulato con l’ITAS Assicurazioni ovvero quanto previsto dall’appendice n. 1 di tale polizza al punto 8 richiamata in premessa;
3. in caso di mancanza di tale copertura nella nuova polizza stipulata con la Navale Assicurazione, alla luce di quanto sancito nella sentenza della Corte costituzionale richiamata in premessa, se la Provincia o l’Ente gestore delle riserve di caccia provinciali non ritengono di attivarsi affinché siano coperti da assicurazione anche i danni previsti dall’appendice n. 1, punto 8 della vecchia polizza stipulata con l’ITAS e quali motivi giustificano l’attuale non copertura assicurativa;
4. quali accorgimenti (reti di protezione atte ad impedire l’invasione della strada da parte degli animali e sottopassi per l’invito all’attraversamento in condizioni di sicurezza) sono stati, o saranno, posti in essere su quei particolar tratti di strade provinciali riconosciute come zone di passaggio naturale di animali selvatici;
5. quali possono essere le attese risarcitorie del sig. Giuliano Cappello e degli altri automobilisti che dovessero, sulla rete viaria di competenza provinciale, incorrere in analoghi incidenti con fauna selvatica.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.