Trento, 15 aprile 2004
Preg.mo signor
Giacomo Bezzi
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
(Articolo 155 del regolamento interno)
RITARDI NELL’ATTUAZIONE DELLE NORME PER I RIMBORSI
DEI DANNI CAUSATI DAGLI UNGULATI
interroga la Giunta provinciale
per conoscere
i motivi per i quali due Assessori all’Agricoltura del governatore Dellai (Pallaoro prima- Mellarini poi) non sono riusciti, e alla data attuale non riescono, a dare corso ad un documento amministrativo per la concessione dell’indennizzo di cui al comma 3 bis, art. 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, comma aggiunto dall’art. 24 della legge provinciale 1 agosto 2003, n 5 che prevede: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comma, sono stabilite dalla Giunta provinciale, anche mediante polizze assicurative”;
Cons. Mauro Delladio