Al Presidente del

Consiglio provinciale

dott. Mario Cristofolini

SEDE

 

Trento, 3 giugno 2002

 

INTERROGAZIONE N.

 

FINALMENTE DEFINITI I DIRITTI DI CACCIA SULLA MALGAZZA.

LA PROVINCIA RIMBORSI LE SPESE LEGALI

 

Premesso che:

 

 

-         la ricerca di una soluzione in ordine ad una situazione del tutto particolare come quella riguardante le riserve di diritto di Bresimo e Livo e in particolare la disciplina dell’attività venatoria sul territorio della Malgazza, è stata lunga e tormentata da ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale e infine da una pronuncia del Consiglio di Stato;

 

-         brevemente, per i principali tratti salienti, si cerca, qui di seguito, di ricostruire “la storia” dei diritti di caccia in località Malgazza. Su tale ambito territoriale, proprietà dell’A.S.U.C. di Preghema del Comune di Livo, ma ricompreso nel Catasto di Bresimo, la caccia era stata esercitata fino al 1964 dai soci cacciatori di Livo. Con la L.R. n. 30/1964, tale area veniva ricompresa nella riserva di Bresimo, applicando, per questa area, il riferimento catastale e non quello della proprietà e dell’esercizio effettivo della caccia. La prima conseguenza di tale decisione, che aprì una profonda crisi nei rapporti fra le sezioni di cacciatori di Bresimo e Livo, fu l’adozione del D.P.G.R. 31 agosto 1967, n. 185 che vietò l’esercizio di ogni genere di caccia sul territorio in questione a tempo indeterminato.

 

-         con delibera n. 10696 di data 26 agosto 1994 avente per oggetto: “Articolo 14, comma 2, della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la tutela della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Modifica delle riserve  di diritto di cui all'elenco allegato alla L.R. 7 settembre 1964, n. 30: riserve di Bresimo e Livo.”  la Giunta provinciale cerca di risolvere l’annoso problema del territorio della Malgazza. La delibera stabilisce che: “(…) in ordine alla problematica riguardante le riserve di diritto di Bresimo e Livo e con riferimento ai criteri di valutazione sopra esposti, che l'aggregazione alla seconda riserva del territorio della Malgazza e relativo scorporo dello stesso dalla prima permetterebbe: - di sanare una situazione di palese contraddittorietà sancita dalla L.R. n. 30/1964, originata dall'adozione di determinazioni diverse rispetto a fattispecie analoghe, come in precedenza specificato; - di assicurare l'esercizio di caccia agli aventi titolo del Comune di Livo su di un territorio ove gli stessi hanno esercitato, fino al 1964, tale diritto, in forza anche di specifico vincolo di proprietà in capo ad una frazione del Comune medesimo; - di rimuovere il divieto di caccia a suo tempo stabilito per il territorio della Malgazza ove risulta attualmente possibile, ed anzi opportuno, operare con adeguati interventi di gestione; - di consentire una specifica gestione faunistico-venatoria nella zona in questione, ravvisando che l'ambito in parola, pur risultando staccato dal corpo principale della riserva cui verrebbe aggregato, presenta una estensione ed una caratterizzazione morfologica tale da  consentire l'espletamento dell'attività di gestione con caratteristiche di razionalità; preso atto di quanto emerso nella seduta del 22 giugno 1994, in sede di valutazione da parte del Comitato faunistico provinciale della proposta di modifica delle riserve di Bresimo e Livo; preso atto ancora, nel merito, del parere contrario espresso dalla seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 13 maggio 1994; si propone alla Giunta provinciale, ricorrendo i presupposti e i requisiti previsti dai criteri generali in precedenza esposti: 1. di revocare il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 1967, n. 185; 2. di aggregare il territorio della Malgazza di proprietà dell'A.S.U.C. di Preghena, pari a 688.74.77 ettari, alla riserva di Livo, individuata al n. 96 dell'allegato alla L.R. n. 30/1964, che passa pertanto da 1523.88.19 a 2212.62.96 ettari. Nel contempo lo stesso territorio viene scorporato dalla riserva di diritto di Bresimo, individuata al n. 24 dello stesso allegato sopra citato, che passa da 3032.78.81 a 2344.04.04 ettari.”

 

-         con ricorso proposto dinnanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige la Sezione Cacciatori del Comune di Bresimo, unitamente ai soci della stessa, ha impugnato la delibera della Giunta provinciale di Trento 26/08/1994 n. 10696. Il T.R.G.A. di Trento con sentenza 19 dicembre 1995 accoglieva il ricorso della Sezione Cacciatori di Bresimo.

 

-         avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello, al Consiglio di Stato, i cacciatori della sezione di Livo, che hanno ribadito il difetto di legittimazione all’impugnativa dei ricorrenti in primo grado ed hanno contestato la fondatezza dei motivi di censura accolti dal Tribunale regionale.

 

-         si arriva così alla pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisidizionale -Sezione Sesta- che in data 20 marzo 2001 accoglie l’appello della Sezione Cacciatori di Livo e conferma la delibera della Giunta provinciale impugnata nel giudizio di primo grado;

 

-         dopo circa quarant’anni i diritti di caccia in località Malgazza hanno trovato finalmente una loro piena titolarità, e grazie al ricorso al Consiglio di Stato promosso dalla Sezione cacciatori di Livo è stata confermata la delibera n. 10696 del 26/08/1994, delibera, che senza il ricorso sopraccitato, veniva inficiata dalla sentenza n. 340 del 1 dicembre 1995 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino –Alto Adige;

 

-         è chiaro come il ricorrere nei vari gradi di giudizio ha comportato per le Associazioni dei Cacciatori interessate dalla delibera della Giunta provinciale n. 10696/94 notevoli oneri finanziari e che la pronuncia del Consiglio di Stato -confermando la delibera della Giunta provinciale- ha di fatto, sanato una situazione ed ha condiviso e supportato -in linea di diritto- le linee guida ispiratrici della delibera sopramenzionata;

 

si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

se, alla luce dei fatti e delle considerazioni esposte in premessa, non si intende riconoscere alla Sezione Cacciatori di Livo promotrice del ricorso al Consiglio di Stato che, con la pronuncia N.R.G. 276/197 ha definitivamente risolto -supportando di fatto e in diritto la delibera della Giunta provinciale n. 10696/1994- la diatriba relativa all’attività venatoria sul territorio della Malgazza, il risarcimento totale delle spese del giudizio.