Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Dario PALLAORO
SEDE
INTERROGAZIONE N.
RANDAGISMO: FATTA LA NORMA MANCANO
STRUMENTI E CONTROLLI
Premesso che:
- la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 14 agosto 1991, n. 281) ha nei principi generali : “(…) la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.”;
- l’articolo 3 di tale legge, prevede, tra l’altro, che: “(…) le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo (…);
- l’articolo 10 -Disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe canina e per l’attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281- della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 sancisce che:
“1. 1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.
2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.
4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2.
4-bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria. (…);
- con propria delibera n. 773 di data 2 aprile 2004 la Giunta provinciale ha stabilito le: “Direttive per la prima attuazione dell’Anagrafe Canina provinciale. (…)”;
- moltissimi proprietari di cani, diligentemente, hanno ottemperato a quanto previsto dalla normativa in materia apponendo al proprio animale il microchip-trasponder. Parrebbe che, finora, siano stati effettuati pochi controlli per l’identificazione in quanto i soggetti preposti al controllo stesso risultano essere sprovvisti del lettore-trasceiver, dispositivo necessario per comunicare con il microchip.
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
a distanza di due anni dal recepimento della normativa nazionale:
1. quanti cani sono stati iscritti nell’Anagrafe canina provinciale;
2. quanti controlli sono stati eseguiti per la verifica del rispetto del disposto normativo soprarichiamato;
3. quali sono le dotazioni, per il controllo di quanto prescritto, a disposizione dei servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dei corpi di polizia urbana dei comuni e delle guardie zoofile.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO