Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE
INTERROGAZIONE N.
- LA SITUAZIONE DELLA PESCA IN TRENTINO -
Premesso che:
- nella determinazione del Dirigente n. 15 di data 02.02.2000 a firma del dott. Romano Masè vengono determinati i limiti massimi cui le Associazioni dei Pescatori Dilettanti devono uniformarsi nella definizione del costo massimo dei permessi d’ospite:
“a) giornaliero:
- limite del 20% del costo del permesso annuale per socio ordinario per le Associazioni che gestiscono diritti esclusivi della Provincia;
- limite del 25% del costo del permesso annuale per socio ordinario per Associazioni che gestiscono diritti esclusivi di pesca per conto di Comuni o altri Enti;
- limite del 50% del costo del permesso annuale per socio ordinario per le associazioni che propongono costi del permesso annuale per socio ordinario fino a lire 25.000;
b) settimanale:
- limite del 100% del costo del permesso annuale per socio ordinario;
2. di fissare il costo dei permessi per il lago di Caldonazzo in lire 4.000, 20.000 e 30.000 rispettivamente per il permesso d’ospite giornaliero, settimanale e per il permesso annuale;”
3. (…)”
- il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 ”Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento” stabilisce che: “2. Il costo massimo dei permessi d’ospite sarà stabilito annualmente dall’Ufficio provinciale competente, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, sentito il parere del comitato provinciale per la pesca;”
si interroga il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. quali e che tipo di proposte sono state formulate dalle Associazioni Pescatori Dilettanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 ”Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento”;
2. l’elenco aggiornato di tutti i diritti esclusivi di pesca che si sono estinti con l’entrata in vigore della L.P. n. 60/78 (art. 1), le relative indennità di espropriazione previste dall’ art. 2 per coloro che hanno presentato la documentazione entro il termine previsto dall’articolo 3;
3. l’elenco aggiornato dei titolari dei diritti di uso civico di pesca, riconosciuti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, come prevede il 4° comma dell’art. 1 della L.P. n. 60/78 e il numero di utenti abilitato che ne fanno uso continuo;
4. l’elenco aggiornato delle Associazioni o Società di Pescatori Sportivi dei Comuni e della Magnifica Comunità Generale di Fiemme che esercitano i diritti esclusivi di pesca, in deroga all’Art. 1 della L.P. n. 60/78. L’elenco della denominazione sociale, della Sede o altro recapito, del Presidente pro tempore, delle acque date in concessione, della data della concessione, del canone attuale pagato annualmente alla provincia e il numero degli iscritti nelle varie Associazioni, come Soci ordinari, con regolare quota sociale annuale e quelli aggregati (minori di 18 anni), ed infine, delle quote dei permessi d’ospite per l’anno in corso;
5. l’elenco aggiornato delle rimanenti Associazioni, con gli stessi dati richiesti al punto precedente, relative ai Comprensori C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, e delle quote dei permessi d’ospite per l’anno in corso;
6. l’elenco completo aggiornato al 29 febbraio 2000 di tutti i laghetti, naturali o artificiali, privati o comunali della Provincia autonoma di Trento, dove si esercita la pesca sportiva a pagamento, senza l’osservanza delle norme della L.P. n. 60/78, il nome del proprietario del laghetto ed i dati completi della licenza di derivazione di acque pubbliche o sfruttamento di sorgive come dispone la legge n. 36/94 (Legge Galli) e relativo regolamento D.P.R. 18.02.1999 n. 238;
7. quanti pescatori hanno rinnovato la licenza al 29 febbraio 2000, quanti non l’hanno più rinnovata, quanti sono attualmente i pescatori dilettanti in possesso della licenza.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta