XIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE 18 dicembre 2003, n. 4
Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60
(Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)
D'iniziativa dei consiglieri Mauro Delladio,
Mario Malossini, Nerio Giovanazzi, Flavio Mosconi, Walter Viola (Forza Italia)
Presentato il 18 dicembre 2003
Assegnato alla Terza Commissione permanente
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le attività sportive nautiche che si svolgono sui torrenti sono molteplici, basti citare le più famose, dal rafting al torrentismo, dall’hydrospeed alla canoa. Tali discipline sportive hanno goduto negli ultimi anni di un fortissimo processo di espansione e sviluppo, sia nel campo agonistico che nella dimensione legata al tempo libero ed alla attrattiva di tipo turistico. La conformazione orografica della Provincia di Trento, ricca di torrenti e corsi d’acqua minori nel contesto di uno scenario alpino di rara bellezza, offre a tali discipline sportive molteplici opportunità di sviluppo, poiché numerosissimi sono i siti nei quali è tecnicamente possibile praticare queste discipline. Si sono così moltiplicate le occasioni e le offerte, per residenti e turisti, di provare ad avvicinarsi a tali interessanti specialità sportive. La stessa pratica agonistica ha avuto così la possibilità di espandersi ed arricchirsi di notevole partecipazione. A causa della notevole crescita di queste attività, è sorta la necessità di dare una disciplina alla stessa, con riferimento alla tutela della fauna ittica dei torrenti. Infatti, pur essendo tali specialità sportive del tutto compatibili con l’ecosistema alpino, è necessario stabilire i periodi dell’anno in cui essa può essere liberamente praticata, senza arrecare danno alla fauna ittica, la cui presenza e riproduzione va assolutamente preservata, sia per tutelare il patrimonio faunistico sia per non danneggiare altre discipline sportive come la pesca, parimenti degne di essere sostenute e garantite. Le verifiche effettuate da esperti del settore hanno dimostrato che è necessario preservare in particolare il momento del deposito delle uova da parte della fauna ittica. Il presente disegno di legge mira a disciplinare le attività sportive nautiche che vengono esercitate sui corsi d’acqua, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze di coloro che le praticano o che ne organizzano gli eventi e la necessità di preservare la fauna ittica, anche in funzione di altre attività sportive come la pesca. Le stesse amministrazioni comunali interessate hanno ripetutamente chiesto una regolamentazione, anche tramite l’approvazione di apposite mozioni da parte dei consigli comunali. Nel dibattito sorto in ordine a tali necessità, si sono ipotizzate le più diverse soluzioni, tra le quali meritano una citazione le due concettualmente più opposte. La prima ipotizzava di attribuire ai Comuni la facoltà di concedere un’apposita autorizzazione per l’esercizio delle attività sportive de quibus. Si tratta però di una proposta che sconta un limite insuperabile: nell’era della burocratizzazione pare una soluzione eccessivamente onerosa per gli utenti. Si tenga conto che se un corso d’acqua attraversa più comuni sarebbe addirittura necessario richiedere più autorizzazioni, magari con esito diverso … D’altra parte anche la proposta di lasciare affidata tale materia ad una autodisciplina interna delle realtà che organizzano l’esercizio delle attività nautiche sui torrenti appare non sufficientemente garantista.
Si è scelta dunque la soluzione che pare più equilibrata e neutra possibile: la Giunta provinciale, con proprio provvedimento, avvalendosi di tecnici del settore, individua i tratti d’acqua ed i periodi dell’anno in cui non è possibile effettuare determinate attività sportive. Per contro, lasciandosi l’esercizio di tali attività libero da ogni vincolo autorizzatorio, le sanzioni per eventuali violazioni delle norme definite con delibera dalla Giunta provinciale vengono aumentate nel minimo e nel massimo.
Art. 1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, è inserito il seguente:
"Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico, e in particolare il rafting, la canoa, l'hydrospeed e il torrentismo, sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla giunta provinciale con propria deliberazione".
Art. 2
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, è sostituita dalla seguente:
"h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;".