CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Disegno di legge
Modifiche della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell’attività dei tassidermisti ed imbalsamatori)
D'iniziativa del consigliere Mauro DELLADIO
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA TASSIDERMIA
I. Premessa storica.
La tassidermia è una tecnica per la conservazione di animali morti, adottata per preservare nel tempo l’integrità dell'aspetto di un animale, bloccando i processi di decadimento e di decomposizione a scopo dimostrativo o di studio, prevalentemente per gli interessi degli studiosi della fauna, degli amanti degli animali o dei cacciatori. La tecnica consiste nel trattamento dei tessuti con sostanze di tipo conservativo e nella successiva imbottitura ed armatura dell’animale, in modo tale da mantenere l’aspetto che esso aveva da vivo.
Più in generale la tassidermia si ricollega e trae le sue origini dalle tecniche dell’imbalsamazione, specie nel passato ma anche attualmente, ad esempio negli Stati Uniti e nel Canada. Mentre nel passato tale tecnica aveva una funzione legata a riti di tipo religioso, nell’epoca contemporanea le funzioni sono ricollegate ad esigenze igienico sanitarie, per permettere tempi di sepoltura dilazionati o per ripristinare un aspetto fisico deteriorato da morte violenta.
I sistemi di tassidermia e di imbalsamazione moderni si differenziano da quelli antichi per il tipo di sostanze chimiche usate e per il metodo di somministrazione. In passato, generalmente, venivano utilizzate iniezioni di formaldeide, arsenico e altri fissativi, capaci di bloccare tutti i processi biologici in atto nella materia organica. I composti utilizzati al giorno d’oggi sono di diversa natura, non velenosi e sono custoditi gelosamente dagli specialisti.
Gli antichi metodi di imbalsamazione, anche detti di mummificazione, consistevano nello svuotamento del corpo, che veniva, quindi, nuovamente riempito di miscele di erbe balsamiche e di altre sostanze chimiche, in grado di bloccare i processi di decomposizione. Questa procedura veniva compiuta in particolari condizioni di ventilazione e umidità, per cui la materia organica si trasformava senza imputridire. Pare che questa pratica abbia avuto origine nell'antico Egitto, probabilmente prima del 4000 a.C., come rito religioso, volto a preparare e conservare il defunto per la vita ultraterrena.
La pratica dell'imbalsamazione si diffuse ad altri popoli antichi, come gli assiri, gli ebrei, i persiani e gli sciiti. L'imbalsamazione è stata praticata dagli egizi fino a circa il 700 d.C. e, secondo le stime di alcuni storici, in totale sarebbero stati imbalsamati circa 730 milioni di corpi, molti dei quali si trovano ancora in buono stato di conservazione e si possono osservare in molti musei d'archeologia e di storia antica. Dall'Africa e dall'Asia, la pratica dell'imbalsamazione fu esportata in Europa, dove si diffuse a partire dal 500 d.C. circa, con metodi a noi noti grazie alle descrizioni dei medici del tempo.
Nel campo delle scienze naturali la tecnica della tassidermia – o imbalsamazione – è largamente utilizzata a tutt’oggi al fine di permettere l’esposizione di animali in musei, scuole ed istituti di studio e ricerca. E’ noto infine che nel mondo dei cacciatori la tassidermia è sistema finalizzato alla conservazione a scopo dimostrativo e di conservazione degli esemplari, o parti di essi, più belli ed importanti.
II. Obiettivi del disegno di legge.
Il presente disegno di legge interviene sulla legge provinciale 27 dicembre 182 n. 32, recante “Disciplina e regolamentazione dell’attività dei tassidermisti ed imbalsamatori”, al fine di introdurre una modifica che consenta l’imbalsamazione di animali morti, anche se non cacciabili.
Sotto la vigenza dell’attuale normativa, infatti, si è posto in sede applicativa un problema di tipo sostanziale: un animale che non rientri tra quelli che possa essere oggetto di caccia non può in nessun caso essere imbalsamato. E tale prescrizione pare essenzialmente giusta; nel caso in cui venga abbattuto volontariamente un animale non cacciabile è giusto che colui che lo abbia illecitamente ucciso non possa farne persino un trofeo. Tuttavia appare del tutto irragionevole e decisamente poco condivisibile che nel caso in cui venga ritrovato morto – ad esempio per cause naturali o incidente - un animale protetto o comunque non cacciabile, questi non possa essere imbalsamato e quindi debba essere distrutto, sepolto o peggio ancora avviato magari in una discarica.
Negli ultimi anni si è constatato un aumento della fauna presente sul territorio provinciale che con l’aumento delle infrastrutture (strade, palazzi, linee elettriche ecc.) dovuto al progresso ha portato a valori elevati il numero di ritrovamenti di animali morti per cause accidentali.
Il presente disegno di legge prevede pertanto che all’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 182 n. 32, ove si stabiliscono i requisiti degli esemplari che possono essere imbalsamati, venga introdotto anche il caso della fauna selvatica non cacciabile, trovata morta. Al fine di evitare abusi in sede applicativa, nonché per ovviare alle sopracitate evenienze relative all’abbattimento illecito di un animale protetto, si prevede altresì che nel caso di specie gli esemplari debbano essere muniti di apposto certificato di origine identificato con apposito regolamento di attuazione della legge introdotto con l’Art. 12 bis.
Proponente
Modifiche della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell’attività dei tassidermisti ed imbalsamatori)
Art.1
Integrazione dell’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32
1. All’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell’attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), come modificato dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14, sono introdotte le seguenti integrazioni:
a) dopo la lettera c) del primo comma è aggiunta la seguente lettera:
"d) alla fauna selvatica non cacciabile, trovata morta."
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
"Gli esemplari appartenenti alla lettera d) del primo comma devono essere muniti del certificato d’origine rilasciato dall’ente gestore della competente riserva di caccia. Il certificato d’origine va applicato alla selvaggina per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza."
Art.2
Aggiunta dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32
1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 è aggiunto il seguente:
"Art. 12 bis
Disciplina di attuazione
La disciplina necessaria per dare attuazione a questa legge è stabilita in apposito regolamento. Il regolamento di attuazione disciplina in particolare i contenuti delle certificazioni di provenienza e di origine richieste dall’articolo 3."