CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

XII LEGISLATURA ANNO 2001

 

 

Disegno di legge

 

Norme in materia di protezione degli animali e di prevenzione del randagismo.

 

D'iniziativa del consigliere  Mauro DELLADIO

OTTOBRE 2001

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al disegno di legge provinciale

 

recante "norme in materia di protezione degli animali e di prevenzione del randagismo."

 

 

Il presente disegno di legge mira a promuovere la protezione degli animali domestici o di allevamento ed a stabilire precise norme in materia di trattamento degli stessi. Restano pertanto esclusi dalla disciplina gli animali selvatici.

In una realtà come il Trentino un particolare rispetto ed una specifica cura degli animali dovrebbe essere e rimanere parte della cultura locale, anche prospetticamente per le future generazioni. Il patrimonio ambientale nel suo complesso, comprensivo anche della fauna domestica e da allevamento, rappresenta una delle caratteristiche fondamentali ed uno dei punti di forza del Trentino sia dal punto di vista economico che sociale e culturale. E’ però necessario che a tale contesto si accompagni una particolare cultura del rispetto e della protezione degli animali, senza che ciò significhi in alcun modo compressione delle potenzialità di sviluppo dell’economia né discriminazione o riduzione delle possibilità di detenzione di animali domestici.

Per il perseguimento di tali scopi di interesse generale il disegno di legge individua i seguenti strumenti normativi:

1. Norme per il trattamento degli animali. Si tratta di disposizioni generali sulla cura degli animali.

2. Norme sugli asili per animali, sulle associazioni per la protezione degli animali e sull’anagrafe canina. Si tratta di un insieme di disposizioni atte ad istituire un sistema complessivo idoneo a prevenire e tenere sotto controllo il randagismo, da parte delle autorità sanitarie e dell’Ente pubblico, con la garanzia dei necessari finanziamenti, in particolare alle associazioni.

3. Norme sulla custodia ed il trasporto degli animali. Si tratta di norme specifiche che stabiliscono criteri non vessatori per i proprietari ma di piena tutela per gli animali.

4. Altre norme per la protezione degli animali. Sono contenute nel disegno di legge altre norme finalizzate a vietare l’utilizzo di animali per fini sperimentali, gare e spettacoli che comportino sevizie o maltrattamenti degli animali, compresa ogni forma di combattimento tra animali; norme che vietano l’effettuazione di fiere e mercati di cani, gatti, rettili e aracnidi, eccezion fatta per i concorsi di bellezza; norme che prevedono programmi di informazione, educazione e formazione al rispetto degli animali.

5. Vigilanza e sanzioni. Ogni norma che non preveda un sistema di controlli e soprattutto di sanzioni in caso di sua violazione è norma imperfetta, priva della valenza deterrente, educativa e repressiva necessaria. Il disegno di legge prevede pertanto un sistema di vigilanza ed una griglia di sanzioni per la violazione delle varie disposizioni, studiata con particolare attenzione a garantire la progressività delle sanzioni e la possibilità di applicazione differenziata tra il minimo ed il massimo edittale, in modo tale da dare la possibilità, in fase di irrogazione della sanzione, di tener conto delle circostanze concrete legate al caso specifico.

 

Trento, 26 ottobre 2001

 

 

Cons. Mauro Delladio

 

 

DISEGNO DI LEGGE 26 ottobre 2001, n. 145

Norme in materia di protezione degli animali e di prevenzione del randagismo

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Disposizioni relative al trattamento degli animali

Art. 3 - Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati

Art. 4 - Sistemazione negli asili per animali e nei canili

Art. 5 - Contributi alle associazioni per la protezione degli animali

Art. 6 - Istituzione dell'anagrafe canina

Art. 7 - Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento

Art. 8 - Informazione, educazione e formazione

Art. 9 - Trasporto di animali

Art. 10 - Soccorso ad animali feriti

Art. 11 - Custodia degli animali

Art. 12 - Fiere, mercati ed esposizioni

Art. 13 - Spettacoli e gare

Art. 14 - Esperimenti sugli animali

Art. 15 - Vigilanza

Art. 16 - Sanzioni amministrative

Art. 17 - Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

Art. 18 - Abrogazione

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Allegato A

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1.    La Provincia promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie e l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2.    La disciplina contenuta in questa legge non riguarda gli animali selvatici.

Art. 2

Disposizioni relative al trattamento degli animali

1.    Agli animali deve essere riservato un trattamento adeguato alla specie e che risponda nel miglior modo possibile alle loro necessità. Chi detiene animali deve assicurare il loro benessere, provvedere alla loro pulizia, mantenimento e regolare nutrizione. I detentori di animali devono altresì garantire loro uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danno senza motivi giustificabili.

2.    È vietato abbandonare animali domestici o di affezione o animali selvatici tenuti in cattività.

3.    Fatte salve le disposizioni speciali, quelle in materia venatoria e di macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante uccisione ad opera di un medico veterinario che redige la relativa attestazione.

Art. 3

Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati

1.    Gli asili per animali ed i canili sono strutture che prendono in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, abbandonati o con proprietario. I cani randagi o vaganti senza proprietario sono accolti in canili gestiti da associazioni iscritte in un albo provinciale, dopo aver trascorso un periodo di osservazione presso un canile tenuto dall'amministrazione pubblica o da questa autorizzato alla custodia. Con regolamento di attuazione la Provincia stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo provinciale.

2.    Le strutture di cui al comma 1 accolgono animali nel numero massimo consentito dal provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo o del canile.

3.    Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciale. La Provincia stabilisce con regolamento di attuazione le modalità di funzionamento di queste strutture.

4.              L’Azienda provinciale per i servizi sanitari anticipa tutte le spese degli asili per animali che gestisce direttamente. La Provincia, previa presentazione di un rendiconto annuale, rimorsa le spese sostenute, ad eccezione di quelle per il servizio veterinario e di accalappiacani.

6.    La costituzione di nuovi asili, pensioni per animali o canili, non ancora in funzione al momento dell'entrata in vigore di questa legge, è subordinata all'autorizzazione della Provincia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia data risposta, l’autorizzazione si intende accolta. La Provincia fissa i requisiti per la costituzione di nuovi asili, pensioni per animali o canili e disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.

7.    Tutti gli asili per animali devono nominare un veterinario, iscritto nell'albo professionale, come responsabile per le attività sanitarie svolte nelle strutture. La nomina viene trasmessa alla struttura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia di attività veterinaria, di seguito denominata struttura competente. Il veterinario non ha obbligo di presenza continuativa nella struttura.

Art. 4

Sistemazione negli asili per animali e nei canili

1.    I cani e gli animali randagi catturati vengono ospitati e accuditi nelle strutture di cui  all'articolo 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. In queste strutture gli animali sono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a vaccinazioni contro la rabbia ed a trattamenti terapeutici e di profilassi contro la echinococcosi e altre malattie infettive. I cani sono identificati e registrati.

2.    I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. I cani non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o siano di comprovata pericolosità o costituiscano un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

3.    I gatti che vivono in libertà vengono catturati dalla struttura competente e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema medico idoneo, prima di essere nuovamente rimessi nelle colonie di provenienza.

4.    La struttura competente svolge le attività di cui al comma 3 affidandone di norma l’esecuzione a veterinari liberi professionisti o a veterinari presso le associazioni per la protezione degli animali o le associazioni iscritte all’albo provinciale di cui all’articolo 3, comma 1.

5.              Esclusi i casi in cui la sterilizzazione sia controindicata per motivi sanitari, gli asili per animali ed i canili fanno sterilizzare, a proprie spese e da un medico veterinario, i cani e gatti ospitati alternativamente nei casi in cui:

a)    siano trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento dell’animale;

b)    il proprietario dell'animale abbia rilasciato all'asilo o al canile una dichiarazione scritta di rinuncia all’animale.

6.    La persona alla quale sia stato temporaneamente affidato un cane o un gatto, dopo sessanta giorni dalla data di affidamento e comunque entro sei mesi, deve far sterilizzare chirurgicamente l’animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

7.    La struttura competente può fissare l'età minima degli animali per la sterilizzazione.

8.              L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati, di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali non può avvenire prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dal ritrovamento, salvo che gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro lo stesso termine.

9.    Per evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, gli animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

10.  Gli animali selvatici ammalati o bisognosi di cure possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3. Questi animali, dopo la loro guarigione, devono essere rimessi immediatamente in libertà.

11.  I comuni individuano ed attrezzano apposite aree verdi, all’interno delle quali gli animali possano essere momentaneamente liberati in presenza e sotto la vigilanza dell’accompagnatore.

Art. 5

Contributi alle associazioni per la protezione degli animali

1.    Per le finalità di cui all'articolo 1 la Provincia può concedere alle associazioni per la protezione degli animali, iscritte all’albo provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, e operanti nel territorio provinciale, o alle loro federazioni contributi fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a)    il miglioramento e la gestione del servizio di guardia zoofila di cui all'articolo 15;

b)    la gestione degli asili, dei ricoveri per animali e dei canili;

c)    la sterilizzazione dei gatti viventi in libertà, qualora la sua esecuzione sia stata disposta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o dal veterinario responsabile di una struttura di accoglienza.

2.    Per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile la misura del contributo può raggiungere anche il 100 per cento della spesa  riconosciuta ammissibile.

3.    La Provincia inoltre concede alle associazioni di cui al comma 1 e alle loro federazioni contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uffici, asili, ricoveri per animali o canili, e per l’acquisto delle attrezzature necessarie al loro funzionamento.

4.    La destinazione delle opere di cui al comma 3 deve essere mantenuta per almeno venti anni. In caso di violazione di tale obbligo, il beneficiario dei contributi è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi nell'ammontare pari al tasso ufficiale di sconto.

5.    Per cause di forza maggiore e previa richiesta la Provincia può autorizzare un cambio di destinazione dell'opera oggetto di contributo.

Art. 6

Istituzione dell'anagrafe canina

1.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita l'anagrafe canina presso la struttura competente, che può avvalersi della collaborazione dei singoli comuni.

2.    Con regolamento di attuazione la Provincia stabilisce le modalità per la tenuta dell'anagrafe canina.

Art. 7

Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento

1.    Gli allevatori o detentori di cani per scopi commerciali annotano le entrate e le uscite degli animali in un apposito registro.

2.    Con regolamento di attuazione la Provincia disciplina le modalità di tenuta del registro e l’esercizio delle scuole di addestramento per cani.

Art. 8

Informazione, educazione e formazione

1.              L'Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove, con cadenza annuale a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questa legge e nell'ambito dell'attività di educazione socio-sanitaria, programmi di informazione ed educazione volti a fa conoscere e rispettare gli animali, a fornire notizie circa il mantenimento di animali domestici e da reddito a seconda della specie, la tutela della loro salute e ambiente. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari divulga inoltre informazioni inerenti la prevenzione del randagismo degli animali, il comportamento da tenere nei loro confronti, le vaccinazioni a cui sottoporli e la profilassi delle zoonosi, in collaborazione con la Provincia, i comuni, le associazioni per la protezione degli animali, la sovrintendenza scolastica ed i veterinari nominati dall'ordine dei veterinari.

Art. 9

Trasporto di animali

1.              Chiunque trasporti animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale da non arrecare loro danni o sofferenze nel corso del viaggio. Durante il trasporto agli animali devono essere assicurati una regolare nutrizione, un sufficiente approvvigionamento di acqua e la disponibilità di uno spazio adeguato alla specie. Gli animali, per quanto possibile, devono essere trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il trasporto può avvenire solo se gli animali siano in grado di sopportare senza alcun danno i disagi dovuti al viaggio. Gli animali ammalati, feriti o debilitati devono essere trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Il carico e scarico degli animali deve essere effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole. Durante il trasporto gli automezzi sono cosparsi con uno strato di strame o di altro idoneo materiale e agli animali vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi non deve arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso del carico, scarico o trasbordo è consentito a condizione che ciò non arrechi danno agli animali.

2.    È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi a questo sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'automobile.

Art. 10

Soccorso ad animali feriti

1.    Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli sia prestato soccorso.

Art. 11

Custodia degli animali

1.    Nella custodia degli animali è obbligatorio attenersi ai criteri contenuti nell'allegato A di questa legge.

2.    Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali maltrattati o detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza od igiene. Le spese che ne derivano sono a carico del proprietario dell’animale.

3.    Il veterinario ufficiale competente per territorio stabilisce l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), determina la condizione di “animale detenuto in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza od igiene” e di “animale maltrattato”. In caso di necessità la struttura competente può emanare direttive alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

4.    Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i detentori di cani devono:

a)       rimuovere gli escrementi dei cani con apposita paletta e sacchetto igienico;

b)    dotare di museruola i cani definiti pericolosi dalla Provincia.

Art. 12

Fiere, mercati ed esposizioni

1.    Nel territorio provinciale è vietato lo svolgimento di fiere, mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi, ad eccezione dei concorsi di bellezza. Il sindaco autorizza i concorsi di bellezza previo parere positivo della struttura competente espresso in seguito alla verifica delle strutture del concorso, nel rispetto delle prescrizioni contenute d.p.r. 320/1954, ed in particolare dell'articolo 22.

2.              Prima di esprimere il parere di cui al comma 1 la struttura competente può sentire l'ente al quale è affidato il coordinamento delle guardie zoofile, ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3.    Per la sorveglianza durante le manifestazioni di cui al comma 1 la struttura competente può avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile.

Art. 13

Spettacoli e gare

1.    Sono vietati tutti i tipi di giochi, spettacoli, gare, rappresentazioni ed addestramenti durante i quali vengono seviziati o maltrattati gli animali, come nel caso di corse con l’uso di pungolo acuminato, l’uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l'uso di corrente elettrica sugli animali, combattimenti tra animali, lancio di anelli su uccelli acquatici ed uso di animali vivi come bersaglio.

Art. 14

Esperimenti sugli animali

1.    E’ fatto divieto di allevare, acquistare, detenere o affidare animali a fini sperimentali, nonché effettuare qualsiasi tipo di esperimento che comporti dolori, sofferenze o effetti dannosi agli animali.

2.    Il divieto di cui al comma 1 si riferisce ai vertebrati, ai decapodi ed ai cefalopodi.

Art. 15

Vigilanza

1.    La vigilanza sul rispetto di questa legge e del regolamento di attuazione è affidata alla struttura competente ed ai comuni a tal fine incaricati.

2.    Per garantire l'osservanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente o delle associazioni per la protezione degli animali operanti in provincia o delle loro federazioni, riconosciute come persone giuridiche di diritto privato, può nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Queste persone vengono denominate guardie zoofile e svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività principale o secondaria.

3.    Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio le guardie zoofile portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo sono approvati dalla Provincia. Le guardie zoofile si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia rilasciata dalla Provincia.

4.    La Provincia può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio provinciale, alle loro federazioni o alla struttura competente.

5.    Con regolamento di attuazione vengono determinate le modalità di coordinamento dell'attività delle guardie zoofile e di istituzione di corsi abilitanti.

Art. 16

Sanzioni amministrative

1.    Per le violazioni delle disposizioni di questa legge sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)    da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 1.500.000 (euro 774,69) per chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare nonostante l'età avanzata, la malattia o le ferite, li maltratta durante il trasporto o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o li uccide senza un motivo valido;

b)    da lire 1.500.000 (euro 774,69) a lire 6.000.000 (euro 3.049,74) per chi tortura animali fino a causarne la morte li maltratta in modo tale da rendere necessaria una macellazione d'urgenza;

c)    da lire 5.000.000 (euro 2.582,28) a lire 10.000.000 (euro 5.164,57) per chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia;

d)    da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 1.800.000 (euro 929,62) per chi viola le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, e negli articoli 4, 10,11, 12, 13 e 14 o le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato A di questa legge;

e)    da lire 250.000 (euro 129,14) a lire 1.000.000 (euro 516,58) per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4;

f)     da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 2.500.000 (euro 1.291,14) per chi provoca o favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in materia di polizia veterinaria;

g)    da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 1.800.000 (euro 929,62) chi viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di questa legge.

2.    Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate dalla struttura competente osservando il procedimento previsto dalle leggi provinciali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Art. 17

Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

1.    Con regolamento di attuazione la Provincia disciplina l'istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

Art. 18

Abrogazione

1.    E’ abrogato l’articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali).

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1.    Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie necessarie per l’applicazione di questa legge.

ALLEGATO A

Criteri per la custodia degli animali (articolo 11)

1.        Bovini. I bovini devono essere ricoverati in un ambiente che presenti clima, temperatura, umidità ed illuminazione adeguati, con una sufficiente ventilazione naturale o artificiale ed un livello di gas tossici non elevato. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso, che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi e che va cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido flessibile. Ai bovini che vengono tenuti costantemente legati va data la possibilità, di tanto in tanto e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell’azienda agricola e le condizioni atmosferiche, di muoversi al di fuori della stalla. Gli unghioni dei bovini devono venir tagliati e curati con regolarità ed in modo corretto; per le bovine il taglio va fatto almeno una volta all’anno. Le recinzioni elettriche possono essere utilizzate solo per vacche e bovini di età superiore a diciotto mesi, usando solo attrezzi adatti e regolati secondo l’altezza dei singoli animali. Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi, in modo da consentire il passaggio di un animale alla volta, e deve essere presente un settore di sufficienti dimensioni per il ricovero degli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l’assunzione del cibo e deve essere disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere. I bovini non possono essere legati solo con corde attorno alle corna o con l’anello infilato nel naso né durante il trasporto né quando si trovano nella stalla. L’allattamento dei vitelli con il latte o i surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto adatto e appositamente utilizzato per tale scopo o con altra idonea attrezzatura. I vitelli devono essere ricoverati su uno strame o su una superficie adatta.

2.              Caprini – Ovini. Gli ovini ed i caprini tenuti costantemente legati devono poter muoversi all’aperto durante i mesi estivi. Devono avere un posto sufficientemente ampio, in base alle loro dimensioni, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile dove potersi sdraiare. Le pecore da lana devono venir tosate almeno una volta all’anno.

3.              Suini. I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Nella stalla deve essere disponibile, almeno per otto ore al giorno, una sufficiente illuminazione naturale o artificiale e un ricambio di aria regolare. Il pavimento dei box o dei posti singoli, sul quale sono ricoverati le scrofe da riproduzione e i verri, può avere delle fessure e dei fori di estensione complessiva non superiore alla metà della superficie del pavimento e, qualora vi siano tenuti giovani suini, non superiore ai due terzi. Per il riposo degli animali deve essere disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso in base alle loro dimensioni, con un pavimento senza fessure o buchi. I suini devono potersi distrarre fornendo loro materiale adatto, paglia, foraggio o altro. Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno e nutriti e abbeverati con acqua o altro liquido adatto in maniera sufficiente. Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente. Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo risulta ritardato devono essere allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente. Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

4.              Equini. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche agli asini, ai muli e ai bardotti. I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili con essi. I cavalli cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla almeno per un’ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata. Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso, avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non essere tenuti legati. Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente. I cavalli tenuti costantemente all’aperto devono avere una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli degli animali devono essere pareggiati con regolarità, in modo corretto ed eventualmente ferrati.

5.    Cani. I cani tenuti in ambienti chiusi devono poter uscire all’aperto o muoversi giornalmente ed espletare i propri bisogni corporali. I cani che vengono tenuti legati devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 metri quadrati e non possono essere tenuti legati con un collare a strozzo o munito di aculei affilati. I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni ed al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate i cani devono avere un posto all’ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente. Nell’addestramento dei cani si devono evitare rigore e punizioni eccessive. Durante l’addestramento non si possono utilizzare attrezzi elettrici o che emettono segnali acustici, ad esclusione dei fischietti. Sono vietati gli interventi atti a celare il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quale la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

6.    Gatti. I gatti possono vivere in ambienti chiusi, come le abitazioni, ma devono essere liberi di deambulare. I proprietari o gli affidatari di gatti devono garantire loro cibo, acqua e idonee attrezzature per l’espletazione dei bisogni fisiologici. I proprietari dei gatti devono possedere un libretto nel quale annotare l’età, le vaccinazioni fatte e da fare, le eventuali operazioni, sterilizzazioni e castrazioni dell’animale. Il libretto deve essere firmato da un medico veterinario.

7.              Conigli. Gli animali giovani che non abbiano compiuto i due mesi di età non possono di regola essere tenuti da soli. I conigli devono avere giornalmente foraggio tagliato grossolanamente, come fieno o paglia, o idoneo materiale non appuntito da rosicchiare.

8.              Volatili. È proibito detenere volatili in batterie. Qualora i volatili siano tenuti in gabbie ed il loro numero non sia superiore a tre animali adulti, la dimensione della gabbia deve essere per lunghezza, larghezza ed altezza almeno sei volte superiore alla misura dell’uccello più grande; per ogni animale in più l’ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento. A queste disposizioni si può derogare solo in caso di trasporto dei volatili, di mercati, di mostre ornitologiche e di allevamento degli uccelli. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento ogni volatile deve avere uno spazio sufficiente per muoversi e accovacciarsi a suo piacimento secondo le specifiche esigenze. Il becco deve essere accorciato solo in maniera tale da consentire agli animali di potersi nutrire normalmente. È vietato l’utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono potersi abbeverare e nutrire a sufficienza. Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Negli stalli in cui sono ricoverate galline da ovodeposizione deve essere disponibile una superficie su cui le stesse possano razzolare. L’estensione di questa superficie deve essere pari ad almeno il 50 per cento della superficie grigliata degli stalli, la quale, a sua volta, non può superare il 70 per cento della superficie degli stalli. La zona dove le galline razzolano deve essere coperta da una tettoia. Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell’acqua per provocarne la muta. È proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza che abbiano la possibilità di potersi muovere al di fuori delle gabbie. Per tutte le specie volatili è vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

9.              Pesci e crostacei. È vietato tenere pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento o altra manifestazione. È vietata l’introduzione di sassi od oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

10.              Disposizioni valide per tutte le specie animali. Gli animali esposti a qualsiasi scopo in occasione di mercati o mostre devono avere un ricovero adeguato alla specie. Gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze ed in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia. L’asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari. Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, in quanto compatibili.