Trento, 27 luglio 1994

ILL.MO
dott. CARLO ALESSANDRINI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI

INTERROGAZIONE N.
DIRITTI DI CACCIA IN LOCALITA' MALGAZZA

Premesso che:

la riunificazione dei Comuni di Livo, Bresimo e Cis è avvenuta durante il periodo fascista: dal 1928 in poi;

nel 1948 la Federcaccia ha revocato il diritto di caccia su parte del territorio catastale del comune di Bresimo assegnando alla sottosezione di Preghena tale diritto e annullando un permesso rilasciato precedentemente, in violazione dell'art. 67 del T.U. delle Leggi sulla caccia (R.D. 05/06/ 1939 n. 1016) nel quale si dava facoltà ai comuni situati nella zona delle Alpi di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione comunale;

Bresimo era a tutti gli effetti un comune e si era costituita la rispettiva riserva di caccia;

dal 1945 al 1964 la Federazione Italiana della Caccia, a sua discrezione, concesse per la zona Malgazza specifici permessi a singoli cacciatori, non di Livo, bensì unicamente ai residenti della frazione di Preghena;

solo dal 1964 al 1967, in modo del tutto arbitrario ed illegittimo in palese violazione della L.R. n. 30/1964, la Federazione Italiana della caccia concesse ai soci di Livo il permesso di caccia con la dicitura "compresa zona Malgazza" e per converso al permesso dei soci di Bresimo venne apposta la dicitura "esclusa zona Malgazza";

a Bresimo vivono tuttora due cacciatori che hanno esercitato la caccia sui territori della Malgazza dal 1948 al 1955 circa;

visto che

ci sono state chiare violazioni di legge nei periodi specificati in premessa da parte dell'Ente gestore Federcaccia

SI INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
per sapere

1. sulla base di quali documenti, dei quali chiedo copia, la Giunta provinciale in data 28/01/1994 ha deliberato la proposta di aggregazione della zona Malgazza alla riserva di Livo proponendo l'annullamento del D.P.G.P. n. 1958/A del 31/08/1967 che vieta la caccia sulla Malgazza;

2. qual è l'intendimento della Giunta provinciale:

visto il parere negativo della 2° Commissione legislativa permanente;

vista la situazione venutasi a creare nel Comitato Faunistico Provinciale laddove sei sono stati i voti favorevoli alla proposta della Giunta Provinciale, sei sono stati i voti contrari e nove gli astenuti;

visto che l'attuale L.P. n. 24/1991 stabilisce che le riserve di diritto, come individuate nell'elenco allegato alla L.R. 07/09/1964 n. 30, possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Mauro DELLADIO