Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini

Trento, 17 aprile 1996

PROPOSTA DI MOZIONE N.

- PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI: SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE NON SI APPLICA LA MARCA DA BOLLO SUL TESSERINO E NON SI FAVORISCE L’EVASIONE DEL PAGAMENTO DEL PERMESSO -

premesso che:

  • Il Pretore per questo motivo riteneva rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine ai commi 1 e 2 dell’Art. 2 della L.P. 28 luglio 1986 n. 20 nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi con riferimento alla residenza dei destinatari della norma e ordinava la sospensione del giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
    1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A della presente legge.
    2. Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell’ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l’osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell’articolo 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge.
    3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ogni comune determina le modalità ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti:
    1. In caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell’assumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica l’articolo 69 del testo unificato delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. In caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
    2. Il provvedimento di cui al comma 3 del precedente articolo può essere assunto, previo accordo e con le stesse modalità e criteri da più comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell’ambito territoriale di ogni comune interessato.
    3. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso;
    4. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.
    5. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l’attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione".
  • Il rilascio dei permessi è subordinato al pagamento di una quota proporzionale al diverso periodo di validità: Lit. 30.000 per sei giorni consecutivi e Lit. 50.000 per 15 giorni consecutivi.

    Il riparto degli utili e delle spese fra i Comuni avviene in base alla superficie del territorio catastale, alle presenze turistiche estive registrate ed in proporzione al numero dei permessi raccolti e rilasciati nell’ambito di ciascun Comune.

    Il servizio di controllo è garantito, oltre che dai guardaboschi e dalla Forestale, anche da quattro guardie assunte dalla Magnifica Comunità di Fiemme;

  • Il calo del numero di tesserini rilasciati nell’anno 1995 è da ascrivere anche alla sicurezza di non trovare nessun controllo nel bosco. Le caratteristiche territoriali (controlli, abbondanza di funghi ecc,) sono conosciute dai vari e ben organizzati circoli micologici delle province limitrofe che passano le informazioni fra gli iscritti;
    1. Nelle zone non interdette ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 la raccolta di funghi può essere intrapresa, nei limiti previsti dall’articolo 4 della legge provinciale predetta, immediatamente dopo la presentazione di denuncia di inizio dell’attività stessa all’amministrazione comunale competente per territorio da parte dei non residenti sul territorio stesso.
    2. La denuncia deve indicare le personali generalità del denunciante, o, cumulativamente, dei richiedenti e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n.18, compreso l’avvenuto versamento, anche cumulativo, del diritto fisso pari a lire 5.000 per giorno di raccolta da parte del denunciante o per ciascuno dei denuncianti non residenti sul territorio comunale.
    3. La prova dell’avvenuto versamento di cui al comma 2 è presentata o trasmessa contestualmente alla denuncia di cui al comma 1. Il versamento in misura inesatta dell’importo dovuto non priva la denuncia di efficacia autorizzativa, fatto salvo il diritto dell’amministrazione comunale competente di provvedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse o maggiorazioni.
    4. All’atto della presentazione della denuncia, il responsabile del provvedimento rilascia una ricevuta recante le indicazioni di cui all’art. 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17.
    5. Per le denunce inviate a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta di cui al comma 4 è costituita dall’avviso stesso debitamente firmato dall’impiegato responsabile del procedimento o comunque addetto all’ufficio responsabile del procedimento, che appone sull’avviso anche il timbro dell’ufficio stesso. Qualora la spedizione della denuncia non avvenga con plico raccomandato con avviso di ricevimento, il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento, comunica al denunciante le indicazioni di cui all’articolo 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17.";
    6. Per la raccolta di funghi sul territorio comunale di residenza, il possesso di un valido documento personale di riconoscimento tiene luogo del tesserino di cui all’art. 4, comma 2, della legge provinciale 19 giugno 1991, n.18.";

    si impegna il Presidente della Giunta provinciale

    ad adottare, entro un mese dall’approvazione della presente mozione, un provvedimento simile a quello vigente nella provincia di Bolzano (D.P.G.P. n.° 30 del 20 luglio 1994) al fine di semplificare le procedure per l’emissione dei permessi per la raccolta dei funghi e di uniformare le modalità di pagamento su tutto il territorio provinciale di Trento.

    Cons. Mauro DELLADIO