Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 17 aprile 1996
PROPOSTA DI MOZIONE N.
- PERMESSI PER LA RACCOLTA
FUNGHI: SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE NON SI APPLICA LA MARCA DA BOLLO SUL TESSERINO E NON SI
FAVORISCE LEVASIONE DEL PAGAMENTO DEL PERMESSO -
premesso che:
- con legge 28 luglio 1986 n. 20, nella Provincia autonoma
di Trento entrava in vigore la nuova disciplina per la raccolta dei funghi, al fine di
"conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi
spontanei" e "conservare lequilibrio delle biocenosi indispensabili alla
sopravvivenza degli ecosistemi dellambiente naturale" ed era ammessa la
raccolta dei funghi, soltanto nei giorni pari del mese. Per i residenti in un Comune della
Provincia la raccolta dei funghi era ammessa anche nei giorni dispari;
- il Pretore di Borgo Valsugana, in data 17 gennaio 1989,
aveva emesso unordinanza che riteneva non manifestamente infondato il dubbio di
illegittimità costituzionale espresso dal ricorrente Giovanni ROBICH che pur ribadendo la
fondatezza e la necessità di una tutela ambientale, lamentava una discriminazione fra i
cittadini di una stessa Nazione.
Il Pretore per questo motivo riteneva rilevante e non
manifestamente infondata, in relazione allart. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine ai commi 1 e 2
dellArt. 2 della L.P. 28 luglio 1986 n. 20 nella parte in cui limita la libera
raccolta dei funghi con riferimento alla residenza dei destinatari della norma e ordinava
la sospensione del giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
- la Corte Costituzionale esaminando lordinanza si
dichiarò per lincostituzionalità della L.P. 28 luglio 1986, n. 20;
- dalla sentenza della Corte Costituzionale è derivata
lattuale Legge provinciale, la n. 16 del 6 agosto 1991 dal titolo: "Disciplina
della raccolta funghi", che, respinta in prima battuta dal Governo per dubbi di
legittimità costituzionale e stata poi approvata solo per decorrenza dei termini;
- è stato presentato il 30 novembre 1994 un disegno di
legge, non condiviso in Commissione Legislativa dalla Giunta di allora (attualmente
abbiamo un esecutivo dimissionario) che prevede la sostituzione della normativa in vigore;
- lArt. 3 della L.P. 6 agosto 1991, n. 16
"Disciplina della raccolta dei funghi" recita: "Permesso per la raccolta
- La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da
parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo
lo schema di cui allallegato A della presente legge.
- Il permesso è personale, ha validità fino al massimo
di un mese ed abilita alla raccolta nellambito del territorio del comune che lo ha
rilasciato con losservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1
dellarticolo 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge.
- Con provvedimento da assumere entro il termine
perentorio di tre mesi dallentrata in vigore della presente legge ogni comune
determina le modalità ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento
possono essere stabiliti:
- il numero massimo di permessi annualmente
rilasciabili, in relazione allestensione e alla qualità del territorio, nonché al
numero degli abitanti;
- le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei
permessi, che comunque non devono essere inferiori a lire 5.000 e non superiori a lire
50.000;
- gli organi delegati al rilascio dei permessi.
- In caso di ritardo o di omissione da parte del comune
nellassumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica larticolo
69 del testo unificato delle leggi regionali sullordinamento dei comuni, approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. In caso di
modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento
entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
- Il provvedimento di cui al comma 3 del precedente
articolo può essere assunto, previo accordo e con le stesse modalità e criteri da più
comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla
raccolta nellambito territoriale di ogni comune interessato.
- Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini
residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o
possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un
comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso;
- La qualità di residente è comprovata da un valido
documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o
possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su
richiesta, dal comune competente per zona.
- Gli interessati devono esibire, su richiesta degli
agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza,
il permesso o lattestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad
idoneo documento di identificazione".
- è chiaro che allo stato attuale le eventuali modifiche
ai regolamenti comunali devono essere approvate entro il 31 marzo di ogni anno e sono solo
marginali;
- molti comuni hanno stipulato, in base allArt. 3
comma 5 della succitata legge una convenzione in considerazione della continuità
geografica degli Enti aderenti, della loro omogeneità territoriale ed ambientale, degli
usi e delle tradizioni storico - amministrative che sono loro comuni. Ad esempio la
convenzione per la disciplina della raccolta dei funghi in valle di Fiemme coinvolge i
Comuni di Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Castello - Molina di Fiemme,
Capriana, Carano, Daiano, Varena, la Magnifica Comunità di Fiemme, lAzienda di
Promozione Turistica e permette la successiva adesione di altri Enti e Comuni limitrofi.
Il rilascio dei permessi è subordinato al pagamento di
una quota proporzionale al diverso periodo di validità: Lit. 30.000 per sei giorni
consecutivi e Lit. 50.000 per 15 giorni consecutivi.Il riparto degli utili e delle spese fra i Comuni avviene in base alla superficie
del territorio catastale, alle presenze turistiche estive registrate ed in proporzione al
numero dei permessi raccolti e rilasciati nellambito di ciascun Comune.
Il servizio di controllo è garantito, oltre che dai
guardaboschi e dalla Forestale, anche da quattro guardie assunte dalla Magnifica Comunità
di Fiemme;
- nel 1995 stando ai dati della Magnifica Comunità di
Fiemme, Istituzione che si occupa del coordinamento del servizio, al 31 luglio i permessi
staccati dai vari uffici dellAPT della Val di Fiemme ammontavano a 17 milioni 631
mila lire;
- in molti comuni del Trentino i permessi sono rilasciati
solo nellUfficio dei Vigili, ufficio che resta chiuso nei giorni di sabato e di
domenica, cioè proprio nei giorni che più vedono arrivare i cercatori di funghi. E
un palese invito allevasione del tributo, in quanto anche il turista più ligio,
desideroso di munirsi di regolare permesso, non trova di fatto chi glielo possa
rilasciare.
Il calo del numero di tesserini rilasciati nellanno
1995 è da ascrivere anche alla sicurezza di non trovare nessun controllo nel bosco. Le
caratteristiche territoriali (controlli, abbondanza di funghi ecc,) sono conosciute dai
vari e ben organizzati circoli micologici delle province limitrofe che passano le
informazioni fra gli iscritti;
- si evidenzia il gravissimo ed urgentissimo problema e
dilemma che assilla tutte le amministrazioni comunali, cioè il problema
dellapplicazione della marca da bollo. Si tratta di una mostruosità giuridica e
morale. Il costo del tesserino infatti passerebbe, ad esempio, dalle 10.000 alle 30.000
lire con levidente stimolo che questa cifra darebbe allevasione del
tributo. Inoltre si tratta, come sempre nel caso del bollo, di un balzello che va allo
Stato, di cui il Comune non gode nulla, ma da cui ne trae solo un danno, quello causato
dallevasione in massa del tributo. Degno di nota è che la pena prevista dalla
nostra legge è di Lire 40.000 (vedi Art. 8 comma b della Legge) contro le 30.000 del
tesserino più bollo. Il ragionamento dei trasgressori è che per 10.000 lire in più,
tanto vale rischiare la multa!
- è perciò urgentissimo cercare in tutti i modi di
trovare una soluzione per consentire ai vari comuni di non applicare la marca da bollo.
Per i permessi di pesca, ad esempio, in Trentino non viene applicato il bollo. La
Provincia di Bolzano ha risolto tutto con un semplice decreto del Presidente della Giunta
Provinciale (n. 30 del 20 luglio 1994) che ha come oggetto la semplificazione delle
procedure, in cui il termine permesso è sostituito da una denuncia di inizio
attività di raccolta funghi. Non essendo unautorizzazione, è esente da bollo.
Perché non è possibile fare anche in Trentino ciò che si fa in Provincia di Bolzano?
- in Trentino, presso la sede dellASUC di Baselga di
Pinè, esiste un distributore di permessi per la raccolta dei funghi. Un apparecchio,
realizzato dallOlivetti, che emette i permessi corredati di fotografia. Il
funzionamento è di quelli cosiddetti a "touch-screen": toccando lo schermo si
regola laltezza di un obiettivo, si viene fotografati e dopo pochi istanti, il
"Fungo-Pass" fornisce il permesso personalizzato con foto, che a seconda del
denaro introdotto, sarà valido per un giorno (10.000 Lire), una settimana (25.000 Lire),
o quindici giorni (50.000 Lire);
- anche gli addetti alla vigilanza (Polizia Municipale
ecc.) hanno segnalato con documenti ufficiali che: "si ritiene che a causa di questo
nuovo oneroso adempimento (marca da bollo di Lire 20.000) molti cercatori di funghi pur
rischiando di essere sanzionati, evadono il dovere di munirsi della prescritta
autorizzazione, con conseguente mancato introito per lEnte, oltre che concretizzarsi
una raccolta disordinata.". Per questo si suggeriva alle Amministrazioni competenti
di verificare ogni possibile ricerca di soluzioni per trovare nelle forme legali
possibilità di conciliare il pubblico interesse con le reali esigenze dellutente.
- il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di
Bolzano del 20 luglio 1994, n. 30 "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela
degli ecosistemi vegetali - semplificazione delle procedure" recita:"
- Nelle zone non interdette ai sensi degli articoli 2 e
3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 la raccolta di funghi può essere
intrapresa, nei limiti previsti dallarticolo 4 della legge provinciale predetta,
immediatamente dopo la presentazione di denuncia di inizio dellattività
stessa allamministrazione comunale competente per territorio da parte dei non
residenti sul territorio stesso.
- La denuncia deve indicare le personali generalità del
denunciante, o, cumulativamente, dei richiedenti e la dichiarazione della sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n.18,
compreso lavvenuto versamento, anche cumulativo, del diritto fisso pari a lire 5.000
per giorno di raccolta da parte del denunciante o per ciascuno dei denuncianti non
residenti sul territorio comunale.
- La prova dellavvenuto versamento di cui al comma
2 è presentata o trasmessa contestualmente alla denuncia di cui al comma 1. Il versamento
in misura inesatta dellimporto dovuto non priva la denuncia di efficacia
autorizzativa, fatto salvo il diritto dellamministrazione comunale competente di
provvedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per
interessi, soprattasse o maggiorazioni.
- Allatto della presentazione della denuncia, il
responsabile del provvedimento rilascia una ricevuta recante le indicazioni di cui
allart. 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17.
- Per le denunce inviate a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, la ricevuta di cui al comma 4 è costituita dallavviso stesso
debitamente firmato dallimpiegato responsabile del procedimento o comunque addetto
allufficio responsabile del procedimento, che appone sullavviso anche il
timbro dellufficio stesso. Qualora la spedizione della denuncia non avvenga con
plico raccomandato con avviso di ricevimento, il responsabile del procedimento, entro tre
giorni dal ricevimento, comunica al denunciante le indicazioni di cui allarticolo
14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17.";
- Per la raccolta di funghi sul territorio comunale di
residenza, il possesso di un valido documento personale di riconoscimento tiene luogo del
tesserino di cui allart. 4, comma 2, della legge provinciale 19 giugno 1991,
n.18.";
- qualsiasi cittadino italiano può andare a funghi in Sud
Tirolo semplicemente facendo una denuncia di inizio raccolta allAmministrazione
comunale competente per territorio e questa denuncia deve contenere le generalità del
denunciante, il luogo di raccolta, e deve dimostrare lavvenuto versamento del
diritto fisso; in pratica, la denuncia si effettua tramite versamento postale, che
contemporaneamente assolve alla duplice funzione di dichiarazione-denuncia e di pagamento
del tributo; la ricevuta va tenuta esposta in modo ben visibile, tipo il tesserino per gli
impianti di risalita per lo sci, in modo da favorire il controllo da parte degli agenti
incaricati. Essendo una denuncia, e non un atto dellAmministrazione, non è soggetta
ad imposta di bollo. Soluzione davvero semplice ed efficace;
si impegna il Presidente della Giunta
provinciale
ad adottare, entro un mese dallapprovazione della
presente mozione, un provvedimento simile a quello vigente nella provincia di Bolzano
(D.P.G.P. n.° 30 del 20 luglio 1994) al fine di semplificare le procedure per
lemissione dei permessi per la raccolta dei funghi e di uniformare le modalità di
pagamento su tutto il territorio provinciale di Trento.
Cons. Mauro DELLADIO