Trento, 14 gennaio 2002
Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE
INTERROGAZIONE N.
URBANISTICA A CASTELLO DI FIEMME:
TANTI VIZI E POCHE (O NULLE) VIRTU’?
Premesso che:
- nel lontano febbraio 1991 il titolare della struttura alberghiera “Rosengarten”, ubicata in Castello di Fiemme, ha inoltrato domanda per riqualificare l’immobile eliminando le barriere architettoniche e altro;
- dopo un parere di deroga il Sindaco del Comune di Castello di Fiemme in data 29 aprile 1998 rilasciava concessione edilizia;
- i lavori sono iniziati in data 22 settembre 1998 e proseguiti, con notevoli difficoltà, considerando l’offerta turistica stagionale, fino al 26 giugno 2001;
- in data 20 settembre 2001 è stato depositato, presso il Comune di Castello di Fiemme, il progetto per le varianti in corso d’opera (ex Art. 86 L.P. 22/91 e s.m.) e variante riduttiva previa autorizzazione dell’Ispettorato provinciale antincendi e nulla osta della Giunta provinciale;
- in data 21 ottobre 2001, dopo circa un mese dal deposito della domanda, l’Amministrazione comunale sospendeva l’iter chiedendo l’autorizzazione del Servizio Turismo e, tra l’altro, la richiesta di allaccio fognatura bianca e nera con gli schemi di smaltimento;
- la documentazione richiesta ad integrazione della pratica fu depositata in data 21 novembre 2001 anche se, relativamente alle fognature, i progetti erano già depositati presso il Comune dal 1974 (!) con i relativi tributi di allacciamento;
- a seguito della Commissione edilizia di data 18 dicembre 2001, con lettera spedita il 27 dicembre 2001, il Comune comunicava che la pratica è nuovamente sospesa chiedendo che siano presentati ulteriori documenti: 1) le opere già sanate a seguito pagamento dell’oblazione e 2) le opere oggetto della variante oltre al “ritiro del ricorso al T.A.R. essendo venuto meno il presupposto del ricorso”;
- è bene evidenziare che l’Art. n°86 della L.P. 22/91 prevede che le varianti in corso d’opera sono soggette ad “autorizzazione” e non a “concessione edilizia” e che la richiesta dell’autorizzazione stessa deve essere presentata prima della dichiarazione di fine lavori;
- altresì l’Art. 30 del Regolamento edilizio del Comune di Castello di Fiemme prevede che è facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere il completamento della documentazione prescritta o documenti integrativi, necessari per la precisa comprensione del progetto, “per una sola volta”;
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. quali motivazioni stanno alla base del comportamento “vessatorio” tenuto dall’Amministrazione comunale di Castello di Fiemme in merito alle reiterate richieste di integrazioni di documenti ed elaborati tecnici;
2. in base alla normativa vigente se era obbligatorio dover produrre l’autorizzazione del Servizio Turismo ufficialmente chiamato “visto di conformità” (L.P. n°23/81) posto che le variazioni consistono in semplici spostamenti di tramezze interne per migliorare la fruibilità dei locali;
3. alla luce del nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale con deliberazione n°2679 di data 19 ottobre 2001, se la richiesta formulata dall’Amministrazione comunale in data 27 dicembre 2001 non sia illegittima considerato quanto previsto dall’Art. 30 del Regolamento edilizio comunale;
4. se non si ritiene, verificando attentamente l’iter burocratico della pratica di cui alla premessa, che la richiesta di ritiro del ricorso al T.A.R. sia una ammissione di responsabilità da parte del Comune per gli errori di rilievo e di metodo applicati.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.