Trento, 9 maggio 2002

Al Presidente del

Consiglio provinciale

Dott. Mario Cristofolini

Palazzo Trentini

 

INTERROGAZIONE N.

 

URGONO RIFERIMENTI URBANISTICI INEQUIVOCABILI PER GLI EVENTUALI RICORSI AL TRGA CONTRO IL PRGI DI FOLGARIA

 

 

Premesso che:

 

-    con delibera n°2, di data 22 novembre 2001, il Commissario ad Acta, nominato dalla Giunta provinciale con decisione n°15153/00-Al01 di data 20 ottobre 2000, ha definito i criteri che guidano le decisioni sulle singole osservazioni al Piano presentate dai cittadini dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna prevedendo che: “Le osservazioni collettive e quelle delle forze politiche, attinenti l’impostazione generale del Piano, lo sviluppo delle infrastrutture, la distribuzione delle varie zone urbanistiche e la previsione di Piani Attuativi saranno prese in considerazione solamente se non contrastano con i criteri di programmazione urbanistica stabiliti nel 1995 e fatti propri dal Commissario nella deliberazione d’adozione del Piano, e saranno accolte solo ove appaiano  evidentemente migliorative delle scelte precedenti.”;

 

-    l’Amministrazione di Folgaria aveva provveduto, tramite l’Ufficio Tecnico urbanistico comprensoriale, con la consulenza e collaborazione di un noto studio di architettura provinciale, a redigere, nel maggio 1998, una prima Variante al Piano Regolatore Generale;

 

-    le schede predisposte del Commissario ad Acta del Comune di Folgaria, in molti casi, fanno riferimento ai criteri di valutazione espressi nella delibera n.2 sopra richiamata che a sua volta punta ai criteri di programmazione elaborati nel 1995, senza considerare la pianificazione predisposta nel 1998 alla quale fanno riferimento gli uffici comunali nella determinazione delle destinazioni urbanistiche delle aree;

 

-    tale situazione kafkiana mette in estrema difficoltà i cittadini che vogliano elaborare i ricorsi al TRGA perché non hanno riferimenti precisi in merito alla programmazione urbanistica;

 

 

si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

1.quali iniziative sono state adottate al fine di rendere edotti i cittadini delle previsioni urbanistiche elaborate nel 1995 e richiamate nella delibera n.2 del Commissario ad Acta;

 

2.se corrisponde al vero che, attualmente, l’unico riferimento, per identificare la destinazione urbanistica delle aree di Folgaria, è la prima variante al PRG elaborata nel 1998;

 

3.i costi sostenuti dall’Amministrazione comunale di Folgaria per l’elaborazione del documento preliminare del 1995 e della prima variante al PRG del 1998;

 

4.se non si ritenga chiarire in tempi brevi quali sono i veri e legittimi riferimenti di pianificazione urbanistica affinché i cittadini interessati ai ricorsi al TRGA possano produrre le relative opposizioni per veder tutelati i propri diritti nei termini stabiliti dalla legge (entro 60 gg);

 

5.nel caso si riscontrino vizi di esposizione o altro, che inducono in errore i cittadini nell’elaborazione dei loro ricorsi al TRGA, se non sia opportuno revocare le delibere del Commissario ad Acta n.2 e n.3 e procedere alla stesura di altri documenti che riportino riferimenti urbanistici inequivocabili e che facciano ripartire i tempi utili per i ricorsi.

 

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO