Trento, 20 agosto 2002

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

Dott. Mario Cristofolini

SEDE

 

INTERROGAZIONE N.

 

TRALICCI PER TELEFONIA MOBILE VICINI ALLE ABITAZIONI: IMPATTO AMBIENTALE E SVALUTAZIONI URBANISTICHE CONSEGUENTI

 

Premesso che:

 

-         alla fine del mese di luglio, su di un terreno privato adiacente a Via alla Cascata, nella Circoscrizione di Povo, è stato eretto un traliccio alto 35 metri per la telefonia mobile;

 

-         il Consiglio Circoscrizionale mai era stato informato del rilascio delle varie autorizzazioni necessarie per la costruzione dell’impianto;

 

-         tale traliccio è stato eretto nella vicinanze di diverse abitazioni ignorando la logica di individuare aree lontane dai centri abitati per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione soprattutto per quelli di grandi dimensioni;

 

-         l’opera in questione ha provocato forti perplessità e proteste tra i residenti della zona e della Circoscrizione di Povo espresse, sebbene in ritardo per mancanza di informazioni, nel Consiglio Circoscrizionale del 25 luglio 2002;

 

-         con DPGP 25 settembre 2001, n.30-81/Leg. è stato introdotto al regolamento di attuazione della L.P. 11 settembre 1998, n.10 l’articolo 3 bis che recita:

Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti

1. In attesa dell’adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i comuni possono adottare apposite direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione di cui all’articolo 2. A tal fine, le predette direttive individuano - mediante la definizione di specifici criteri, eventualmente corredati anche da supporti cartografici - le zone o i siti idonei all’insediamento degli impianti, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi:

a) conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3;

b) esigenze di salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone o dei siti che presentano interesse paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale.

2. Relativamente alle aree naturali protette, i comuni interessati provvedono all’adozione delle direttive di cui al comma 1, previa acquisizione del parere dell’ente competente alla gestione delle aree medesime.

3. Le direttive di cui al presente articolo devono comunque tener conto degli eventuali criteri specifici di localizzazione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3.

4. Ove siano state adottate le direttive di cui al comma 1, il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 4 e l’espressione del parere di cui all’articolo 5, comma 3, sono inoltre subordinati all’accertamento, da parte del comune, della conformità della localizzazione con le medesime direttive.

5. Qualora l’insediamento dell’impianto interessi anche il territorio del comune limitrofo in ragione dei vincoli di inedificabilità di cui all’articolo 2, comma 3, o comunque quando il volume di rispetto dell’impianto interferisca con il territorio del comune limitrofo, il comune procedente in via principale emana i provvedimenti e i pareri richiamati al comma 4, sentito il comune limitrofo.

6. Le modificazioni delle direttive adottate ai sensi del presente articolo non possono essere deliberate prima che sia decorso un anno dalla deliberazione di adozione delle direttive stesse o delle relative modificazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l’installazione, la sostituzione o la modificazione di antenne su strutture di sostegno esistenti.

 

-         già con legge provinciale n. 9 di data 28 aprile 1997 sono stati razionalizzati i siti che ospitano gli impianti di radiodiffusione sul territorio provinciale;

 

si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

 per sapere:

 

1.    vista l’elevata mole della struttura e la vicinanza alle abitazioni se non sia mai stato considerato per il rilascio delle autorizzazioni previste, per il caso descritto in premessa e in senso generale, l’impatto ambientale conseguente;

 

2.    quali autorizzazioni sono state rilasciate e da chi per la struttura richiamata in premessa, sorta dopo le modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. n.10/1998 emanate in data 25 settembre 2001 e in una zona a prevalente destinazione residenziale;

 

3.    se non si ritiene di introdurre regole che impongano ai gestori di telefonia mobile obblighi di risarcimento a favore dei proprietari dei terreni, considerati edificabili dalle norme urbanistiche vigenti, e degli immobili ubicati nelle vicinanze del traliccio, per la conseguente svalutazione economica derivata dalla costruzione dell’impianto.

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO