Trento, 27 maggio 2003
Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE
INTERROGAZIONE N.
SANATORIE FACILI A BEDOLLO
Premesso che:
- in data 27 marzo 2001 i tecnici comunali del Comune di Bedollo hanno redatto un verbale in cui si accertava che i lavori di ampliamento della p.ed. 72/3 erano attualmente in pieno corso e che risultavano definitivamente sistemate le murature portanti ed il nuovo tetto;
- con lettera datata 11 febbraio 2002 avente per oggetto “violazione dei diritti di terzi nel rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie” il Difensore Civico rilevava che “(…) l’Amministrazione comunale non può certamente sostituirsi ad un giudice nel valutare una questione controversa ma deve in ogni caso negare il rilascio della concessione edilizia quando questa comporta limitazione ai diritti di terzi (art.39 c.2 Legge 23/12/1994 n.724) (…)”;
- il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento con nota prot. 3934/02 datata 17 luglio 2002 e indirizzata al Comune di Bedollo faceva notare che “Per quanto riguarda la scala e il pianerottolo di ingresso al primo piano previsti sul prospetto ovest, si osserva che essi non sono in contrasto con le norme sulle distanze fra le costruzioni (…). Tali opere invece, (…) risultano in contrasto con le norme in materia di distanze dalla vedute di cui all’articolo 905 e seguenti del Codice civile. (…) tali opere, sono state illegittimamente autorizzate in violazione delle norme sulle distanze, come precisato nella circolare di questo Ufficio di data 4 aprile 2002, prot. n. 1933/02”;
- con ordinanza n.28/2002 datata 6 agosto 2002 il Segretario del Comune di Bedollo ordinava di sospendere immediatamente qualsiasi attività edilizia sul fabbricato insistente sulla p.ed.72/3 per opere eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 30 del 4 novembre 1999 ed autorizzazione n. 46 del 6 luglio 2000;
- con ordinanza n.33/2002 datata 22 agosto 2002 il Segretario del Comune di Bedollo ordinava di provvedere alla restituzione in pristino di quanto abusivamente realizzato nel termine di giorni 90 dalla data di ricevimento dell’ordinanza perché la demolizione e ricostruzione delle murature perimetrali al 1° e 2° piano dell’edificio non erano comprese nel progetto approvato e risultavano in contrasto con le norme di attuazione del vigente P.G.T.I.S. che prevede la demolizione e ricostruzione parziale delle murature perimetrali solo qualora sia dimostrata la presenza di condizioni statiche assolutamente precarie e altro;
- nel mese di settembre 2002 fu redatta una relazione tecnica di valutazione ed idoneità statica delle murature perimetrali originarie dell’edificio in elevazione dal 1° piano”, in cui si certifica che “(…) L’intervento è stato eseguito nel corso dei lavori e non era previsto nel progetto autorizzato con concessione edilizia n.30 dd. 4.11.1999 e autorizzazione di variante edilizia n.46 dd. 6.7.2000 (…) la soluzione più idonea a garantire l’idoneità statica sia l’intervento di demolizione della muratura perimetrale portante e il suo rifacimento”;
- in data 24 dicembre 2002 il Segretario del Comune di Bedollo concedeva la concessione in sanatoria n.43 per i lavori di sostituzione edilizia relativamente alle murature perimetrali al primo e secondo piano p.ed. 72/3 in Località Piazze;
- in altra missiva del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio al Comune di Bedollo, datata 9 aprile 2003, si evidenziava che “(…) Rimane da chiarire però un ulteriore aspetto: nel verbale di accertamento redatto dal tecnico comunale in data 25.03.2002 nulla viene accennato in merito alla scala ed al pianerottolo di ingresso al primo piano. Lo scrivente è del parere che tali opere siano state autorizzate illegittimamente, in quanto in violazione delle norme sulle distanze di cui all’articolo 905 e seguenti del Codice civile. (…)”;
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. quali motivi hanno spinto l’Amministrazione comunale a rilasciare la concessione in sanatoria n° 43 di data 24 dicembre 2002 vista la “relazione tecnica di valutazione ed idoneità statica delle murature perimetrali originarie dell’edificio in elevazione dal 1° piano”, redatta nel mese di settembre 2002, in cui si certifica che “ (…) la soluzione più idonea a garantire l’idoneità statica sia l’intervento di demolizione della muratura perimetrale portante e il suo rifacimento” e visto il verbale di sopralluogo redatto del personale dell’Ufficio tecnico comunale (prot. n.1848) in cui si accerta che in data 27 marzo 2001 “i lavori di ampliamento della p.ed. 72/3 sono attualmente in pieno corso. Risultano definitivamente sistemate le murature portanti ed il nuovo tetto.”;
2. quali motivi hanno indotto i tecnici comunali, che hanno effettuato il sopralluogo sulla p.ed. 72/3 in data 27 marzo 2001, ad omettere nel loro verbale che l’edificio era stato demolito e ricostruito in difformità dagli atti autorizzatori;
3. per quale motivo i competenti uffici provinciali non sono intervenuti nei confronti dell’Amministrazione comunale alla luce della documentazione presentata per bloccare il rilascio della concessione in sanatoria;
4. se non si ritenga di intervenire nei confronti dell’Amministrazione comunale di Bedollo per verificare la legittimità della concessione in merito alla realizzazione di scala e poggiolo – lato ovest – visto le affermazioni scritte degli Uffici provinciali citate in premessa.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO