Preg.mo signor
dott. Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
(Articolo 155 del regolamento interno)
DISCORDANZA FRA NORME RIGUARDANTI L’EDILIZIA ABITATIVA
interroga la Giunta provinciale
per conoscere
Il piano straordinario di edilizia abitativa agevolata (L.P. 29/12/2005, n. 20 art. 58) prevede, tra gli altri requisiti, quello di non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o quote di altri alloggi, che consentono, per quanto spettante, una rendita catastale superiore a € 283,22. Requisito per l’esenzione dal contributo di concessione per prima abitazione (art. 111 della L.P. 22/1991e s.m.) stabilisce al comma 3. lettera c) è quello che: “il richiedente e il suo coniuge, purché separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà (per proprietà si intende anche comproprietà), usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. Questa non omogeneità nei requisiti richiesti da norme riguardanti l’edilizia abitativa crea confusione e perplessità tra l’utenza. Si interroga per sapere i motivi che hanno determinato la disomogeneità nei criteri previsti dalle soprarichiamate leggi e soprattutto quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tale discordanza.
Il Consigliere provinciale
Mauro DELLADIO