Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Dario PALLAORO
SEDE
INTERROGAZIONE N.
PARERE URBANISTICO (Ziano di Fiemme)
Premesso che:
- le Norme di attuazione del PRG del Comune di Ziano di Fiemme riportano all’Art. 15.1, Aree per attività produttive di livello provinciale D1, comma 7 che il "volume da destinare ad abitazione ad uso dell’imprenditore, del socio amministratore di società personali, dell’amministratore di società di capitali o dell’addetto alla custodia con regolare contratto di lavoro subordinato: non può essere superiore a 400 mc. per azienda insediata, detto volume non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del volume destinato all’attività produttiva della singola azienda.";
- le Norme di Attuazione al Piano Urbanistico provinciale, adottato con delibera nr. 2402 del 17 Novembre 2006, riportano all'articolo 33, Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale, comma 6, lettera d) che "all'interno di ogni complesso produttivo può essere consentita, previa redazione di un piano attuativo, la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi.";
- le norme sopra richiamate inducono a interpretazioni confliggenti con conseguenti disagi e possibili ricorsi al Tribunale di Giustizia amministrativa regionale;
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. l’interpretazione autentica del comma 6 dell’Art. 33 delle Norme di attuazione al Piano Urbanistico provinciale in tema di realizzazione di unità residenziali e, precisamente, cosa è da intendersi per “complesso produttivo” e come si calcolano le unità residenziali in una unica struttura che ospita più di una attività economica produttiva;
2. in riferimento alle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Ziano di Fiemme se in un unico edificio è possibile realizzare più unità abitative con il solo limite di una per azienda insediata.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO