Trento, 11 agosto 2004

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

Giacomo BEZZI

SEDE

 

INTERROGAZIONE N.

 

PARERE URBANISTICO:

CANILE SI’, CANILE NO, GARAGE SI’, GARAGE NO!

 

Premesso che:

 

-        le Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ziano di Fiemme all’Art. 12 riportano: “AREE DESTINATE A VERDE PRIVATO E PARCHEGGIO PRIVATO 1. Sono aree individuate dal P.R.G. e rispettivamente destinate: al mantenimento ed alla valorizzazione del verde di pertinenza di edifici esistenti (…) al fine di eliminare (…) la trasformazione della destinazione d’uso originaria dei piani terra delle unità edilizie storiche ovvero da cantina, deposito, fienile, legnaia, ecc. ad autorimessa.” e all’Art. 12.1 “(…) La nuova edificazione è vietata. (…)”;

 

-     allo stesso modo si regolamentano i manufatti denominati “legnaie”, con dimensioni e caratteristiche specificate nell’allegato al Regolamento Edilizio, realizzati tenendo conto del contesto paesaggistico-ambientale, salvaguardando le visuali panoramiche e obbligando per gli stessi un’autorizzazione edilizia;

 

-        all’Art. 27 INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI si rileva altresì che “gli interventi volti ad insediare sul territorio comunale manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per periodi non superiori a sei mesi, sono soggetti a preventiva autorizzazione edilizia, nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità dell’autorizzazione stessa. (…)”;

 

-        come si può rilevare dai commi precedenti il Piano Regolatore Generale del Comune di Ziano non considera ma neppure vieta la realizzazione di manufatti per il ricovero di cani;

 

-        sul territorio del Comune di Ziano di Fiemme insistono numerosi manufatti adibiti a ricovero di cani che sono stati oggetto di ingiunzioni di rimessa in pristino da parte del Funzionario responsabile dell’Amministrazione comunale. Negli atti di ingiunzione alla demolizione entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica del provvedimento si avvertono i diretti interessati che entro il medesimo termine, può essere chiesta la sanatoria ai sensi dell’art. 129, 1° comma della L.p. 22/1991 (…) in alternativa, essere presentata istanza di definizione (Condono) secondo quanto previsto dalla L.P. 3/2004 (…).;

 

-        in alcuni casi specifici la Commissione per l’Edilizia del Comune di Ziano di Fiemme - contrariamente ai suggerimenti formulati verbalmente dal Funzionario responsabile per rielaborare i progetti ed ottenere la sanatoria cui i cittadini interessati si sono prontamente adeguati - ha espresso contrarietà all’Autorizzazione edilizia in sanatoria per tettoia–canile “in quanto il manufatto ad uso canile, per le sue caratteristiche, sia dimensionali, sia tecnologiche (legno + acciaio + onduline) non si inserisce nel contesto architettonico-paesaggistico della zona creando invece un forte motivo di contrasto” e/o “in quanto i manufatti ricadono entro la perimetrazione del centro storico e non si inseriscono correttamente nel contesto paesaggistico esistente”;

 

-        è da rilevare l’esistenza dell’Accordo datato 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, in cui si ribadisce l’impegno a “promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.”. Nel documento si richiamano, tra l’altro, le responsabilità della salute e del benessere degli animali e i doveri in capo al detentore dell’animale da compagnia stabilendo anche le dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto;

 

-        in molti comuni del Trentino esistono manufatti per il ricovero di cani, come quelli esistenti a Ziano di Fiemme, che non sono oggetto di provvedimenti di demolizione e messa in pristino.

 

si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

per sapere:

 

1.        l’interpretazione autentica delle norme di attuazione legate al Piano Regolatore Generale di Ziano di Fiemme in tema di realizzazione di manufatti adibiti a ricovero di cani visto che i pareri o provvedimenti espressi o emanati finora sono soggettivi, contraddittori e non trovano riscontro specifico in norma;

 

2.        quali tipologie di manufatti per il ricovero di cani sono ammesse, nel contesto amministrativo e normativo di cui alla premessa, per rispondere efficacemente ad una esigenza largamente sentita da molti cittadini del Comune di Ziano ma anche della nostra provincia, oltre che per garantire l’osservanza di norme imperative e categoriche in materia di detenzione di cani, posto che, per soddisfare le ingiunzioni dell’Amministrazione comunale, si finisce col violare le predette norme di rango superiore;

 

3.        se i garage e/o le cantine interrate, aderenti al già esistente edificio di cui sono pertinenza, sono da considerarsi ampliamenti ai sensi dell’Art. 12.1 comma 3 del Piano Regolatore Generale di Ziano, oppure nuove edificazioni vietate dal comma 2 del predetto Art. 12.1 e quindi eventualmente autorizzabili in deroga al Piano Regolatore ai sensi della Legge n° 122/1989.

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO