Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE
Trento, 08 novembre 2000
INTERROGAZIONE N.
ATTO PRIMO: DEMOLIRE
ATTO SECONDO: COSTRUIRE IN SOSTANZIALE DIFFORMITA’
ATTO TERZO: FOGNATURE E ACQUEDOTTO
ATTO QUARTO: ?
Premesso che:
- all’albo comunale di Pozza di Fassa è esposta in questi giorni una delibera identificata col n° 97/2000 e datata 17.07.2000 attinente il Signor Chenetti Giuseppe avente per oggetto la posa di una fossa im-hoff a valle della baita (sic!) sita sulla p.ed. n°1942/3 e scavo con la posa di un tratto di acquedotto su pp.ff. varie in C.C. di Pera di Fassa;
- la succitata delibera va ad intervenire su un manufatto oggetto di una puntuale interrogazione presentata in settembre 2000 dal titolo “Come ti rifaccio il look in alta quota fra pini e verdi pascoli” che ha trovato nella risposta dell’Assessore le seguenti parole: “Il sopralluogo svolto dal funzionario provinciale ha evidenziato che i lavori, in fase di completamento, sono stati eseguiti in sostanziale difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica ed alla concessione edilizia. In particolare l’intero edificio è stato demolito ed è stata effettuata la ricostruzione con muratura in sasso e cemento del piano seminterrato, mentre in origine il manufatto presentava una parete in muratura solamente a monte e una struttura di sostegno costituita da quattro colonne in larice ora sostituite da due setti murari di circa un metro in pietra e cemento. Le pareti dell’edificio sono state realizzate in mattoni termoisolanti, posizionati su un solaio in laterocemento mentre dovevano essere mantenute in legno e coibentate dall’interno. In data 18 settembre 2000 il Comune di Pozza di Fassa ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori per l’accertata violazione delle norme urbanistiche, alla quale è seguita l’adozione in data 20 settembre 2000 dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate. La demolizione e rimessa in pristino devono avvenire nel termine di novanta giorni, decorsi i quali, se l’interessato non ha provveduto, il comune è tenuto ad adottare le sanzioni previste dall’articolo 122 della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dato che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, nel caso di specie, non è possibile per l’assenza della conformità urbanistica dell’intervento abusivo con le norme del piano regolatore comunale.;
- parrebbe che a Pozza di Fassa la legge non sia considerata e che si amministri più per gli amici che per il Cittadino in senso generale;
si interroga il Presidente
della Giunta Provinciale per sapere:
1. se corrisponde al vero quanto esposto in premessa;
2. se la delibera di cui sopra e legittima;
3. quali ulteriori provvedimenti urgenti si intendono attuare nei confronti degli amministratori locali che gestiscono il potere in siffatto modo.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.