Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Giacomo BEZZI
SEDE
INTERROGAZIONE N.
ALLOCH: URGE UNA VERIFICA DA PARTE DELLA PAT
(seconda puntata)
Preso atto
del contenuto della risposta all’interrogazione nr.1642 del 18 novembre 2002 (lettera prot. nr.86/INT/2003-Segr. datata 11 febbraio u.s.), a firma del Vicepresidente, in particolare laddove si afferma che la Legge urbanistica provinciale L.P. nr. 22/91 affida alla “Giunta provinciale il compito di vigilare e coordinare l’attività urbanistica mediante l’approvazione dei piani regolatori generali e la verifica del relativo adeguamento alle previsioni del piano urbanistico provinciale”;
premesso che:
da una ricerca presso gli Uffici Catasto e Tavolare di Cavalese risulta che con atto del Notaio Adriano Poti (Notaio in Cavalese repertorio nr.18097 e raccolta nr.3056) in data 31/3/1994 COSTAZZA Giuseppina abbia donato a GROSS Maria Angela in Florian, coniuge dell’attuale Sindaco di Pozza di Fassa, la particella fondiaria 1681/1 (prato) e la particella edificiale 850 (Bar Ristorante) site nella conca panoramica Alloch, lungo le pendici del monte “Cima Dodici”, sovrastante l’abitato di Pozza di Fassa, in zona di tutela ambientale.
Nell’atto notarile si afferma al punto b) dell’art.6 che posteriormente al 1/9/1967 a tutt’oggi (data dell’atto 31/3/1994) l’immobile donato “non è stato oggetto di opere o variazioni per l’esecuzione delle quali era richiesto il rilascio di licenza edilizia, concessione a edificare o concessione in sanatoria “.
Da una indagine fatta presso gli Uffici Catasto e Tavolare di Cavalese con riferimento alle particelle sopra evidenziate risulta essere stato depositato un frazionamento n.30/92 in data 20/1/1992 (introdotto in via provvisoria dal Tecnico catastale in data 13/2/1992) ad opera del Tecnico componente della Commissione Edilizia Comunale di Pozza fin dal 1995.
Con tale frazionamento, il tecnico citato, ha redatto un elaborato tecnico nel quale si evince chiaramente che nello “Stato precedente” (al gennaio 1992) esistevano una particella fondiaria (mappalmente contraddistinta dalla p.f. 1681/1 di coltura prato 7 ed estensione pari a metri quadrati 17.490) ed una particella edificiale destinata a casa (mappalmente contraddistinta dalla p.ed. 311 di superficie pari a metri quadrati 36) mentre nello “Stato nuovo” la citata p.ed. 311 risulta estinta. Inoltre la p.f. 1681/1 viene suddivisa in due distinte particelle fondiarie 1681/1 e 1681/3 dove al loro interno si erigono “ex novo” su terreno vergine o verde ossia senza preesistenza di alcun sedime edilizio, due costruzioni: la prima contraddistinta dalla p.ed. 850 con destinazione Bar Ristorante (dell’estensione di mq. 172, eccessivamente grande per una destinazione tradizionale del manufatto a scopo agricolo) e la seconda contraddistinta dalla p.ed.851 destinata a fienile (di soli metri quadrati 25).
Quanto sopra descritto, è maggiormente visibile ed accertabile sia sull’ingrandimento a vista dello stesso elaborato tecnico che dalle foto (in allegato) ed è in palese contraddizione con quanto scritto nella risposta data dal Comune di Pozza di Fassa alla Provincia in riferimento alla mia precedente interrogazione, come elementi informativi: “(…)Il progetto esaminato nelle diverse sedi (…) considerato che l’immobile in oggetto possiede una licenza di bar e ristorante dal 1958 (…)”.
Curioso è anche il fatto che, lo stesso tipo di frazionamento n.30/92 è stato notificato, ai sensi del 5° comma dell’Art. 18 della legge 28.02.1985 nr.47, al Primo cittadino nella sede municipale, sia il 23.01.1992 che il 10.02.1992, (allora l’attuale sindaco, coniuge della proprietaria, ricopriva la carica politico amministrativa di vicesindaco con delega piena all’assessorato all’urbanistica comunale) che ha ignorato tutti gli interventi edilizi perpetrati negli anni in una così bella ed incontaminata radura dolomitica in pregiata zona di tutela ambientale.
Parrebbe che il fabbricato adibito a Bar Ristorante, con la crescita del carico antropico dovuto ai visitatori sempre più numerosi, sia stato oggetto di trasformazione e mutamenti edilizi, senza che siano state ottenute le prescritte autorizzazioni edilizio-amministrative.
A dimostrazione che l’edificio, senza ombra di dubbio, sia stato strutturalmente modificato nel tempo, praticando degli interventi edilizi che confutano le dichiarazioni prodotte dagli interessati di cui sopra e integrate dalle risposte ufficiali fornite alla PAT a seguito della mia precedente interrogazione, si allegano copia di una cartolina pubblicitaria risalente al 1974 circa e una fotografia ripresa in zona, con la stessa prospettiva, e raffigurante la Capanna Alloch prima dell’ultimo intervento di ampliamento della struttura. Da un loro sommario confronto si evince chiaramente un ampliamento del manufatto medesimo estendendolo alla terrazza negli anni ‘70. Tale situazione trova riscontro nell’elaborato tecnico di frazionamento e accatastamento dell’edificio medesimo n.30/92 (avallato dagli Amministratori locali comunali - ai sensi del 5° comma dell’Art. 18 della legge 28.02.1985 nr.47), solamente nel gennaio 1992, redatto dal sopraccitato tecnico, nonostante le norme urbanistiche che si sono succedute dalla metà degli anni 70 ad oggi, comprese le varie sanatorie in campo edilizio che ne permettevano la regolarizzazione urbanistica.
Attualmente l’intera area della radura in località Alloch, dove appunto sorge la p.ed. 850 con destinazione Bar Ristorante (dell’estensione di mq. 172), come risulta dalla cartografia del “sistema insediativo e produttivo” del Piano Urbanistico provinciale è inserita in “aree agricole di interesse secondario” previste dall’Art. 20 delle Normativa.
Il citato Articolo 20 della Normativa inerente il PUP stabilisce al punto 3 che “I piani regolatori generali possono modificare i perimetri, anche con riduzione delle superfici, per esigenze dalla necessità di : a) reperire nuove aree da urbanizzare; b) realizzare edifici o infrastrutture connesse con le attività insediate nelle aree agricole, come magazzini e impianti di trasformazione a scala industriale dei prodotti agricoli ed allevamenti industriali.”.
alla luce di quanto esposto sopra si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. quali provvedimenti nell’immediato si intendano assumere, relativamente alla salvaguardia del territorio, in questo particolare contesto ambientale, considerato che l’intervento è in avanzata fase di completamento e presumibilmente non compatibile con il Piano Urbanistico Provinciale e relativa normativa sia per la compatibilità degli interventi edilizi attuati nel tempo come pure per le autorizzazioni amministrative necessarie all’apertura stagionale del locale per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
2. se non si ritenga opportuno e doveroso una verifica tecnico-amministrativa ed un sopralluogo immediato al fine di verificare quanto segnalato in premessa.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.