XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 18 dicembre 2003, n. 5

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) in materia di tutela degli alberi monumentali

 

D'iniziativa del consigliere Mauro Delladio,

Mario Malossini, Nerio Giovanazzi, Flavio Mosconi, Walter Viola (Forza Italia)

 

Presentato il 18 dicembre 2003

Assegnato alla Terza Commissione permanente

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Il presente disegno di legge, che va a modificare e migliorare l’attuale L.P. 5 settembre 1991 n°22, intende recepire una proposta formulata dai ragazzi delle scuole superiori della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del progetto “Ragazzi in aula” e vuole proporre soluzioni alle esigenze, emerse sul territorio, di Associazioni che promuovono il recupero ambientale e la tutela degli alberi monumentali. Gli alunni della Seconda classe del Liceo scientifico, sezione B, dell’Istituto di istruzione QUS di Cavalese e l’Associazione Spadona di Ronzone che dal 1997 si occupa del recupero e valorizzazione della frutta antica e del paesaggio agreste tradizionale sono stati parte attiva affinché si introducano norme in materia di identificazione e tutela degli alberi monumentali definiti anche “patriarchi” per il loro importante ruolo nell’ecosistema alpino. Il principio che sta alla base di questa proposta normativa intende creare possibilità di reddito legato alla fruizione degli alberi sotto il profilo scientifico, culturale, agricolo e turistico – naturalistico. E’ convinzione diffusa infatti che la miglior tutela venga dalla cura che i proprietari danno alle proprie cose. Ancorpiù se queste cose generano reddito diretto o indiretto. Nell’attesa che tale dinamica intervenga è giusto provvedere alla tutela con specifiche norme. Se non avessimo tutelato ad esempio i centri storici, i castelli e le opere d’arte maggiori che oggi - lungi dall’essere un peso per l’erario – sono diventate motore di un’economia non più tradizionale ci troveremo in un’anonima periferia generalizzata. Il testo del disegno di legge prevede che chiunque possa richiedere azioni di tutela su alberi monumentali sia direttamente al Comune territorialmente competente che all’Assessorato provinciale. Questa duplice possibilità deriva dal fatto che alcune Amministrazioni comunali sono ancora spesso insensibili o addirittura protagoniste di massacri ambientali che annullano quanto la natura ha faticosamente creato. Esempi di taglio di larici secolari o rarissimi alberi da frutto riempiono, ogni tanto, le cronache locali. La sensibilità civica ed ambientalista insita in tale proposta merita di essere portata all’attenzione dell’aula per una effettiva approvazione, anche perché il merito del disegno di legge, con gli opportuni miglioramenti, è ampiamente condivisibile e rappresenta un passo in avanti nella diffusione di cultura e comportamenti a difesa dell’ambiente, risorsa preziosissima in generale e particolarmente in una provincia come la nostra. L’Art. 1 prevede che fra i beni immobili identificati ai sensi dell’Art. 94 siano inclusi gli alberi monumentali secondo caratteristiche precise: rari o di età secolare, di forma particolare o di particolar pregio estetico, testimoni di importanti accadimenti storici o simboli di una collettività nonché testimoni di attività agricole cadute in oblio. Questi ultimi rivestono un’importanza ancora più ampia per il fatto che, oltre alle valenze riconosciute per tutti gli alberi monumentali, i loro prodotti possono stare alla base di un’offerta gastronomica che differenzia i vari territori esaltando la specificità legata alle vecchie tradizioni. Si innescano processi virtuosi in cui il turismo enogastronomico diventa fonte di reddito per i residenti e salvaguardia del territorio. L’Art. 2 prevede l’identificazione degli alberi monumentali con un’opportuna targa riportante le caratteristiche della pianta. L’Art. 3 permette a chiunque di segnalare al Comune o all’Assessorato della Provincia autonoma di Trento competenti l’esistenza di alberi monumentali. Qualora la richiesta fosse inoltrata al Comune quest’ultimo trasmette successivamente la richiesta alla Giunta provinciale per l’istruttoria tecnica. E’ prevista anche la possibilità di individuare sentieri che uniscono più alberi monumentali gestiti dai Comuni interessati o da soggetti pubblici o privati in regime di convenzione con gli stessi Comuni. Con l’Art. 4 la Provincia autonoma di Trento garantisce il controllo fitosanitario e strutturale degli alberi monumentali e prevede che i Comuni territorialmente interessati o altri soggetti pubblici o privati posano eseguire controlli e cure sulle piante. Infine l’Art. 5 prevede sanzioni per chi manometta, deturpi o danneggi un albero monumentale e identifica i soggetti addetti alla vigilanza.

 

INDICE

 

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 94 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 94 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 132 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

 

 

Art. 1

Inserimento dell'articolo 94 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

 

1. Dopo l'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

"Art. 94 bis

Alberi monumentali

1. La Giunta provinciale, sentita la CTP, individua, tra i beni immobili da includere negli elenchi di cui all'articolo 94, gli alberi monumentali.

2. Possono essere dichiarati alberi monumentali gli alberi che presentano o uno o più dei seguenti caratteri:

a) alberi rari o di età secolare;

b) alberi di forma particolare o di peculiare pregio estetico;

c) alberi testimoni di importanti eventi storici o simbolo notoriamente riconosciuto di una collettività;

d) alberi fruttiferi testimoni di attività agricole cadute in oblio.

3. Possono essere dichiarati alberi monumentali esemplari singoli oppure gruppi di alberi collocati in zone omogenee appositamente perimetrate."

 

Art. 2

Inserimento dell'articolo 94 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

1. Dopo l'articolo 94 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

"Art. 94 ter

Segnalazione degli alberi monumentali

1. Presso gli alberi monumentali è collocata una targa riportante i dati e le caratteristiche generali della pianta."

 

Art. 3

Modificazione dell'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La richiesta di dichiarazione di alberi monumentali, individuati ai sensi dell'articolo 94 bis, può essere presentata da chiunque direttamente al comune o alla Provincia autonoma di Trento. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, trasmette la richiesta alla Provincia assieme ad un parere da inviare contestualmente al richiedente. In questo caso la Provincia può prescindere, in sede di istruttoria tecnica, dal sentire il comune interessato.

2 ter. Quando esistono, in un ambito sufficientemente ristretto, più alberi monumentali il comune o i comuni interessati possono individuare un sentiero opportunamente segnalato qualora gli alberi siano ubicati su suoli pubblici o privati non recintati.

2 quater. La gestione dei sentieri è affidata direttamente ai comuni territorialmente interessati o ad altri soggetti pubblici o privati in regime di convenzione con i comuni, secondo le modalità ed i termini individuati dai comuni stessi."

 

Art. 4

Modificazione dell'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia garantisce il controllo fitosanitario e strutturale degli alberi monumentali e assicura la cura delle piante con le tecniche d'intervento meno lesive. Gli interventi di controllo e cura possono essere eseguiti direttamente dai comuni territorialmente interessati o da altri soggetti pubblici o privati in regime di convenzione con la Provincia, secondo le modalità e i termini da individuare con deliberazione della Giunta provinciale."

 

Art. 5

Inserimento dell'articolo 132 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

1. Dopo l'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

"Art. 132 bis

Sanzioni a tutela degli alberi monumentali

1. Chiunque manometta, deturpi, danneggi in qualsiasi modo un albero monumentale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

2. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni triennio con provvedimento da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sulla base dell'andamento del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

3. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

6. La vigilanza sul rispetto degli alberi monumentali è svolta dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla Provincia."