Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini

Trento, 24 aprile 1996

INTERROGAZIONE N.

- E’ PIÙ IMPORTANTE L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O IL PROFITTO? -
- SPECULAZIONE EDILIZIA A PEJO IN VAL DI SOLE -

premesso che:

  • Preoccupazione desta il fatto che su parte dell’area a rischio, non molti anni fa, sono state rilasciate parecchie concessioni ad edificare per insediamenti urbani di tipo residenziale ad alta densità abitativa. La principale metodologia di difesa adottata è risultata quella "passiva", consistente nella costruzione di tomi in terra associati a valli posti a monte.
  • L’intervento ottimale sembra la realizzazione di un vallo in terra o, subordinatamente alla non fattibilità di questo, la realizzazione di barriere in funi e potrelle di acciaio sulle p.f. n. 1078, 1079, 1380/1 e 1386/1.

    Tale intervento oltre che proteggere le sottostanti abitazioni, difende anche parte della strada comunale censita con la p.f. n. 1971.

    In considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che la zona di distacco del masso è di proprietà della locale ASUC, si ritiene che gli interventi prospettati possano beneficiare dei contributi previsti dalla L.P. 29.08.1977 n. 19 art. n. 3 per cui si invita l’Amministrazione, a farne specifica richiesta al Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali.

    Da una ricerca presso i servizi urbanistici provinciali risulta infine che le part. fond. n. 1063 e n. 1064/1 sono attualmente classificate come aree residenziali di tipo C e che la perizia geologica comprensoriale di recente adozione prevede per dette particelle la fattibilità di interventi edilizi previa l’esecuzione di idonee ed approfondite indagini geologico-geomeccaniche. A tale scopo si ritiene prudente, alla luce dei recenti avvenimenti, che l’Amministrazione comunale non rilasci concessioni edilizie sulle particelle se prima non siano state realizzate a monte delle stesse adeguate opere di difesa da frane da crollo";

  • Infine, visto che attualmente l’Amministrazione comunale ha affidato ad altro consulente geologo la stesura della perizia geologica a supporto del nuovo P.R.G: si consiglia di far verificare da quest’ultimo l’opportunità di inserire nuove aree a rischio geologico (1) e aree critiche recuperabili (2a) nella zona dell’abitato di Celledizzo;
  • Il Comune di Pejo, in base a quanto previsto con la variante al Piano Regolatore recentemente approvata, intenderebbe subordinare la realizzazione, a spese dell’imprenditore, delle opere di difesa prima di concedere la relativa concessione ad edificare.

    L’imprenditore sopra citato ha presentato una relazione geologica con la quale si prevede la realizzazione di reti paramassi come soluzione a salvaguardia della futura abitazione.

    Tale soluzione non è la più idonea secondo il parere più volte espresso dal Servizio Geologico della Provincia, che adotta le reti esclusivamente per la protezione di tratti stradali, e non per la protezione di abitazioni.

    L’imprenditore pur di evitare comunque la realizzazione a proprie spese di queste modeste opere di protezione, sta adoperandosi con tutti i mezzi per chiedere l’annullamento della delibera di approvazione delle varianti al piano regolatore di Pejo che subordina la realizzazione delle opere prima della realizzazione della costruzione.

    Non è concepibile con tutta l’esperienza di questi problemi avuti in Trentino, che si continui a costruire dove già si conosce il pericolo mettendo a repentaglio vite umane e beni, e che ci si trovi successivamente dopo che le case sono state costruite a dover provvedere a spese della collettività a salvaguardare le stesse con opere più adeguate, che oggi non si vogliono imporre.

    Il Comitato a difesa contro la speculazione in valle di Pejo è stufo di seconde case a scopo speculativo che danneggiano le persone residenti, occupano a loro spazi vitali non più recuperabili rendono inaccessibile l’acquisto a chi ha bisogno della prima casa per i prezzi proibitivi, danneggiano l’ambiente e gravano pesantemente sui servizi pubblici.

    Che ora si voglia intervenire anche sul suolo appartenente alla collettività (usi civici Celledizzo) con opere da difesa come proposte dal privato che non vengono prese valide neppure per l’esistente, non danno a nostro giudizio nessuna garanzia in futuro, a noi sembra che questo sia solo un paravento per ottenere la concessione ad edificare, e tutto ciò alimenta il mal contento e sospetto della popolazione e del comitato."

  • "-(2a) aree critiche recuperabili: in questa sottoclasse ricadono le zone che, anche se interessate da dissesti o presentanti problematiche di rilievo, potrebbero essere recuperate con adeguati interventi sistematori. In queste zone l’edificazione è tendenzialmente sconsigliata, mentre l’utilizzo per altri scopi richiede particolari precauzioni e/o opere di sistemazione preventiva e/o di risanamento e/o protettive (...) e/o particolari soluzioni progettuali, comunque basate su indagini geologiche e geotecniche approfondite, dettagliate ed estese a tutta la zona di potenziale influenza delle opere, qualunque ne sia l’entità. L’edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è comunque consentita prima della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del rischio: prima dell’esecuzione di tale intervento, le aree critiche recuperabili sono considerate "aree a rischio" e come tali soggette alla normativa di cui sopra" "... omissis".

    Si da atto che la suindicata normativa assume completamente le indicazioni della relazione geologica del dott. Passardi Paolo, geologo, e, che la medesima ribadisce che le aree critiche recuperabili sono considerate a rischio, e come tali sono soggette alla normativa art.2 delle norme di attuazione del P.U.P. - LP 09/01/1987 n. 26.

    Considerando che è la relazione geologica, di cui all’art. 15 delle norme di attuazione del Prg, quella che dovrà definire la tipologia degli interventi sistematori per l’eliminazione del rischio, e che la struttura dell’Ufficio Tecnico comunale nonché della commissione edilizia, non dispongono di personale tecnico specialistico, si conviene che l’Amministrazione possa avvalersi di una consulenza tecnica specialistica per la verifica della validità e completezza degli interventi proposti di sistemazione preventiva. (...).

    Riguardo alla specificazione richiesta, con osservazione dell’ing. Dorighi Livio, si ritiene di non accogliere il principio che la trasformazione urbanistica e l’edificazione "siano acconsentite a condizione che prima dell’inizio di tali lavori siano realizzate completamente le opere volte ad eliminare il rischio". Tale modificazione ribalta le prescrizioni della perizia geologica, ove si mette in risalto che "la trasformazione urbanistica edilizia non è comunque consentita prima della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del rischio". La precauzione è ben fondata, tanto che, prima dell’esecuzione degli interventi protettivi, le aree critiche recuperabili sono considerate "aree a rischio" e come tali soggette a divieto di edificazione (ed in generale ove non è ammesso il rilascio di concessione edilizia). Poiché la condizione posta "prima dell’inizio dei lavori" presuppone che già sia stata rilasciata concessione edilizia su area non ancora passibile di trasformazione urbanistica (art. 2 norme PUP), si ritiene di ulteriormente modificare la normativa del PRG introducendo la specificazione che non sia consentito il rilascio della concessione edilizia, relativa all’edificazione e trasformazione urbanistica, prima della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del rischio. Con ciò non si accoglie l’osservazione dell’ing. Dorighi Livio. Si accogli l’osservazione della Giunta Comunale, a chiarimento della prima stesura dell’art. 15.

    Oltre a quanto sopra, la medesima osservazione propone di seguire un iter particolare: "parere vincolante del servizio Geologico della Provincia - deposito presso l’Ufficio del Genio Civile". Poiché agli enti indicati non compete per legge tale funzione, e che l’eventuale parere può comunque essere richiesto quale specifica ed autonoma facoltà degli Enti interessati, si ritiene sufficiente che l’Amministrazione abbia facoltà di avvalersi di consulenza tecnica specialistica per la verifica della validità e completezza degli interventi di difesa proposto ( e quindi di richiedere a tecnici idonei l’espressione di pareri sugli interventi di difesa proposti dalla relazione geologica nonché sul progetto delle opere di risanamento). Quanto suddetto non esclude che l’Amministrazione possa richiedere parere al Servizio Geologico della Provincia di Trento.

    Per quanto sopra si ritiene:

    - (...);

    - di non accogliere parzialmente l’osservazione dell’ing. Dorighi Livio;

    - di accogliere l’osservazione della Giunta comunale di Pejo.

    Pertanto, l’art. 15 comma 2 punto 2.1 è così riformulato:

    2) L’utilizzo delle aree a controllo geologico-valanghivo sono soggette alla presentazione di apposita perizia ed alla seguente normativa:

    2.1 Aree critiche recuperabili (2a)

    In queste zone, l’edificazione e l’utilizzo per altri scopi richiede particolari precauzioni, e/o opere di sistemazione preventiva, e/o di risanamento, e/o protettive, e/o particolari soluzioni progettuali, comunque basate su indagini geologiche e geotecniche approfondite, dettagliate ed estese a tutta la zona di potenziale influenza delle opere, qualunque ne sia l’entità.

    L’edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia ed il rilascio delle relative concessioni, non sono comunque consentite prima della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del rischio indicato nella relazione geologica presentata.

  • E’ facoltà dell’Amministrazione avvalersi di una consulenza tecnica specialistica per la verifica della validità e completezza degli interventi proposti.;
    1. "Sono aree a rischio geologico e idrogeologico quelle dove per i particolari caratteri geologici e idrogeologici del suolo ogni intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o passibile di grave danno.
    2. Le aree a rischio geologico e idrogeologico sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale. Appositi sviluppi planimetrici in scala 1:10.000 precisano alcune di tali aree e ne specificano il rischio.
    3. Nelle aree predette è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa e al consolidamento del suolo o del sottosuolo.
  • (...)
    1. In base a più dettagliate perizie geologiche, geotecniche e idrogeologiche, i piani comprensoriali di coordinamento possono precisare i perimetri delle aree a rischio o individuarne di nuove nonché parificare alle aree di controllo geologico quelle per le quali fosse accertato che la causa di rischio non sussiste più."
  • (...)
    1. "L’esecuzione di opere edificiali sulle pp.ff. 1063 e 1064/1 e nelle aree limitrofe implica notevole pericolo alle persone ed alle opere stesse. Infatti opere di difesa passiva (valli con tomi in terra armata o reti paramassi elastiche) realizzate ai piedi del versante, a monte delle particelle in oggetto, appaiono insufficienti a garantire opportuna ed adeguata sicurezza.
    2. Interventi diretti sul versante (consolidamenti, ancoraggi, demolizioni ecc.) avrebbero significato soltanto se di estensione completa lungo tutto il versante e raffittiti a matrice secondo opportuni calcoli isometrici di quota e di traiettoria per garantire un sufficiente grado di efficienza atta ad impedire la caduta dei massi a valle, ossia ad evitare che i massi acquistino cadendo energia cinetica superiore alle opposte forze di resistenza delle opere predisposte ad arrestarli, o comunque possano assumere traiettorie impreviste.
    3. L’esecuzione degli interventi indicati al precedente punto 2 implicherebbe un’inutile devastazione ambientale e diverrebbe concausa di ulteriori rischi per le entità sottostanti per via del potenziale instabile consistente in detriti ed altro materiale trascinato dai massi in caduta, progressivamente accumulato contro le barriere realizzate lungo il versante ed appesantito dalle precipitazioni."
  • Inoltre si raccomanda che:
    1. Prescindere dal realizzare qualsiasi opera di edilizia abitativa alle pendici del versante in oggetto per l’incombente pericolo alle persone ed alle cose, in particolare sulle pp.ff. 1063 e 1064/1.
    2. Prescindere dal realizzare opere di difesa passiva quali valli con tomi in terra armata o reti paramassi elastiche ai piedi del versante, sia immediatamente a monte come direttamente sulle pp.ff. 1063 e 1064/1 in oggetto e mirate ai fini di cui al precedente punto (a), poiché insufficienti a garantire l’opportuna sicurezza alle erigende opere edilizie ed alle persone ivi residenti.
    3. Prescindere dall’effettuare interventi diretti quali consolidamenti, ancoraggi demolizioni, ecc. lungo il versante del monte sovrastante le pp.ff. 1063 e 1064/1 in oggetto ed ai fini di cui al precedente punto (a), in quanto verosimilmente inutili e vuoti di garanzia funzionale alle persone ed alle cose nonché concausa di ulteriori, gravi rischi per l’accumulo di massi, detriti e di materiale vario.
    1. Prescindere dall’effettuare interventi diretti, quali consolidamenti, ancoraggi, demolizioni, ecc. lungo il versante del monte sovrastante le pp.ff. 1063 e 1064/1 in oggetto e mirati a fini edilizi come la precedente punto (a) o iniziative simili, in quanto incompatibili con l’ambiente, gravemente ed irreversibilmente lesivi dello stesso nonché ingiustificati ai fini della sicurezza alle persone e alle cose."
  • Tali iniziative si esplicano spesso in opere eseguite non soltanto in sfregio di ogni rispetto ambientale ma anche di ogni norma relativa alla sicurezza civile.

    E’ questo il caso delle particelle in referenza che pur trovandosi in un contesto non ammesso all’edificazione per il forte rischio geologico, sono oggetto di forti pressioni al fine di concedere per esse la licenza ad edificare.

    Non è certamente lo scrivente comitato, quanto lo stesso Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento che ha rilevato quanto insano possa essere attuare tale idea. Ma è lo stesso Servizio Geologico che si presta alle manovre degli speculatori vagliando le proposte di consolidamento del versante a rischio, pur trattandosi di piani evidentemente insufficienti: infatti lo scrivente comitato, il Servizio Geologico ed il WWF, accanto ad altre associazioni, hanno potuto constatare che un serio intervento sul versante sovrastante le particelle in oggetto e rivolto a contenere il rischio richiederebbe un intervento finanziario tale da indurre ogni speculatore alla rinuncia.

    Nel caso delle particelle in oggetto, appare chiara l’intenzione degli speculatori a precostituirsi un alibi tale da non pregiudicare eccessivamente i margini speculativi. Spiace verificare che questa iniziativa "verrà condotta a termine" sulla pelle degli ignari acquirenti dei costruendi appartamenti che non soltanto saranno tenuti alla manutenzione di insufficienti opere di protezione ma potranno anche pagare la colposa faciloneria affaristica di pochi spregiudicati con la propria incolumità. (...)";

  • si interroga la Giunta Provinciale
    per sapere:

    1. se ritenga le opere (quattro reti paramassi su doppia fila) previste sulla particella fondiaria n. 1004 C.C. Celledizzo di pubblica utilità rilevato che tali provvedimenti sono riconducibili esclusivamente ad interessi di edificazione privata sulle sottostanti particelle (1063 - 1064/1 C.C. Celledizzo) e che soltanto il corrispondente tratto di strada demaniale, a monte delle suddette, ricade nella zona dell’asserita protezione;
    2. quali provvedimenti si intendono assumere in risposta alla petizione popolare sottoscritta da circa 130 censiti del Comune di Pejo in data 22 luglio 1995 che si opponeva all’iniziativa di speculazione edilizia e conseguenti opere boschive di presunto consolidamento di cui alla premessa, considerando il fatto che a tale protesta non è mai stata data una risposta ufficiale;
    3. in riferimento all’Art. 7 del D.P.G.P. n.° 4 dell’ 11 novembre 1952, e all’Art. 3, comma 3, della L.P. n.° 1 del 16 settembre 1952, se esistono problemi di incompatibilità per i Consiglieri richiamati in premessa amministratori ASUC e Consiglieri Comunali del Comune di Pejo. In caso affermativo se non si ritenga di dover invalidare le delibere ASUC oggetto di tale incompatibilità;
    4. alla luce degli elaborati geologici presentati dalle parti in causa, tutti concordanti sul fatto che il versante a monte delle particelle fondiarie 1063 e 1064/1 è interessato da numerose situazioni di dissesto geologico che, in modo assolutamente imprevedibile, possono interessare direttamente la sopraccitata area residenziale (giudizio totalmente condiviso dal Servizio Geologico con nota prot. n.° SG 13653/4.7 del 25.03.1991) come intenda affrontare la situazione di rischio per le abitazioni esistenti e se non ritenga che la realizzazione delle reti paramassi (insufficienti in realtà a garantire qualsivoglia sicurezza come rilevato nella lettera sopracitata nonché in quella successiva prot. n° SG 770/C7 del 11 marzo 1996 dello stesso servizio Geologico provinciale) sia solamente un alibi per consentire l’annunciata speculazione edilizia sulle pp.ff. 1063 e 1064/1 esponendo a grave quanto prevedibile rischio i futuri ignari occupanti delle erigende costruzioni;
    5. in quale considerazione viene tenuto il giudizio ambientale negativo del WWF verso le opere previste in quanto incompatibili con l’ambiente, gravemente ed irreversibilmente lesive dello stesso nonché ingiustificate ai fini della sicurezza alle persone e alle cose;
    6. se corrisponde al vero quanto esposto in una lettera indirizzata al Presidente della Giunta Provinciale in merito ad eventuali pressioni politiche nei confronti del Servizio Geologico al fine di creare condizioni più favorevoli all’attuazione della operazione speculativa di cui in narrativa.

    A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

    Cons. Mauro DELLADIO