Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 24 aprile 1996
INTERROGAZIONE N.
- E PIÙ IMPORTANTE
LINCOLUMITÀ DELLE PERSONE O IL PROFITTO? -
- SPECULAZIONE EDILIZIA A PEJO IN VAL DI SOLE -
premesso che:
Tale intervento oltre che proteggere le sottostanti abitazioni, difende anche parte della strada comunale censita con la p.f. n. 1971.
In considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che la zona di distacco del masso è di proprietà della locale ASUC, si ritiene che gli interventi prospettati possano beneficiare dei contributi previsti dalla L.P. 29.08.1977 n. 19 art. n. 3 per cui si invita lAmministrazione, a farne specifica richiesta al Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali.
Da una ricerca presso i servizi urbanistici provinciali risulta infine che le part. fond. n. 1063 e n. 1064/1 sono attualmente classificate come aree residenziali di tipo C e che la perizia geologica comprensoriale di recente adozione prevede per dette particelle la fattibilità di interventi edilizi previa lesecuzione di idonee ed approfondite indagini geologico-geomeccaniche. A tale scopo si ritiene prudente, alla luce dei recenti avvenimenti, che lAmministrazione comunale non rilasci concessioni edilizie sulle particelle se prima non siano state realizzate a monte delle stesse adeguate opere di difesa da frane da crollo";
Limprenditore sopra citato ha presentato una relazione geologica con la quale si prevede la realizzazione di reti paramassi come soluzione a salvaguardia della futura abitazione.
Tale soluzione non è la più idonea secondo il parere più volte espresso dal Servizio Geologico della Provincia, che adotta le reti esclusivamente per la protezione di tratti stradali, e non per la protezione di abitazioni.
Limprenditore pur di evitare comunque la realizzazione a proprie spese di queste modeste opere di protezione, sta adoperandosi con tutti i mezzi per chiedere lannullamento della delibera di approvazione delle varianti al piano regolatore di Pejo che subordina la realizzazione delle opere prima della realizzazione della costruzione.
Non è concepibile con tutta lesperienza di questi problemi avuti in Trentino, che si continui a costruire dove già si conosce il pericolo mettendo a repentaglio vite umane e beni, e che ci si trovi successivamente dopo che le case sono state costruite a dover provvedere a spese della collettività a salvaguardare le stesse con opere più adeguate, che oggi non si vogliono imporre.
Il Comitato a difesa contro la speculazione in valle di Pejo è stufo di seconde case a scopo speculativo che danneggiano le persone residenti, occupano a loro spazi vitali non più recuperabili rendono inaccessibile lacquisto a chi ha bisogno della prima casa per i prezzi proibitivi, danneggiano lambiente e gravano pesantemente sui servizi pubblici.
Che ora si voglia intervenire anche sul suolo appartenente alla collettività (usi civici Celledizzo) con opere da difesa come proposte dal privato che non vengono prese valide neppure per lesistente, non danno a nostro giudizio nessuna garanzia in futuro, a noi sembra che questo sia solo un paravento per ottenere la concessione ad edificare, e tutto ciò alimenta il mal contento e sospetto della popolazione e del comitato."
Si da atto che la suindicata normativa assume completamente le indicazioni della relazione geologica del dott. Passardi Paolo, geologo, e, che la medesima ribadisce che le aree critiche recuperabili sono considerate a rischio, e come tali sono soggette alla normativa art.2 delle norme di attuazione del P.U.P. - LP 09/01/1987 n. 26.
Considerando che è la relazione geologica, di cui allart. 15 delle norme di attuazione del Prg, quella che dovrà definire la tipologia degli interventi sistematori per leliminazione del rischio, e che la struttura dellUfficio Tecnico comunale nonché della commissione edilizia, non dispongono di personale tecnico specialistico, si conviene che lAmministrazione possa avvalersi di una consulenza tecnica specialistica per la verifica della validità e completezza degli interventi proposti di sistemazione preventiva. (...).
Riguardo alla specificazione richiesta, con osservazione delling. Dorighi Livio, si ritiene di non accogliere il principio che la trasformazione urbanistica e ledificazione "siano acconsentite a condizione che prima dellinizio di tali lavori siano realizzate completamente le opere volte ad eliminare il rischio". Tale modificazione ribalta le prescrizioni della perizia geologica, ove si mette in risalto che "la trasformazione urbanistica edilizia non è comunque consentita prima della completa realizzazione delle opere volte alleliminazione del rischio". La precauzione è ben fondata, tanto che, prima dellesecuzione degli interventi protettivi, le aree critiche recuperabili sono considerate "aree a rischio" e come tali soggette a divieto di edificazione (ed in generale ove non è ammesso il rilascio di concessione edilizia). Poiché la condizione posta "prima dellinizio dei lavori" presuppone che già sia stata rilasciata concessione edilizia su area non ancora passibile di trasformazione urbanistica (art. 2 norme PUP), si ritiene di ulteriormente modificare la normativa del PRG introducendo la specificazione che non sia consentito il rilascio della concessione edilizia, relativa alledificazione e trasformazione urbanistica, prima della completa realizzazione delle opere volte alleliminazione del rischio. Con ciò non si accoglie losservazione delling. Dorighi Livio. Si accogli losservazione della Giunta Comunale, a chiarimento della prima stesura dellart. 15.
Oltre a quanto sopra, la medesima osservazione propone di seguire un iter particolare: "parere vincolante del servizio Geologico della Provincia - deposito presso lUfficio del Genio Civile". Poiché agli enti indicati non compete per legge tale funzione, e che leventuale parere può comunque essere richiesto quale specifica ed autonoma facoltà degli Enti interessati, si ritiene sufficiente che lAmministrazione abbia facoltà di avvalersi di consulenza tecnica specialistica per la verifica della validità e completezza degli interventi di difesa proposto ( e quindi di richiedere a tecnici idonei lespressione di pareri sugli interventi di difesa proposti dalla relazione geologica nonché sul progetto delle opere di risanamento). Quanto suddetto non esclude che lAmministrazione possa richiedere parere al Servizio Geologico della Provincia di Trento.
Per quanto sopra si ritiene:
- (...);
- di non accogliere parzialmente losservazione delling. Dorighi Livio;
- di accogliere losservazione della Giunta comunale di Pejo.
Pertanto, lart. 15 comma 2 punto 2.1 è così riformulato:
2) Lutilizzo delle aree a controllo geologico-valanghivo sono soggette alla presentazione di apposita perizia ed alla seguente normativa:
2.1 Aree critiche recuperabili (2a)
In queste zone, ledificazione e lutilizzo per altri scopi richiede particolari precauzioni, e/o opere di sistemazione preventiva, e/o di risanamento, e/o protettive, e/o particolari soluzioni progettuali, comunque basate su indagini geologiche e geotecniche approfondite, dettagliate ed estese a tutta la zona di potenziale influenza delle opere, qualunque ne sia lentità.
Ledificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia ed il rilascio delle relative concessioni, non sono comunque consentite prima della completa realizzazione delle opere volte alleliminazione del rischio indicato nella relazione geologica presentata.
E questo il caso delle particelle in referenza che pur trovandosi in un contesto non ammesso alledificazione per il forte rischio geologico, sono oggetto di forti pressioni al fine di concedere per esse la licenza ad edificare.
Non è certamente lo scrivente comitato, quanto lo stesso Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento che ha rilevato quanto insano possa essere attuare tale idea. Ma è lo stesso Servizio Geologico che si presta alle manovre degli speculatori vagliando le proposte di consolidamento del versante a rischio, pur trattandosi di piani evidentemente insufficienti: infatti lo scrivente comitato, il Servizio Geologico ed il WWF, accanto ad altre associazioni, hanno potuto constatare che un serio intervento sul versante sovrastante le particelle in oggetto e rivolto a contenere il rischio richiederebbe un intervento finanziario tale da indurre ogni speculatore alla rinuncia.
Nel caso delle particelle in oggetto, appare chiara lintenzione degli speculatori a precostituirsi un alibi tale da non pregiudicare eccessivamente i margini speculativi. Spiace verificare che questa iniziativa "verrà condotta a termine" sulla pelle degli ignari acquirenti dei costruendi appartamenti che non soltanto saranno tenuti alla manutenzione di insufficienti opere di protezione ma potranno anche pagare la colposa faciloneria affaristica di pochi spregiudicati con la propria incolumità. (...)";
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO