Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 29 maggio 1996
INTERROGAZIONE N.
- P.R.G. DI CANAZEI.
E INCONCEPIBILE UNA EVENTUALE APPROVAZIONE PRIMA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
DUE GIUGNO 1996! -
premesso che:
- Ladozione, lapprovazione, lentrata in
vigore e le varianti del Piano Regolatore Generale sono regolate dai seguenti articoli
della L.P. n.° 22/1991:
"Art. 40 -Adozione-
- Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio
comunale.
- Il piano in tutti i suoi elementi e la deliberazione
di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per
sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della
Regione e sui quotidiani locali.
- Chiunque può prendere visione del piano e presentare,
entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.
- Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso
alla giunta comprensoriale che, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento, esprime e trasmette al comune le proprie osservazioni in ordine alla
conformità al piano comprensoriale di coordinamento, anche se solamente adottato.
- Entro i successivi novanta giorni il piano, modificato
in conseguenza delleventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è
definitivamente adottato dal consiglio comunale.
Art. 41 -Approvazione ed entrata in vigore-
- Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta
provinciale, sentito il parere della CUP, entro il termine massimo di dodici mesi dal
ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione
di definitiva adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge e di tutti i relativi allegati
unitamente alle osservazioni di cui al comma 4 dellarticolo 40. La CUP deve
esprimere il proprio parere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta
provinciale può procedere allapprovazione del piano previa acquisizione del parere
del servizio urbanistica e tutela del paesaggio che può richiedere a tal fine la
collaborazione dei servizi provinciali interessati.
- In sede di approvazione possono essere apportate al
piano, anche su parere della CUP o del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, le
modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le
caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, nonché quelle
che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
- il rispetto delle previsioni del piano urbanistico
provinciale, del piano comprensoriale di coordinamento e delle norme di legge;
- la tutela del paesaggio e dei complessi storici,
monumentali, ambientali ed archeologici;
- il rispetto degli indirizzi e dei criteri dettati
dalla Giunta provinciale in materia di pianificazione degli insediamenti storici nonché
dellelenco dei beni individuati quali insediamenti storici e delle relative
categorie di intervento, di cui allarticolo 24;
- la razionale e coordinata sistemazione delle opere e
degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia;
- losservanza degli standard di cui
allarticolo 23.
- Ove la Giunta provinciale in sede di approvazione del
piano riconosca per determinate zone che le esigenze di tutela e di valorizzazione
paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle
prescrizioni in esso contenute, a partire dalla data di entrata in vigore del piano per
tali zone non è più richiesta lautorizzazione di cui allarticolo 98.
- Per lintroduzione delle modifiche di cui comma 2
il comune deve presentare la necessaria assistenza tecnica.
- Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione,
eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione.
- Il piano regolatore generale è tenuto a libera
visione del pubblico presso la sede del comune.
- Il piano regolatore generale deve essere adeguato al
piano comprensoriale di coordinamento, o ai suoi aggiornamenti, entro dodici mesi
dallentrata in vigore di questultimo.
- Il piano regolatore generale, o sue varianti, già
definitivamente adottato alla data di entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico
provinciale o di sue varianti può essere approvato dalla Giunta provinciale anche se non
contiene tutte le indicazioni richieste dalle norme sopravvenute. Resta fermo
lobbligo per il comune di precedere alladeguamento del piano a quello
provinciale."
Art. 42 -Varianti-
- Il piano regolatore generale può essere variato a
scadenze biennali qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla
scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano
conseguenti a pubbliche calamità nonché per i programmi integrati di intervento di cui
allarticolo 56 bis. (...)
- il Commissario ad acta per la redazione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Canazei ha adottato, in via definitiva, con
deliberazione n°3 del 22 marzo 1995 il succitato strumento urbanistico;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei è
rimasto depositato a libera visione del pubblico negli uffici comunali e allo stesso sono
state formulate 116 osservazioni di Enti e privati;
- con verbale di deliberazione n.° 12 del 21 marzo 1996 la
CUP (Commissione Urbanistica Provinciale) ha deliberato un parere, molto articolato di una
ventina di pagine dattiloscritte, in merito al piano regolatore del Comune di Canazei;
- fra le molte osservazioni formulate dalla CUP due balzano
agli occhi per importanza. Si può leggere relativamente alla cartografia che: "La
caratteristica delle carte è che tutte sono "topografiche" (non catastali) e
che pur essendo precise ed aggiornate non permettono quindi la lettura dei confini di
proprietà, comportando con ciò qualche problema non trascurabile di ordine gestionale.
Potranno emergere infatti difficoltà sulla precisa rilevazione delle destinazioni
duso sia nel campo dei vincoli che degli incentivi, sia nella sfera pubblica che
privata, sia per motivi urbanistici che anche fiscali" e in tema di aree
insediative: "per quanto concerne la residenza, su una capacità volumetrica
dichiarata di circa mc. 126.000, più di un terzo (35% - mc. 44.000- cui vanno aggiunte le
quantità previste dai PN) è destinata a soddisfare bisogni pubblici di edilizia
agevolata, garantita da piani specifici (PEA) individuati al fine di rispondere alla
domanda di prima casa. Tali quantità non sembrano suffragate da indagini specifiche da
cui risulti la compatibilità con le reali necessità. Questo aspetto ha risvolti anche
normativi in quanto non appare ben definito il destino delle aree PEA lasciate
alliniziativa privata; appare perciò evidente una probabile difficoltà nella
gestione pratica delle aree in questione";
- la delibera della CUP termina con: "In buona
sostanza la Commissione urbanistica provinciale esprime rispetto per le scelte che il
Comune ha effettuato, non senza difficoltà, condivide la filosofia fondamentale del
piano, suggerisce le modifiche contenute allinterno del presente voto.";
- il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con propria sentenza datata 21 marzo 1996, a seguito
del ricorso n.° 211 del 1995 per lannullamento e la correzione delle operazioni
elettorali relative alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Canazei tenutesi
il 4 giugno 1995, previa constatazione che nella sezione elettorale n. 2 sono state
illegittimamente annullate due schede alla Lista n. 3 "Diritti Sociali" ed
altrettanto illegittimamente è stata attribuita alla Lista n. 1 il voto di una scheda da
annullare, e che nella sezione elettorale n. 1 sono stati illegittimamente attribuiti i
voti di due schede alla lista n. 1 "Uniti nel progresso", ha deliberato di
accogliere il ricorso n.° 211/1995 e per leffetto annulla una scheda ritenuta
valida nella Sezione elettorale n. 1 con voto attribuito alla lista n. 1 -Uniti nel
progresso e dichiara valida una scheda annullata nella Sezione elettorale n. 2 e ne
attribuisce il voto alla lista n. 3 - Diritti sociali nella Comunità ladina;
- la sentenza "salomonica" del TAR obbliga a
rifare le elezioni amministrative svoltesi il 4 giugno 1995, esattamente un anno fa. Il 2
giugno 1996 il Comune fassano di Canazei vedrà contrapposti Enzo SORAPERRA e Fernando RIZ
ed i circa 1.800 abitanti torneranno alle urne per confermare o ribaltare la vecchia
maggioranza;
- dai quotidiani locali dell8 maggio si rileva: "la
sfida diretta tra Riz e Soraperra ruoterà attorno ad un unico grande tema: il piano
regolatore. Il prg traccia il solco in cui dovrà inserirsi lo sviluppo futuro di Canazei.
Suggerisce le soluzioni urbanistiche necessarie per allentare la morsa del traffico e pone
precisi vincoli e prescrizioni allavanzata del cemento. Ebbene, le valutazioni dei
due contendenti sulla bontà del documento sono praticamente opposte. Per Soraperra il
piano è ingestibile e deve essere completamente riscritto; secondo Riz è invece una base
di partenza che si può facilmente correggere dove si riterrà opportuno.";
- voci insistenti ritengono imminente lapprovazione,
da parte della nuova Giunta provinciale, del nuovo Piano Regolatore Generale di Canazei
addirittura prima delle votazioni del 2 giugno 1996!
Se ciò fosse vero, nella probabile ipotesi che si
verifichi il cambio della maggioranza allinterno del Consiglio comunale, tale
approvazione metterebbe in grande difficoltà i nuovi amministratori comunali che hanno
già espresso di non condividere molti aspetti del piano regolatore. Sarebbe una
imposizione grave e deleteria per tutta la comunità di Canazei e frazioni;
- al fine di garantire la tanta declamata Autonomia
municipale e il più volte richiamato Principio si sussidiarietà nei confronti degli Enti
subalterni
si interroga la Giunta provinciale
per sapere:
- se non si ritenga di rimandare lapprovazione del
nuovo Piano Regolatore Generale di Canazei a dopo il 2 giugno 1996, data fissata dal
Presidente della Giunta regionale per le elezioni amministrative, dopo aver sentito
leventuale nuova maggioranza in seno al Consiglio comunale di Canazei.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO