Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini

Trento, 29 maggio 1996

INTERROGAZIONE N.

- P.R.G. DI CANAZEI.
E’ INCONCEPIBILE UNA EVENTUALE APPROVAZIONE PRIMA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL DUE GIUGNO 1996! -

premesso che:

  • "Art. 40 -Adozione-
    1. Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio comunale.
    2. Il piano in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali.
    3. Chiunque può prendere visione del piano e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.
    4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso alla giunta comprensoriale che, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, esprime e trasmette al comune le proprie osservazioni in ordine alla conformità al piano comprensoriale di coordinamento, anche se solamente adottato.
    5. Entro i successivi novanta giorni il piano, modificato in conseguenza dell’eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è definitivamente adottato dal consiglio comunale.

    Art. 41 -Approvazione ed entrata in vigore-

    1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, entro il termine massimo di dodici mesi dal ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di definitiva adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge e di tutti i relativi allegati unitamente alle osservazioni di cui al comma 4 dell’articolo 40. La CUP deve esprimere il proprio parere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale può procedere all’approvazione del piano previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio che può richiedere a tal fine la collaborazione dei servizi provinciali interessati.
    2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano, anche su parere della CUP o del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
    3. il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale, del piano comprensoriale di coordinamento e delle norme di legge;
    4. la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
    5. il rispetto degli indirizzi e dei criteri dettati dalla Giunta provinciale in materia di pianificazione degli insediamenti storici nonché dell’elenco dei beni individuati quali insediamenti storici e delle relative categorie di intervento, di cui all’articolo 24;
    6. la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia;
    7. l’osservanza degli standard di cui all’articolo 23.
    8. Ove la Giunta provinciale in sede di approvazione del piano riconosca per determinate zone che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni in esso contenute, a partire dalla data di entrata in vigore del piano per tali zone non è più richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 98.
    9. Per l’introduzione delle modifiche di cui comma 2 il comune deve presentare la necessaria assistenza tecnica.
    10. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione.
    11. Il piano regolatore generale è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune.
    12. Il piano regolatore generale deve essere adeguato al piano comprensoriale di coordinamento, o ai suoi aggiornamenti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo.
    13. Il piano regolatore generale, o sue varianti, già definitivamente adottato alla data di entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue varianti può essere approvato dalla Giunta provinciale anche se non contiene tutte le indicazioni richieste dalle norme sopravvenute. Resta fermo l’obbligo per il comune di precedere all’adeguamento del piano a quello provinciale."

    Art. 42 -Varianti-

    1. Il piano regolatore generale può essere variato a scadenze biennali qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità nonché per i programmi integrati di intervento di cui all’articolo 56 bis. (...)
  • Se ciò fosse vero, nella probabile ipotesi che si verifichi il cambio della maggioranza all’interno del Consiglio comunale, tale approvazione metterebbe in grande difficoltà i nuovi amministratori comunali che hanno già espresso di non condividere molti aspetti del piano regolatore. Sarebbe una imposizione grave e deleteria per tutta la comunità di Canazei e frazioni;
  • si interroga la Giunta provinciale
    per sapere:

    1. se non si ritenga di rimandare l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale di Canazei a dopo il 2 giugno 1996, data fissata dal Presidente della Giunta regionale per le elezioni amministrative, dopo aver sentito l’eventuale nuova maggioranza in seno al Consiglio comunale di Canazei.

    A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

    Cons. Mauro DELLADIO