Trento, 31 luglio 2003

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

Dott. Mario Cristofolini

SEDE

INTERROGAZIONE N.

 PRESIDENTI DI SEGGIO DA DIMENTICARE !

 Premesso che:

molti ricordano che in data 24 giugno 1999 il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento emanava sentenza (n°222/2 luglio 1999) con cui dichiarava illegittime le operazioni di scrutinio effettuate nel seggio numero uno di Ziano di Fiemme e, per l'effetto, annullava la proclamazione della elezione del sottoscritto al Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige, in parziale accoglimento del III motivo del ricorso (n°7/11 gennaio 1999) presentato dal primo dei non eletti nella lista di Forza Italia - CCD.

L'annullamento della proclamazione di elezione, come espresso nelle motivazioni della sentenza, dipese dal fatto che il Presidente del seggio numero uno di Ziano di Fiemme non aveva permesso l'accesso all'aula, in cui si tenevano le operazioni di scrutinio, al rappresentante di lista Forza Italia - CCD, così violando un diritto espressamente riconosciutogli ex lege.

In seguito alla sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa venivano rinnovate le operazioni di spoglio nel seggio di cui sopra, al termine delle quali si accertavano numero 16 (sedici) voti di preferenza (uno in più!) a favore del sottoscritto, a fronte delle 0 (zero) preferenze ottenute dal ricorrente.

Alla luce del risultato elettorale emerso da questo secondo spoglio il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trento, in data 13 luglio 1999, riproclamava il sottoscritto Consigliere regionale della Regione Trentino Alto Adige.

Altresì è da ricordare il grave comportamento del Presidente del seggio  numero uno di Ziano di Fiemme che assegnò una preferenza al candidato della lista della Margherita Mauro Gilmozzi considerando valida la dicitura “Mauro” in presenza, nella stessa lista, di un altro candidato con lo stesso nome. Con la stessa impreparazione e “disonestà intellettuale” annullò una preferenza al sottoscritto che riportava “Delladio quello di Daiano”.

L’accertamento espletato dall’ufficio elettorale del collegio circoscrizionale presso il Tribunale di Trento, rinnovando le operazioni di scrutinio come disposto dalla sentenza sopra richiamata, ristabilì la verità annullando la preferenza al Gilmozzi e recuperando e assegnando la preferenza a favore del sottoscritto.

L’articolo 40 (Albo dei presidenti di seggio) della nuova legge provinciale elettorale stabilisce che nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, tenuto presso la Provincia, sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità. Lo stesso articolo stabilisce, fra l’altro, che devono essere cancellati dall’albo coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

 si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

 per sapere:

 1.           se si è provveduto a verificare i nominativi inseriti nell’albo dei presidenti di seggio escludendo coloro, ed in particolar modo quello di cui alla premessa, che rientrano nelle fattispecie di cancellazione previste dalla legge;

 2.           i nominativi di cui all’articolo 40 della L.P. 5 marzo n°2/2003.

 A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 Cons. Mauro DELLADIO