CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XI^ Legislatura - Anno 1997

Disegni di legge n. 106

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PRESENTATO
dai Consiglieri regionali
Marco Dalbosco, Renzo De Stefani, Mauro Delladio, Marco Benedetti

IN DATA 15 GENNAIO 1998

Relazione introduttiva al disegno di legge

"Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, concernente l’elezione del Consiglio Regionale"

1. Le motivazioni della proposta di legge

Terminata l’epoca delle grandi ideologie, in un mondo avviato a forme sempre più marcate di globalizzazione ma, nello stesso tempo, segnato sempre di più da fratture e frammentazioni, la questione della riforma elettorale, parallelamente all’esplodere di Tangentopoli, ha investito e scosso il sistema politico italiano, retto per quasi mezzo secolo da regole elettorali di tipo iperproporzionale.

Mentre nel resto del Paese la transizione a regole elettorali di tipo maggioritario si è avviata subito dopo il fatidico 1989, fin dai primi anni Novanta in maniera significativa anche se tuttora incompleta, nella nostra Regione le regole elettorali, così come in larga misura gli assetti istituzionali, sono gli stessi affermatisi ormai cinquant’anni or sono, in un’epoca storica diversissima da quella attuale.

E i risultati di tale stagnazione non hanno tardato a manifestarsi drammaticamente in questa legislatura, a cominciare per ora dal Trentino, dove le due patologie della eccessiva frammentazione della rappresentanza e della acuta instabilità di governo si sono assommate, conducendo da un lato ad un numero di raggruppamenti politici pari almeno alla metà dei consiglieri provinciali, e dall’altro - deflagrato il precedente sistema solare democristiano - ad una situazione di crisi di governo endemica.

Pur con tutti i limiti che le regole e le relative riforme portano sempre con sé, è dunque apparso chiaro a molti (o per lo meno così per un certo tempo è sembrato che fosse) che si doveva porre mano ad una riforma della legge regionale che disciplina l’elezione del Consiglio regionale; operazione non semplice, tuttavia, perché qualunque riforma che si situi entro la cornice del vigente Statuto di autonomia (DPR 31 agosto 1972, n. 670) deve confrontarsi con due vincoli ben precisi:

- il vincolo di proporzionalità (art. 25: il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale), radicato nel vincolo della proporzionale etnica in Alto Adige - Sud Tirolo, tenuto conto dei particolari obblighi internazionali e della tutela delle minoranze linguistiche locali che fanno da fondamento al nostro assetto autonomistico;

- il vincolo di omogenità tra le due province (art. 48: ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia).

Da qui il carattere problematico, rispettivamente

- della introduzione di algoritmi matematici che si discostino dall’attuale metodo proporzionale puro (vuoi verso il basso mediante l’introduzione di una soglia di sbarramento, vuoi verso l’alto mediante l’introduzione di un premio di maggioranza, ovvero di coalizione),

- della differenziazione dei sistemi elettorali tra le due province di Bolzano e di Trento.

Come è noto, all’apposito fine di esplorare entro quali limiti possa muoversi una riforma elettorale, tenuto conto dei vincoli ricordati, la Giunta regionale nell’autunno 1996, su impulso dell’allora Assessore agli enti locali e alle riforme Wanda Chiodi, conferì un incarico di studio ad una Commissione presieduta dal professor Livio Paladin e composta dall’avvocato Klaus Dubis e dal dottor Stefano Ceccanti. Non mette conto di riassumere qui i risultati dello studio della Commissione Paladin, risultati ampiamente diffusi e commentati a suo tempo, limitandosi a sottolineare che a tali risultati ci si è attenuti, ovviamente, nell’elaborazione della presente proposta di legge.

In particolare, con riferimento alla questione degli scostamenti ammissibili dal sistema proporzionale puro, si è presa come riferimento la affermazione, valida limitatamente alla provincia di Trento, che "è immaginabile l’adozione di un premio fisso in seggi per la prima lista o coalizione di liste, comunque mai superiore al 20% dei seggi del collegio, senza richiesta di una quota minima di voti in quanto la curvatura complessiva del sistema sarebbe così comunque rispettata".

Più precisamente, si è introdotto un "coefficiente di disproporzionalità", applicabile a qualsivoglia risultato elettorale con qualsivoglia sistema, che misura per l’appunto di quanti punti la ripartizione finale dei seggi tra le diverse liste si scosta dalla ripartizione percentuale iniziale dei voti.

In termini matematici, considerato che il numero dei seggi in ciascun collegio è pari a 35 (e quindi un seggio "vale" 100/35 = 2,857 punti percentuali) il coefficiente di disproporzionalità è definito come:

D = ½ S i |100vi/35 - si|

essendo

i l’indice con cui etichettiamo, una per una, tutte le liste

vi la percentuale dei voti ottenuti dalla lista i-esima sul totale dei voti validi

si il numero di seggi conseguito dalla lista i-esima.

E’ interessante notare che, in concreto, il coefficiente D è diverso da zero anche con un sistema elettorale di tipo proporzionale puro (si veda il successivo modello).

In concreto, il sistema che qui viene proposto riesce, limitatamente al Trentino, a coniugare la presenza di una soglia di sbarramento con un premio di coalizione, opponendo rimedio ad entrambe le patologie del sistema politico trentino sopra ricordate.

D’altra parte, come risulta ovvio, né la soglia può essere troppo elevata (per questo si è scelto il valore del "quoziente naturale", pari a 100/37) né il premio può garantire con certezza la maggioranza assoluta dei seggi (essendo limitato a 5 seggi e comunque scattando solamente sopra il "tetto" minimo del 35% dei voti validi).

Tuttavia, come la simulazione di seguito presentata evidenzia, il metodo proposto, calato nella concreta realtà trentina, crea in pratica condizioni così vicine alla governabilità, da condurre assai probabilmente ad essa in via semplicemente perturbativa. In altri termini, non dovrebbe essere difficile per la coalizione risultata vincente, ovviamente purché abbia superato il "tetto" facendo scattare il premio, di aggregare qualche unità di altri consiglieri, piuttosto che di ricercare una difficile intesa con un’altra coalizione, la qual cosa avrebbe l’effetto dirompente di annullare il patto con gli elettori, mandando all’aria alleanze, programmi comuni e premier designato.

Per quanto riguarda invece l’Alto Adige, se da un lato è manifestamente impossibile, oltre che inutile, introdurre nella attuale situazione meccanismi premiali verso l’alto, dall’altro pare opportuno introdurre anche qui quei correttivi verso il basso previsti per il vicino Trentino, al fine di rispettare per quanto possibile il vincolo della omogeneità all’interno della Regione.

Infine, si segnala che il metodo di ripartizione dei seggi - una volta determinato quali liste abbiano superato in ciascun collegio la soglia di sbarramento, e una volta assegnato l’eventuale premio di consiglieri limitatamente al collegio di Trento - non viene affatto modificato rispetto a quello attuale (niente metodo d’Hondt, dunque!) ma semplicemente adattato così come richiesto dalla presenza di coalizioni di liste.

2. Sintesi del contenuto della proposta di legge

(soglia in entrambe le provincie + premio solo in Trentino)

In sintesi, il sistema elettorale introdotto dalla presente proposta di legge può essere spiegato così:

1) Ogni lista deve presentare un capolista e un programma. Le liste possono raggrupparsi in coalizioni, presentando in tale caso un unico capolista e un unico programma (sia a Trento che a Bolzano).

2) Alla lista o coalizione con più voti viene assegnato un premio di 5 consiglieri, purché raggiunga almeno il 35% dei voti validi (solo a Trento).

3) Le liste che non superano una soglia di sbarramento non fanno consiglieri (sia a Bolzano che a Trento).

4) La soglia è pari a 2,703 (=100 : 37).

5) I consiglieri vengono distribuiti tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento in maniera proporzionale (fatta eccezione per i consiglieri attribuiti con il premio).

6) Se una lista fa consiglieri, il capolista viene eletto sicuramente.

Il resto sono dettagli matematici.

Fasi dell’algoritmo (articolo 11)

A. Il premio di coalizione (art. 11, comma 1)

Si individua la lista o la coalizione a cui eventualmente spetta il premio (solo a Trento)

B. La soglia (art. 11, comma 2)

Vengono individuate le liste piene, definite come le liste che abbiano ottenuto un numero di voti maggiore o uguale alla soglia di sbarramento, e le coalizioni piene, definite come le coalizioni che abbiano ottenuto un numero di voti maggiore o uguale alla soglia di sbarramento, e che inoltre comprendano almeno una lista piena. Alle liste non piene e alle coalizioni non piene, nel corso dell’algoritmo non viene attribuito alcun seggio.

C. La ripartizione dei seggi tra liste singole e coalizioni (art. 11, commi 3,4,5)

Il metodo di ripartizione è quello già in vigore (con i quozienti interi e i resti), a parte i necessari adattamenti di dettaglio al fatto che è introdotta una soglia di sbarramento e, eventualmente, e solo a Trento, il premio.

C1. I seggi interi (art. 11, commi 3,4)

C2. I seggi coi resti (art. 11, comma 5)

D. La ripartizione dei seggi entro le coalizioni (art. 11, commi 6,7,8)

Idem come il commento alla fase C.

D1. I seggi interi (art. 11, commi 6,7)

D2. I seggi coi resti (art.11, comma 8)

3. Una simulazione realistica

La simulazione è definita "realistica" almeno per tre motivi:

a) perché involge un numero elevato di liste (sedici)

b) perché non fa riferimento ad un modello ideale, già assestato sul bipolarismo, bensì ad un assetto sostanzialmente tripolare;

c) perché prevede che lo spostarsi di una lista da una delle coalizioni all’altra sia in grado di commutare, corrispondentemente, l’attribuzione del premio.

Un dato non realistico è che, per semplicità, non si sono considerati voti assegnati solo ai capolista di una coalizione ma non anche ad una lista componente la coalizione.

Le sedici liste ricevono i voti riportati nella seguente tabella. Il totale dei voti è normalizzato a 100.000 voti, in tal modo si legge immediatamente la percentuale di voti raggiunto da ciascuna lista (basta inserire una virgola a tre posti partendo da destra; per esempio 3500 voti equivalgono al 3,5% dei voti validi).

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

3500

6900

3900

6300

14600

2900

20500

1200

1900

2800

6800

3400

2700

14800

4500

3300

In un primo caso si considerano le seguenti coalizioni:

coalizione I: liste B-C-D-E-F

coalizione II: liste L-M-N-O-P-Q

liste singole: A,G,H,I,R

Lista Voti Voti di coalizione Seggi attibuiti alle liste singole
(art. 11, commi 3,4,5)
Seggi attribuiti alle coalizioni (idem) Seggi attribuiti alle liste entro le coalizioni
(art. 11, commi 6,7,8)
Ripartizione finale dei seg-gi col sistema riformato Ripartizione finale dei seggi col metodo proporzionale vigente
A 3500  

1

   

1

1

B 6900      

2

2

3

C 3900      

1

1

1

D 6300 34600  

11

2

2

2

E 14600      

5

5

5

F 2900      

1

1

1

G 20500  

6

   

6

8

H 1200  

sotto soglia

   

-

-

I 1900  

sotto soglia

   

-

1

L 2800      

1

1

1

M 6800      

3

3

2

N 3400 35000  

5+11=16

1+1 (resto)

2

1

O 2700  

sotto soglia

 

-

-

1

P 14800      

8

8

5

Q 4500      

2

2

2

R 3300  

1

   

1

1

Totale 100000  

8

27

 

35

35

In un secondo caso si considerano le seguenti coalizioni:

coalizione I: liste B-C-D-E-F-L

coalizione II: liste M-N-O-P-Q

liste singole: A,G,H,I,R

Lista Voti Voti di coalizione Seggi attibuiti alle liste singole
(art. 11, commi 3,4,5)
Seggi attribuiti alle coalizioni (idem) Seggi attribuiti alle liste entro le coalizioni
(art. 11, commi 6,7,8)
Ripartizione finale dei seg-gi col sistema riformato Ripartizione finale dei seggi col metodo proporzionale vigente
A 3500  

1

   

1

1

B 6900      

3

3

3

C 3900      

1+1 (resto)

2

1

D 6300 37400  

12+5

3

3

2

E 14600      

7

7

5

F 2900      

1

1

1

L 2800      

1

1

1

G 20500  

6

   

6

8

H 1200  

sotto soglia

   

-

-

I 1900  

sotto soglia

   

-

1

M 6800      

2

2

2

N 3400 32200  

10

1

1

1

O 2700  

sotto soglia

 

-

-

1

P 14800      

5

5

5

Q 4500      

1+1 (resto)

2

2

R 3300  

1

   

1

1

Totale 100000  

8

27

 

35

35

In entrambe le situazioni si vede che:

a) viene assegnato il premio;

b) tre liste non partecipano alla ripartizione dei seggi perché non superano la soglia di sbarramento (due liste singole ed una in coalizione);

c) con il sistema proporzionale, l’insieme delle liste di entrambe le coalizioni totalizzerebbe 12 seggi, con il sistema riformato

i) nel primo caso la coalizione vincente ottiene 16 seggi, la seconda ne ottiene 11;

ii) nel secondo caso la coalizione vincente ottiene 17 seggi, la seconda ne ottiene 10;

d) il premio non può essere definito "di maggioranza", perché non è tale da assicurare la maggioranza dei seggi ad una coalizione vincente che si fermi al 35% dei voti validi, tuttavia è un premio di coalizione" che premia in modo significativo la coalizione vincente, portandola quasi ad ottenere la maggioranza assoluta. Questo, a Statuto invariato, è il massimo che si può ottenere;

e) la ripartizione dei seggi diversi dal premio avviene con l’usuale sistema proporzionale (metodo dei quozienti e resti);

f) l’effetto del premio di coalizione è di tipo maggioritario: basta lo spostamento di una lista (L) da una coalizione all’altra per mutare drasticamente il risultato.

E’ possibile, infine, calcolare il coefficiente che misura la disproporzionalità dei risultati, così come definito in precedenza:

sistema proporzionale puro vigente: D = 6,41 (si noti che non è nullo neppure in questo caso!)

sistema riformato, 1a situazione: D = 16,21 .

sistema riformato, 2a situazione: D = 15,23 .

4. L’ARTICOLATO

I quattordici articoli che compongono il disegno di legge consistono in modificazioni di altrettanti articoli della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificata dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, dalla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 9.

Art.1. Formazione delle candidature. Vengono introdotte le nuove disposizioni concernenti l’obbligo da parte di ciascuna lista di indicare il capolista e presentare un documento di programma, nonché la facoltà di più liste di collegarsi, presentando in tal caso il medesimo capolista ed il medesimo programma. Si distinguono perciò le "liste singole" dalle "liste collegate".

Art.2. Corredo delle candidature. Vengono aggiornate le norme sulla presentazione dei contrassegni elettorali, ed introdotte e disciplinate le dichiarazioni di collegamento tra liste.

Art.3. Uffici circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature. Viene coordinato il compito degli Uffici centrali circoscrizionali con quanto previsto dagli articoli precedenti.

Art.4. Pubblicazione del manifesto delle candidature. Sono apportate modifiche riguardanti il manifesto dei candidati.

Art.5. Schede di votazione - caratteristiche. Le caratteristiche delle schede di votazione sono adeguate alle novità introdotte negli articoli precedenti. Si prevede la redazione delle schede anche in lingua ladina nell’intero collegio di Bolzano e, nel collegio di Trento, limitatamente ai sette comuni della Valle di Fassa.

Art.6. Voto di lista - voto di capolista - voto di preferenza. Sono modificate le disposizioni concernenti l’espressione del voto di lista e dei voti di preferenza (solo due nel collegio di Trento). E’ introdotta la nuova fattispecie del "voto di capolista".

Art.7. Spoglio dei voti. La fase di scrutinio è adeguata in coerenza con le norme dettate dagli articoli precedenti.

Art.8. Validità e nullità delle schede. Art.9. Validità e nullità dei voti di preferenza. Sono adeguate le disposizioni relative alla validità e nullità delle schede e dei voti di preferenza, in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 6.

Art.10. Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di coalizione e della cifra individuale di ciascun candidato. Viene introdotta la fattispecie della "cifra elettorale di coalizione" ed adeguate le determinazioni delle cifre elettorali di lista, di coalizione nonché individuali di singolo candidato.

Art.11. Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista. E’ il cuore della legge. La modalità di distribuzione dei seggi è riformata secondo quanto esposto dettagliatamente nella relazione introduttiva.

Art.12. Proclamazione degli eletti. E’ disposto che siano proclamati eletti in primo luogo i capilista e quindi, fino a concorrenza dei seggi ottenuti da ciascuna lista, gli altri candidati sulla base delle cifre individuali.

Art.13. Verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale -contenuto. Il contenuto del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale è adeguato al nuovo sistema.

Art.14. Seggio vacante - surrogazione. E’ necessario prevedere la modalità di sostituzione di un capolista, qualora esso debba essere surrogato. In tale caso è proclamato consigliere regionale il primo dei non eletti della lista, nel caso di liste singole, ovvero, nel caso di coalizioni, il primo dei non eletti della lista che avrebbe ottenuto il seggio se, al momento della distribuzione dei seggi nell’ambito della coalizione, non fosse stato detratto il seggio del capolista.

Capo I

Modifica alle norme in materia di
procedimento elettorale preparatorio

Art. 1
(Formazione delle candidature)

1. Dopo il quinto comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7,come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. In ciascun collegio tutte le liste di candidati devono indicare il nominativo di un capolista collegato e devono essere accompagnate da un documento di programma per la candidatura provinciale. Un medesimo candidato capolista può essere indicato da una coalizione di più liste collegate; tutte le liste collegate di una coalizione devono presentare il medesimo documento di programma. Una lista non collegata ad altre è detta lista singola."

2. Nel settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, tra le parole "deve contenere" e le parole "la descrizione succinta" sono inserite le parole "l’indicazione del nome e cognome del candidato capolista collegato e".

Art. 2
(Corredo delle candidature)

1. Al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tre esemplari del contrassegno, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di dieci centimetri di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di due centimetri di diametro;".

2. Al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 9, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) le dichiarazioni di collegamento con le quali ciascuna lista deve indicare il proprio candidato capolista ed il documento programmatico, firmato dal candidato capolista e dai delegati di cui al comma 7 del presente articolo. Una lista singola indicherà l’assenza di liste collegate; qualora più liste indichino lo stesso candidato capolista, ciascuna di esse deve presentare anche reciproche dichiarazioni di collegamento firmate dai delegati di cui al comma 7 del presente articolo. Ciascun candidato capolista deve indicare la lista o le liste con cui è collegato."

Art. 3
(Uffici centrali circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature)

1. Al terzo comma dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, dall’articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, e dall’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 9, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) accerta che le dichiarazioni di collegamento presentate a norma dell’articolo 19, lettera d bis), siano reciproche; invita i delegati delle liste le cui dichiarazioni di collegamento non siano reciproche a perfezionare il corredo delle candidature a norma della lettera d bis) dell’articolo 19, indicando eventualmente un diverso candidato capolista, entro il termine stabilito dal comma 4; decorso il termine l’Ufficio ricusa le liste per le quali ciò non è avvenuto;".

2. La lettera f) del terzo comma dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, è sostituita dalla seguente lettera

"f) stabilisce, mediante sorteggio, l’ordine delle liste e delle coalizioni ammesse, assegnando a ciascuna lista o coalizione un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate; l’ordine delle liste all’interno della coalizione è quello dichiarato dalle liste al momento della presentazione;".

Art. 4
(Pubblicazione manifesto delle candidature)

1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole ", nonché il numero progressivo assegnato ai" sono sostituite dalla parola "dei" e sono aggiunte in fine le parole "Il manifesto dovrà indicare il nome del candidato capolista al quale ciascuna lista o coalizione è collegata."

Art. 5
(Schede di votazione - caratteristiche)

1. Al primo comma dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, sono soppresse le parole da "e riproducono in facsimile i contrassegni" fino a "con il metodo della progressione numerica orizzontale".

2. All’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le schede di votazione riportano nome e cognome del candidato capolista, ed accanto ad esso il contrassegno della lista o i contrassegni delle liste ad esso collegate, in progressione numerica verticale in base all’ordine stabilito con i sorteggi di cui al terzo comma, lettera f), dell’articolo 21, e lo spazio per l’espressione dei voti di preferenza."

3. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "in lingua italiana e tedesca" sono sostituite dalle parole "in lingua italiana, tedesca e ladina. Nei comuni di Campitello-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza-Poza, Soraga-Soraga, Vigo di Fassa-Vich, le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e ladina."

Capo II

Modifica alle norme in materia di votazione

Art. 6
(Voto di lista - voto di capolista - voto di preferenza)

1. All’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1993, n. 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L’elettore può esprimere il voto per una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno, oppure tracciando un segno sul nominativo del candidato capolista ad essa collegato. Nel caso in cui più liste siano collegate al medesimo candidato capolista, il segno tracciato soltanto sul nominativo del candidato capolista è chiamato "voto di capolista" e si intende attribuito al gruppo di liste; qualora il segno venga tracciato sia sul nominativo del candidato capolista, sia sul contrassegno di una lista ad esso collegata, il voto è attribuito alla lista medesima. Il voto indicato sul contrassegno di una lista ed al contempo sul nominativo di uno o più capilista ad essa non collegati è nullo."

2. Al secondo comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "Il numero di preferenze è di quattro" è sostituito dalle parole "In provincia di Bolzano il numero di preferenze è di quattro, in provincia di Trento è di due".

3. Al terzo comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "nella parte centrale della scheda" sono sostituite dalle parole "a fianco di ogni contrassegno".

4. Il quinto comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è abrogato.

Capo III

Modifica alle norme in materia di scrutinio

Art. 7
(Spoglio dei voti)

1. Al secondo comma dell’articolo 53 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "il contrassegno della lista votata" sono sostituite dalle parole "il contrassegno della lista o il nominativo del capolista indicato," e dopo le parole "di eguale contrassegno" sono aggiunte le parole "o con il medesimo capolista."

2. Al terzo comma dell’articolo 53 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "raggiunto successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato" sono sostituite dalle parole "indicati per ciascuna lista, per ciascun capolista ed esclusivamente per ciascun capolista (voto di capolista) nonché per ciascun candidato".

Art. 8
(Validità e nullità delle schede)

1. Al terzo comma dell’articolo 54 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) nelle quali l’elettore ha espresso voti per più di una coalizione e non sia possibile identificare la lista o la coalizione prescelta, nemmeno con l’indicazione di alcuno dei candidati;"

Art. 9
(Validità e nullità dei voti di preferenza)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, la parola "quattro" è sostituita dalle parole "non in eccedenza".

2, Il terzo comma dell’articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è abrogato.

Art. 10
(Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di coalizione e della cifra individuale di ciascun candidato)

1. La rubrica dell’articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è sostituita dalla seguente: "Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di coalizione e della cifra individuale di ciascun candidato".

2. La lettera c) del primo comma dell’articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è sostituita dalla seguente:

"c) determina, con l’assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista, il totale dei voti validi indicati solo sul nominativo dei capilista, la cifra elettorale di ciascuna coalizione e la cifra elettorale di ciascun candidato.".

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La cifra elettorale di ciascuna coalizione è data dalla somma delle cifre elettorali delle liste medesime e del totale dei voti validi riportati dal gruppo nel suo insieme, per mezzo dei voti di capolista.".

Art. 11
(Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. L’articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è sostituito dal seguente:

"articolo 61

(Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, nel collegio provinciale di Trento si individua preliminarmente la lista singola o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parità di cifra elettorale si sceglie la coalizione con il minore numero di liste collegate, ed in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Alla lista singola o coalizione così individuata l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna un premio pari a

Se la cifra elettorale della lista singola o coalizione individuata come sopra è inferiore al 35% dei voti validi, ovvero superiore o uguale al 62% dei voti validi, non viene assegnato alcun premio.

2. In entrambi i collegi elettorali si divide il numero di tutti i voti validi riportati nel collegio per il numero di Consiglieri spettanti al collegio, più due, ottenendo così la soglia di sbarramento; limitatamente al collegio provinciale di Trento, qualora il premio non sia assegnato per insufficienza della cifra elettorale, la soglia di sbarramento è fissata al 4 per cento dei voti validi. Per il prosieguo delle operazioni, vengono quindi individuate le liste la cui cifra elettorale di lista sia superiore o uguale alla soglia di sbarramento (liste piene) e le coalizioni la cui cifra elettorale di coalizione sia superiore o uguale alla soglia di sbarramento, e a cui inoltre risulti collegata almeno una lista piena (coalizioni piene).

3. Si divide la somma di tutte le cifre elettorali delle liste singole piene e delle coalizioni piene per il numero di Consiglieri spettanti al Collegio, meno l’eventuale premio, più due, ottenendo così il quoziente elettorale effettivo; nell’effettuare la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. In aggiunta all’eventuale premio di consiglieri attribuito alla lista singola o alla coalizione di cui al comma 1, si attribuiscono quindi ad ogni lista singola piena o coalizione piena tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale effettivo risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista singola o, rispettivamente, di ciascuna coalizione.

4. Se, con il quoziente elettorale effettivo calcolato come sopra, il totale dei seggi attribuiti alle varie liste singole o coalizioni, compreso l’eventuale premio, superi il numero dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale effettivo ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.

5. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l’Ufficio centrale circoscrizionale sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste singole piene o coalizioni piene, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste o coalizioni alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista o coalizione che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

6. Ai fini della ripartizione dei seggi alle liste di una coalizione, innanzitutto si divide la somma delle cifre elettorali delle liste piene della coalizione per il numero di Consiglieri attribuiti alla coalizione, meno una unità corrispondente al capolista, più due, ottenendo così il quoziente elettorale della coalizione; nell’effettuare la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista piena della coalizione tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale della coalizione risulti contenuto nella corrispondente cifra elettorale di lista.

7. Se, con il quoziente elettorale della coalizione calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste della coalizione, più l’unità corrispondente al capolista, superi il numero dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale di coalizione ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.

8. Ove dopo il riparto di cui al comma 6 risultassero seggi non attribuiti, l’Ufficio centrale circoscrizionale sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste piene della coalizione, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista con maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio."

Art. 12
(Proclamazione degli eletti)

1. Il secondo comma dell’articolo 62 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è sostituito come segue:

"2. Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dall’Ufficio medesimo, proclama eletti consiglieri regionali in primo luogo i capilista collegati a ciascuna lista o coalizione che abbia ottenuto almeno un seggio. Proclama quindi eletti consiglieri regionali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che, nell’ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell’ordine di lista.".

Art. 13
(Verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale - contenuto)

1. Alla lettera c) del primo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, dopo le parole "di lista" sono aggiunte le parole ",le cifre elettorali di ogni gruppo di liste ed i voti indicati per i soli capilista".

2. Alla lettera d) del primo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, dopo le parole "a ciascuna lista" sono aggiunte le parole "o gruppo di liste collegate e, per ogni gruppo, il numero dei seggi attribuiti alle liste del gruppo e l’indicazione del seggio assegnato al candidato capolista collegato;".

3. Al terzo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "di lista e quello dei voti di preferenza" sono soppresse. Dopo le parole "da ciascuna lista" sono aggiunte le parole ", da ciascun gruppo di liste collegate".

Art. 14
(Seggio vacante - surrogazione)

1. All’articolo 72 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, originariamente attribuito ad un candidato capolista, esso è attribuito al primo dei non eletti della lista; in caso di surrogazione di un capolista collegato ad un gruppo di liste il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti della lista facente parte del gruppo, alla quale sarebbe stato attribuito il seggio detratto per il capolista medesimo.".