CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XI^ Legislatura - Anno 1997

Disegno di legge n. 90

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PRESENTATO
dai Consiglieri regionali Pino Morandini e Mauro Delladio
IN DATA 14 MAGGIO 1997

REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

Relazione al disegno di legge regionale concernente la modifica della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale

1. Introduzione

Il presente disegno di legge mira a creare le condizioni istituzionali affinché, da un lato i cittadini attraverso il voto, dall’altro le forze politiche attraverso una maggiore trasparenza e coerenza con gli impegni politici e programmatici possano risolvere la grave crisi istituzionale che ormai da qualche anno immobilizza il governo dell’autonomia regionale e delle autonomie provinciali, rendendole deboli ed incapaci di esprimere una forte ed autorevole guida, progettuale ed efficiente, rispetto ai processi economici sociali e culturali in atto. Al fine di ridurre la frammentazione partitica viene introdotta una soglia di sbarramento del cinque per cento per ciascuna lista; al fine di garantire la stabilità dei governi viene introdotta la mozione di sfiducia costruttiva; al fine di garantire la governabilità e di far evolvere il sistema, dove non vi sono necessità di garanzia della rappresentanza di gruppi linguistici differenti, verso una compiuta democrazia competitiva fondata sul bipolarismo e sull’alternanza, viene introdotto un premio di maggioranza per la prima e la seconda coalizione. Tali correttivi si propongono di correggere un sistema elettorale che per vincolo statuario deve restare proporzionale, salvaguardando l’unità della Regione nel quadro del sistema istituzionale tripolare basato sulle autonomie della Regione e delle due Provincie: il presente progetto di riforma mantiene infatti un unico ed identico sistema elettorale regionale, introducendo solamente un meccanismo di verifiche al fine di evitare che l’attribuzione di un premio di maggioranza possa modificare la consistenza dei gruppi linguistici nei collegi ove sia prevista le dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico dei candidati.

Il sistema presenta numerose analogie sia con la legge elettorale in vigore nelle regioni statuto ordinario, sia con la legge elettorale regionale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Tale scelta, oltre che da ragioni tecniche, è espressamente dovuta alla necessità di uniformare il più possibile i sistemi elettorali ai vari livelli, poiché l’attuale caotica differenziazione certamente non favorisce una consapevole e facile partecipazione al voto ed alle dinamiche politico istituzionali da parte della popolazione.

La soglia di sbarramento del cinque per cento è finalizzata alla fondamentale esigenza di ridurre la frammentazione ed il numero dei partiti, esigenza che non si risolve con il premio di maggioranza, anzi lo si aggrava. Tuttavia, essendo evidente che l’approvazione di una legge elettorale con premio di maggioranza incontra notevoli ostacoli, la previsione della soglia nel disegno di legge è stata dettata anche dalla consapevolezza che potrebbe essere una ipotesi minimale di riforma.

2. Schema della legge

a) Norme generali:

b) Presentazione delle liste

c) Sistema elettorale:

d) Votazione:

3. Illustrazione dell’articolato

DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N.7
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1
(Mozione di sfiducia costruttiva)

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis
(Mozione di sfiducia costruttiva)

"1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente della Giunta e la Giunta stessa cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intero esecutivo; deve contenere la proposta di un documento programmatico, di un Presidente della Giunta e di una Giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intero esecutivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sia agli organi della Regione che agli organi delle due Province.

8. La mozione di sfiducia che non abbia i requisiti di cui al terzo comma deve intendersi esplicativa della circostanza di cui al secondo comma dell’articolo 33 del DPR 31 agosto 1972 n. 670, in base alla quale la impossibilità di formare una maggioranza può configurare causa di scioglimento del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale ad opera del Presidente della Repubblica."

Art. 2
(Formazione delle candidature)

1. Nel primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, le parole "non meno di 400" sono sostituite dalle parole "non meno di 600" e le parole "non più di 600" sono sostituite con le parole "non più di 1000".

2. Il secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, è abrogato.

3. Dopo il quinto comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, è aggiunto il seguente comma: "5 bis. In ciascun collegio tutte le liste di candidati devono indicare il nominativo del candidato capolista al quale intendono collegarsi. Un medesimo candidato capolista può essere indicato da più liste. Nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico, il collegamento di più liste ad un medesimo candidato capolista è valido solamente se all’interno del gruppo di liste collegate i candidati di uno stesso gruppo linguistico non superano i tre quarti del totale."

4. Nel settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, tra le parole "deve contenere" e le parole "la descrizione succinta" sono inserite le parole "il nome e cognome del candidato capolista collegato."

5. Il sesto comma dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, è così sostituito: "6. Oltre al candidato capolista indicato, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al sessanta per cento arrotondato all’unità superiore e non superiore al numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio."

Art. 3
(Corredo delle candidature)

1. Al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1989 n. 9, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: "d bis) le dichiarazioni di collegamento con le quali ciascuna lista deve indicare il proprio candidato capolista ed il documento programmatico di coalizione, firmato dal candidato capolista e dai delegati di cui al comma 7 del presente articolo. Qualora più liste indichino lo stesso candidato capolista, ciascuna di esse deve presentare anche il documento programmatico di lista e reciproche dichiarazioni di collegamento firmate dai delegati di cui al comma 7 del presente articolo. Ciascun candidato capolista deve indicare la lista o le liste con le quali è collegato."

Art. 4
(Uffici centra circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature)

1. Al terzo comma dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 3, dall’articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1986 n. 11, e dall’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1989 n. 9, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: "d bis) accerta che le dichiarazioni di collegamento presentate a norma dell’articolo 19, lettera d bis), siano reciproche; invita i delegati delle liste le cui dichiarazioni di collegamento non siano reciproche a perfezionare il corredo delle candidature a norma dalla lettera d bis) dell’articolo 19, indicando eventualmente un diverso candidato capolista, entro il termine stabilito dal comma 4; decorso il termine l’Ufficio ricusa le liste per le quali ciò non è avvenuto; d ter) cancella dalle liste i nomi dei candidati che siano stati presentati in entrambi i collegi;"

2. Alla lettera f) del terzo comma dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7, come sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 1986 n. 11, dopo le parole "l’ordine" sono aggiunte le parole "dei gruppi di liste collegate ammesse e, nell’ambito di ciascun gruppo, l’ordine"

Art. 5
(Pubblicazione manifesto delle candidature - stampa schede)

1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 le parole ", nonché il numero progressivo assegnato ai" sono sostituite dalla parola "dei". Sono altresì aggiunte le parole "Il manifesto dovrà indicare il nome del candidato capolista al quale ciascuna lista o gruppo di liste sono collegati."

Art. 6
(Schede di votazione - caratteristiche)

1. Al primo comma dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 sono soppresse le parole da "e riproducono in facsimile i contrassegni" fino a "con il metodo della progressione numerica orizzontale"

2. All’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: "1 bis. Le schede di votazione riportano nome e cognome del candidato capolista, ed accanto ad esso il contrassegno della lista o i contrassegni delle liste ad esso collegate, in progressione numerica verticale in base all’ordine stabilito con i sorteggi di cui al terzo comma, lettera f), dell’articolo 21, e lo spazio per l’espressione dei voti di preferenza."

3. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 le parole da "Per la Provincia di Bolzano" fino a "in lingua italiana e tedesca" sono sostituite dalle parole "Le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana, tedesca e ladina"

4. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è abrogato.

Art. 7
(Voto di lista - voti di preferenza)

1. All’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 il primo comma è sostituito dal seguente: "1. L’elettore può esprimere il voto per una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno, oppure tracciando un segno sul nominativo del candidato capolista ad essa collegato. Nel caso in cui più liste siano collegate al medesimo candidato capolista, il segno tracciato sul nominativo del candidato capolista si intende attribuito al gruppo di liste; qualora il segno venga tracciato sia sul nominativo del candidato capolista, sia sul contrassegno di una lista ad esso collegata, il voto è attribuito alla lista medesima; qualora il voto venga espresso per una lista e per un candidato capolista ad essa non collegato, si intende attribuito alla lista."

2. Al secondo comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 le parole "è di quattro" sono sostituite con le parole "è di due".

3. Al terzo comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 le parole "nella parte centrale della scheda" sono sostituite con le parole "a fianco di ciascun contrassegno."

4. Il quinto comma dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è abrogato.

Art. 8
(Spoglio dei voti)

1. Al secondo comma dell’articolo 53 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole "della lista votata" sono aggiunte le parole ", o del gruppo di liste votato," e dopo le parole "eguale contrassegno" sono aggiunte le parole ", o di eguale gruppo di liste."

2. Al terzo comma dell’articolo 53 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole "da ciascuna lista" sono aggiunte le parole ", da ciascun gruppo di liste collegate,".

Art. 9
(Validità e nullità dei voti e delle schede)

1. Al terzo comma dell’articolo 54 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: "b bis) nelle quali l’elettore ha espresso voti per più di un gruppo e non sia possibile identificare la lista o il gruppo di liste prescelti, nemmeno con l’indicazione di alcuno dei candidati;

Art. 10
(Validità e nullità dei voti di preferenza)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 la parola "quattro" è sostituita dalla parola "due"

2. Il terzo comma dell’articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è abrogato.

Art. 11
(Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di gruppo di liste collegate e della cifra individuale di ciascun candidato)

1. Alla lettera c) del primo comma dell’articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole " di ogni lista " sono aggiunte le parole ", la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate"

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. La cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate è data dalla somma delle cifre elettorali delle liste medesime e del totale dei voti validi riportati dal gruppo nel suo insieme, per mezzo dei voti riportati dal candidato capolista collegato e non già attribuito alle liste."

Art. 12
(Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista)

1. L’articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 61
(Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista)

1. In ciascun collegio sono escluse dalle operazioni di assegnazione dei seggi le liste che non abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio.

2. In ciascun collegio, ai fini dell’assegnazione dei seggi spettanti ad ogni lista, l’Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) divide per 1; 2; 3; 4; ....; la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate ammessi ai sensi del primo comma, fino a concorrenza del numero di seggi assegnati al collegio a norma dell’articolo 2, comma 2; sceglie quindi i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista o al gruppo di liste collegate che abbia riportato la maggior cifra elettorale, a parità di cifra sceglie il gruppo con il minor numero di liste collegate, ed in caso di ulteriore parità per sorteggio; qualora ad una lista debbano essere assegnati più seggi di quanti siano i candidati della medesima, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste; nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico, assegna anche i seggi nell’ambito di cascun gruppo di liste collegate a norma della lettera d);

b) nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico, determina, la consistenza di ciascun gruppo linguistico dopo le operazioni di cui alla lettera a), sulla base della graduatoria definita a norma dell’articolo 60, computando ache i seggi eventualmente da attribuire ai candidati capilista; verifica che in ciacuna lista o grupo di liste la consistenza di ciascun gruppo linguistico sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo della consistenza del medesimo come determinata a seguito delle operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo; in tal caso procede a norma della lettera c); qualora tale rapporto sia inferiore ad un terzo, procede alla proclamazione degli eletti a norma della lettera a);

c) qualora nessuna lista o gruppo di liste collegate abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del collegio, individua la lista o il gruppo di liste collegate che hanno ottenuto il maggior numero di seggi; in caso di parità, sceglie la lista o il gruppo di liste collegate che ha riportato la maggiore cifra elettorale, a parità di cifra sceglie il gruppo con il minor numero di liste collegate, ed in caso di ulteriore parità per sorteggio; a tale lista o gruppo di liste collegate sono assegnati fino a quattro ulteriori seggi, fino ad un massimo del 60% dei seggi assegnati al collegio; assegna quindi i rimanenti seggi alle altre liste o gruppi di liste collegate a norma della lettera a); individua tra queste la lista o il gruppo di liste collegate che hanno ottenuto il maggior numero di seggi; in caso di parità sceglie la lista o il gruppo di liste collegate che hanno riportato la maggiore cifra elettorale, a parità di cifra sceglie il gruppo con il minor numero di liste collegate, ed in caso di ulteriore parità per sorteggio; a tale lista o gruppo di liste collegate è assegnato un ulteriore seggio, fino ad un massimo del 40% dei seggi assegnati al collegio; assegna, infine, i rimanenti seggi alle restanti liste o gruppi di liste collegate a norma della lettera a);

d) dopo aver eventualmente detratto il seggio da attribuire al candidato capolista collegato al gruppo di liste risultato primo o secondo per numero di seggi assegnati, i seggi già assegnati a ciascun gruppo di liste collegate vengono ripartiti tra le varie liste a norma della lettera a); qualora ad una lista debbano essere assegnati più seggi di quanti siano i candidati della medesima, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste dello stesso gruppo;

e) nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico, determina la consistenza di ciascun gruppo linguistico dopo le operazioni di cui alla lettera c), sulla base della graduatoria definita a norma dell’articolo 60, computando ache i seggi eventualmente da attribuire ai candidati capilista; verifica che la consistenza di ciascun gruppo linguistico sia rappresentato in Consiglio in misura non inferiore a tre quarti della consistenza del medesimo come determinata a seguito delle operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo; in tal caso procede alla proclamazione degli eletti; qualora tale rapporto sia inferiore a tre quarti, procede alla proclamazione degli eletti a norma della lettera a)."

Art. 13
(Proclamazione degli eletti)

1. Al secondo comma dell’articolo 62 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole "proclama eletti" sono aggiunte le parole "i capilista collegati alle liste o gruppi di liste risultati primo e secondo per numero di seggi assegnati; proclama quindi eletti"

Art. 14
(Verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale - contenuto)

1. Alla lettera c) del primo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole "di lista" sono aggiunte le parole " e delle cifre elettorali di ogni gruppo di liste"

2. Alla lettera d) del primo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo le parole "a ciascuna lista" sono aggiunte le parole "o gruppo di liste collegate e, per ogni gruppo, il numero dei seggi attribuiti alle liste del gruppo e del seggio eventualmente assegnato al candidato capolista collegato;"

3. Al terzo comma dell’articolo 68 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 le parole "di lista e quello dei voti di preferenza" sono soppresse. Dopo le parole "da ciascuna lista" sono aggiunte le seguenti parole ", da ciascun gruppo di liste collegate"

Art. 15
(Elezione nei due collegi - opzione)

1. L’articolo 71 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 è abrogato.

Art. 16
(Seggio vacante - surrogazione)

  1. All’articolo 72 della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7 dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, originariamente attribuito ad un candidato capolista collegato ad un gruppo di liste, esso è attribuito al primo dei non letti ad una delle liste facenti parte del medesimo gruppo. L’attribuzione del seggio avviene sulla base dei conteggi già effettuati originariamente all’atto delle operazioni di cui agli articoli 53 e seguenti, facendo riferimento al quoziente più alto tra quelli che non abbiano già dato luogo all’attribuzione di un seggio."