Trento, 18 gennaio 2002
Al Presidente del
Consiglio provinciale
dott. Mario Cristofolini
SEDE
INTERROGAZIONE N.
MANCATA PREVISIONE DI FINANZIAMENTI PER SPESE DI CONVITTO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA
Premesso che:
- l’art. 8 bis – Spese di convitto - della delibera della Giunta provinciale n. 1988 del 20 marzo 1988 “Testo unico delle leggi provinciali concernenti gli interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio, delega delle relative funzioni ai comprensori e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell’ambito del diritto allo studio.” proposto dal sottoscritto e aggiunto dall’articolo 50 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 prevede:
“1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.
2. La giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attribuzione degli assegni con particolare riguardo all’entità dell’assegno stesso e al merito scolastico.”;
- nella delibera n. 1780 del 13 luglio 2001 avente per oggetto: “Approvazione del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio riferito all’esercizio 2001 (…)” non viene fatto espresso riferimento alle provvidenze stabilite dall’articolo sopramenzionato, infatti sono previste tipologie di interventi per spesa per il servizio mensa, spesa per la fornitura buoni libro a favore di studenti delle scuole secondarie superiori frequentanti fuori provincia, spese per le attività integrative dell’azione educativa, spese per le iniziative di educazione ricorrente, spese per gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap, spese per assegni di studio, interventi per alunni extracomunitari;
- in una nota indirizzata al sottoscritto di data 12 dicembre 2000 l’ex Assessore all’Istruzione, Formazione professionale e Cultura Claudio Molinari scriveva: “ (…) riterrei del tutto ragionevole condividere un eventuale ordine del giorno che impegni la Giunta provinciale a prevedere espressamente anche degli stanziamenti per il sostegno delle spese di vitto e alloggio da assegnare agli studenti che sono costretti a risiedere fuori famiglia.” ;
- risulta doveroso dare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, completa e piena attuazione a quando previsto dall’articolo 8 bis sopra citato visto che per il corrente anno scolastico non si è fatto nulla;
si interroga il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. quante domande sono state presentate per beneficiare delle provvidenza previste dall’articolo 8 bis della delibera della Giunta provinciale n. 1988 del 20 marzo 1988;
2. qual è lo stanziamento di bilancio per coprire gli interventi previsti dall’articolo 8 bis sopra citato;
3. se non si ritiene di prevedere espressamente degli stanziamenti, in modo da applicare la norma provinciale richiamata sopra, al fine di concedere gli assegni di studio previsti agli studenti frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia;
4. quali iniziative intende porre in atto per portare a conoscenza le famiglie trentini con figli in età scolare delle provvidenze previste dall’articolo 8 bis sopra richiamato.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.