Trento, 8 giugno 2004
Preg.mo Signor
Giacomo Bezzi
Presidente del Consiglio provinciale
Palazzo Trentini
INTERROGAZIONE N.
do you speak english? Sprechen Sie deutsch?
Premesso che:
- la legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 “Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo” ha come obiettivo quello di promuovere il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere. La provincia, infatti, sostiene e promuove lo studio della sola lingua tedesca nella scuola elementare e di due lingue nella scuola media;
- L’articolo 2, al comma 2 sancisce che: “ In considerazione della frammentazione territoriale delle scuole e dell'esiguo numero di classi delle stesse, nonché della necessità di organizzare l'insegnamento delle lingue straniere in modo da garantire continuità nell'apprendimento per l'intero ciclo dell'obbligo, comprese le sperimentazioni attivate nella scuola materna, nella scuola elementare è assicurato l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole della provincia”e, al comma 3, che “ In sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo di integrazione europea, la Giunta provinciale consente, nelle scuole elementari della provincia, la possibilità di scelta di altre lingue straniere dell'Unione europea, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento (…);
- l’art. 2 del “Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all’articolo 2 della L.P. 14 luglio 1997, n. 11” stabilisce che:”1. La Provincia assicura l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole elementari a carattere statale della provincia. 2. Qualora in una scuola venga richiesto l'insegnamento di una lingua diversa dal tedesco, in alternativa, può essere concesso l'insegnamento di un'altra lingua straniera dell'Unione europea secondo i criteri e alle condizioni previste dal presente regolamento.”;
- l’articolo 3 “Insegnamento di una lingua dell’Unione Europea” del sopraccitato regolamento prevede: “2. Nella scuola elementare l'insegnamento di una lingua dell'Unione europea è autorizzato, come sperimentazione, dalla Giunta provinciale in alternativa all'insegnamento della lingua tedesca qualora concorrano le seguenti condizioni: a) gli organi collegiali delle scuole presentino un progetto educativo relativo all'insegnamento stesso, proposto congiuntamente dagli organi collegiali della scuola elementare e della scuola media a cui i plessi interessati fanno riferimento; b) vi sia disponibilità di personale docente della lingua richiesta; c) esistano le condizioni per garantire la continuità dell'insegnamento. 3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, costituiscono condizioni preferenziali, anche alternative tra loro, la presentazione di un progetto che: a) provenga da una scuola comprensiva; b) preveda l'uso veicolare della lingua straniera, anche nell'ottica di una maggiore diffusione degli scambi scolastici. 4. Nella valutazione della lettera b) del comma 2 la Giunta provinciale tiene conto sia del numero di docenti competenti in materia sia della sede di titolarità o utilizzazione degli stessi.
- inoltre l’articolo 3 “Sperimentazione nella scuola materna” della sopraccitata legge prevede: “1. Nella scuola dell'infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue, può essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle differenze. 2. La Giunta provinciale attua e favorisce la realizzazione di progetti di sperimentazione, (…) per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola materna, da realizzarsi in collegamento e coordinamento con i programmi di cui all'articolo 4, comma 3.”;
- il comma 1 dell’articolo 4 “Insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare” della sopraccitata legge sancisce: “Fatte salve le sperimentazioni di cui all'articolo 2, comma 3, nella scuola elementare l'insegnamento della lingua tedesca è impartito per due ore settimanali nella prima classe e per tre ore settimanali dalla seconda classe in poi. A tal fine l'orario dell'attività didattica è complessivamente nella prima classe di ventinove ore settimanali e nelle classi successive di trenta ore settimanali. (…);
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. quali sono i risultati delle sperimentazioni, di cui all’articolo 2 comma 3, della L.P. 11/1997 che consente, nelle scuole elementari, la possibilità di scelta di altre lingue straniere dell’Unione europea;
2. se gli obiettivi di continuità didattica nell’intero ciclo della scuola dell’obbligo per l’insegnamento, sia del tedesco che di altre lingue straniere, sono stati raggiunti;
3. per le diverse lingue straniere oggetto dell’insegnamento il numero degli insegnanti coinvolti e quali processi di formazione e di aggiornamento sono posti in essere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
4. relativamente alla scuola materna, i risultati dei progetti di sperimentazione, quali scuole sono state coinvolte e quali sono i risultati raggiunti.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio