Al Presidente
del Consiglio provinciale
dott. Mario Cristofolini
Palazzo Trentini
Trento, 9 giugno 2003
INTERROGAZIONE N.
PRECARI SCUOLA: STIPENDI SEMPRE IN RITARDO
Premesso che:
- la corresponsione dello stipendio ai precari della scuola è ritornato alle cronache in seguito all’ultimo intervento - 4 marzo u.s. - del Difensore Civico; che in una nota trasmessa alla Sovrintendenza scolastica provinciale e all’Assessore all’Istruzione, chiede ulteriori chiarimenti;
- il disagio, come riportato dalla stampa locale nell’ottobre scorso, riguarda “in particolare i docenti con contratto a tempo determinato, quelli per capire che entrano in servizio il primo settembre e vi restano fino al termine delle lezioni: il loro contratto è prorogabile fino al 31 agosto, se superano i 180 giorni di servizio e se sono presenti alle operazioni di scrutinio.”;
- questi lavoratori a differenza dei precari annuali - che ricevono lo stipendio regolarmente al 27 del mese di riferimento – ricevono lo stipendio il mese successivo rispetto a quello di competenza e la tredicesima mensilità a gennaio;
- nella nota prot. n. 2189/03 – P.1255/02 –co del Difensore Civico si legge: “Come già rappresentato nei miei precedenti interventi, “mentre il rimanente personale provinciale percepisce lo stipendio entro il 27 del mese di competenza, il personale precario della scuola percepisce gli stessi emolumenti entro il 27 del mese successivo rispetto a quello di competenza”. Gli elementi forniti non chiariscono i veri motivi, de facto et de iure, del tardivo pagamento degli emolumenti mensili al personale precario, per cui ho motivo di ritenere che il differimento al mese successivo degli stessi non sia assolutamente giustificato né giustificabile alla luce delle norme vigenti, se non per il primo mese lavorativo. (…) Invero, dalla lettura dei dettati normativi del contratto di lavoro nazionale, risulta che gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo determinato sono retribuiti nei medesimi tempi previsti per gli insegnanti di ruolo o con contratto limitato al 31 agosto. Con riferimento ai settori lavorativi locali, per quanto riguarda in particolare lo specifico comparto della formazione professionale, l’art. 70 del relativo C.C.P. recita testualmente: «Entro il 27 di ogni mese viene corrisposta al personale la retribuzione commisurata ad 1/12 del trattamento fondamentale annuo. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile. Ai dipendenti viene consegnata mensilmente una busta paga contenente la specificazione delle singole voci retributive. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alle corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine anche per il pagamento delle retribuzioni per il personale ed supplenti assunti nel corso del mese precedente. (…) Poiché tale disciplina contrattuale del personale insegnante del comparto della formazione professionale locale è mutuata dal contratto nazionale di lavoro del personale insegnante, non si vede il motivo perché la medesima non debba trovare puntuale applicazione anche per il personale insegnante precario della Scuola trentina.”;
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. se non intenda intervenire facendo definitivamente chiarezza sulle modalità di corresponsione degli stipendi ai lavoratori precari della scuola attivando i necessari correttivi affinché anche i lavoratori assunti con contratto fino al 30 giugno percepiscano lo stipendio entro il 27 del mese di competenza.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio