CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XI LEGISLATURA ANNO 1997

Disegno di legge n. 159

Norme in materia di autonomia scolastica e diritto allo studio

 

D'iniziativa dei consiglieri

Pino Morandini (Gruppo misto),

Lelio Boldrini (Lega nord Trentino per l'indipendenza della Padania),

Mauro Delladio (Gruppo misto),

Sergio Divina (Lega nord Trentino per l'indipendenza della Padania),

Claudio Taverna (Alleanza nazionale) e

Maurizio Tosadori (Lega nord Trentino per l'indipendenza della Padania)

Presentato il 20 giugno 1997

Assegnato alla Quarta Commissione permanente

Premessa

Il presente progetto di legge intende riformare il diritto allo studio nella Provincia di Trento, dando finalmente attuazione ad alcuni principi costituzionali:

La Provincia di Trento ha compiuto alcuni passi significativi a favore di questi principi costituzionali, come nel campo della scuola materna. Nel campo dell’istruzione elementare, media e superiore, le garanzie appaiono invece insufficienti e i relativi interventi esprimono spesso natura assistenziale e discrezionale.

Non possiamo quindi dire che la situazione della Provincia, anche se migliore di quella di altre zone d’Italia, sia quella che dovrebbe essere. Le famiglie e gli studenti che scelgono scuole non statali sono in condizioni di grave svantaggio economico rispetto alle altre famiglie ed agli altri studenti.

La Repubblica italiana ha dato vita a uno statalismo scolastico che non ha riscontro in tutto il mondo occidentale. In questo campo la "Costituzione materiale" ha esasperato le già discutibili norme della "Costituzione formale".

I fondi pubblici sono riservati alla scuola statale. Eppure si tratta di denaro reperito attraverso l’imposizione fiscale, che colpisce tutti i cittadini, compresi quelli che scelgono strutture educative non statali. I cittadini, le famiglie che preferiscono ricorrere a strutture scolastiche ed educative non statali o non comunali devono sostenere in proprio i costi, dopo avere peraltro contribuito a pagare, a beneficio altrui, i costi della scuola statale.

Queste famiglie, questi cittadini, pagano quindi per un servizio che non intendono usare: e pagano ancora per poter usare il servizio che hanno scelto, visto che la scuola non statale deve reggersi sui contributi di chi le frequenta.

Ciò è doppiamente iniquo:

Si deve concludere che oggi, in Italia, la libertà educativa è considerata un lusso.

E’ fiscalmente penalizzata come un consumo di lusso. E’ stigmatizzata come una scelta antisociale. E questo, come sanno bene i regimi totalitari, è il primo, meno appariscente e più importante passo per trasformare ogni libertà in un lusso ed in un atteggiamento antisociale.

Scriveva lucidamente e profeticamente Augusto Del Noce dieci anni fa:

"Non sono ragioni confessionali, ma motivazioni che possiamo dire in largo senso laiche, nel senso positivo di questo termine che ben ci guardiamo dal negare o dall’offendere, ad esigere la scuola paritaria. Alla pluralità delle concezioni della vita e degli ideali di condotta, come realtà di fatto che non possiamo non riconoscere, deve corrispondere la pluralità delle scuole. L’allievo uscito da ognuna di esse potrà poi esercitare la sua coscienza critica rispetto alla stessa concezione della vita in cui è stato educato; ma per poterlo fare deve essere già formato come personalità autonoma. In ragione di questo prende tutto il suo senso il termine di scuola pubblica, come designazione di un organismo che comprende, accanto alla scuola gestita dallo Stato, quella cui attendono i diversi soggetti sociali. Scuola pubblica caratterizzata dalla pluralità rispetto alla quale può realizzarsi la scelta, motivata da responsabilità educative delle famiglie e dei discenti".

2. Come intervenire?

Occorre, dunque, rilanciare un effettivo pluralismo scolastico: offrire cioè un effettivo sostegno alle istituzioni educative e scolastiche non statali; o, in alternativa o cumulativamente, sostenere economicamente la libertà di scelta educativa delle famiglie.

A questo scopo si possono ipotizzare tre filoni di intervento.

A. Sovvenzioni alle scuole non statali.

E’ quello che, parzialmente e senza certezze, si è previsto per la nostra Provincia.

E’ una soluzione da accogliere soltanto in mancanza di meglio ed in via transitoria.

Rischia infatti di riprodurre nella scuola non statale alcuni inconvenienti riscontrati in parecchie scuole di Stato, come per esempio l’assistenzialismo. Inoltre, restando affidata alle mutevoli scelte del legislatore o dell’amministratore, non garantisce alla scuola non statale nessun vero diritto: anzi, rischia di sottometterla a condizionamenti ed a vincoli che contrastano con la stessa ragion d’essere della scuola non statale.

Si aggiunga che contro le sovvenzioni sta, ancora politicamente forte, una interpretazione dell’articolo 33 della Costituzione artificiosamente "montata" contro la scuola non statale. E’ una interpretazione insostenibile in termini di senso comune giuridico ed alla luce dei lavori preparatori della Costituzione stessa: ma è pur sempre una posizione virulentemente predicata da molti. Forse non tutti sanno che una legge dell’Emilia - Romagna che riconosceva contributi pubblici alla scuola materna privata è stata rinviata dal TAR alla Corte Costituzionale.

Infine, un finanziamento alle scuole non statali andrebbe necessariamente a sostegno delle solo scuole già esistenti: non sarebbe quindi funzionale a sostenere il sorgere di eventuali altre scuole.

B. Detassazione delle spese sostenute per la frequenza a scuole non statali.

E‘ certamente preferibile alle sovvenzioni alla scuola, perché riporta il potere di decisione e di scelta direttamente in capo alle famiglie. Risulta tuttavia efficace soprattutto per le famiglie che possono anticipare le spese per la scuola non statale, mentre non aiuta a sufficienza e tempestivamente le famiglie a basso reddito. Oltre a ciò, inserire una detassazione in un sistema fiscale confuso, irrazionale e contraddittorio come il nostro, potrebbe portare ad effetti perversi ed imprevedibili. Finirebbe quasi certamente per avere risultati regressivi, favorendo i più abbienti e svantaggiando i meno abbienti.

C. Il buono scuola, ovvero una sovvenzione diretta non alle scuole, ma alle famiglie o agli studenti.

A nostro parere il buono scuola dovrebbe essere un buono personale e non negoziabile, spendibile solo per l’istruzione presso qualsiasi scuola, statale o non statale; la scuola non statale dovrebbe tuttavia rispondere a certi requisiti: essere cioè abilitata a rilasciare titoli di studio con valore legale, almeno fino a che permarrà il valore legale dei titoli di studio. Dovrebbe essere attribuito a tutti, sia che frequentino la scuola statale, sia che frequentino la scuola non statale. Dovrebbe avere un valore determinato con riferimento a quanto lo Stato, o nel nostro caso la Provincia, spendono per ogni studente che frequenti un dato tipo di scuola. Non dovrebbe precludere alle famiglie il diritto di integrare, a loro spese, il valore del buono, per finanziare prestazioni scolastiche particolari, o per consentire programmi di investimento nella scuola per scelta. Dovrebbe inoltre non essere in alcun modo configurabile come sovvenzione alla scuola, ma essere inequivocabilmente un trasferimento a favore delle famiglie, per consentire loro, sulla base di uno standard di parità, l’adempimento del loro compito e delle loro responsabilità educative.

Nella presente legge ci si è decisamente orientati a favore del buono - scuola (con qualche forzata deviazione dallo schema ideale sopra delineato), per le seguenti ragioni:

a) la migliore idoneità del buono - scuola a favorire la libertà di scelta di tutte le famiglie;

b) l’idoneità del metodo del buono - scuola a dar vita ad un sistema realmente "pubblico" di istruzione, costituito da una combinazione di scuole statali e di scuole non statali, poste tra di loro in concorrenza di qualità e di efficienza: una concorrenza della quale sarebbero giudici, come è logico e giusto, gli utenti;

c) l’effetto di riconoscere piena e pari dignità a tutte le iniziative educative che siano in regola con le norme vigenti, in modo da aprire il settore anche a nuove iniziative di tipo sperimentale sulle quali dovrebbero esprimere il giudizio conclusivo non gli operatori (oggi non esiste nella scuola pubblica sperimentazione che alla fine non risulti pienamente soddisfacente, salvo poi essere immediatamente abbandonata) ma gli utenti.

Queste sono le ragioni pratiche e tecniche che hanno consigliato ad orientare la legge sulla scelta del buono scuola. Ce n’è poi un’altra, giuridica, che risulterebbe comunque decisiva.

Infatti, se si vuole intervenire un materia con una legge provinciale, non risulta praticabile la detassazione sopra illustrata al punto n. 2. Si entrerebbe nella materia fiscale che, a questo livello, esula delle competenze regionali.

La concessione di sovvenzioni o contributi alle scuole non statali, astrattamente praticabile da parte del potere legislativo provinciale, e di fatto già parzialmente praticata, potrebbe aprire un contenzioso costituzionale - pretestuoso fin che si vuole, ma lungo e di esito incerto - per un preteso contrasto con l’articolo 33 della Costituzione.

Invece la previsione di un buono scuola, diretto alle famiglie, è perfettamente coerente con il potere legislativo riconosciuto alla Provincia, in materia di diritto allo studio, dallo Statuto di autonomia speciale.

Resta inteso che, chiarita la nostra concezione di buono-scuola, siamo comunque dell’avviso che in detta accezione possano rientrare tutti quegli strumenti che consentano di realizzare una concreta equipollenza tra chi frequenta la scuola statale e chi frequenta la scuola non statale.

4. L’autonomia scolastica.

La nostra proposta ha come punto di arrivo il buono scuola, ma ha come punto di partenza l’autonomia della scuola statale. Riteniamo infatti che l’autonomia della scuola a carattere statale sia una condizione di fondo per il coretto funzionamento di un sistema di istruzione pubblica che voglia comprendere insieme, come strumenti dotati di pari dignità, scuola statale e scuola non statale.

La scuola a carattere statale deve poter sviluppare tutte le sue potenzialità, esprimere tutte le sue energie, qualificandosi come un servizio offerto sul "mercato". Solo così può avviarsi quella concorrenza, che non sarà economica ma di qualità del servizio, dalla quale guadagneranno la libertà educativa, la flessibilità dell’offerta di istruzione, l’efficienza e l’efficacia di tutto il sistema.

Senza autonomia, la scuola statale si troverebbe a competere in condizioni di inferiorità: e questo non lo vogliamo.

La vigente legislazione provinciale prevede già l’autonomia scolastica, ma in una forma, a nostro giudizio, troppo timida. Soprattutto rischia di impiegarla come pretesto per un riassetto delle strutture scolastiche troppo legato a parametri fissi, a considerazioni di pura economia, a criteri quantitativi e non qualitativi. Le strutture scolastiche non sono una pura agenzia di erogazione di servizi: sono un punto di riferimento culturale e sociale, sono espressione non di una burocrazia ma di una società e di una comunità locale: sono una comunità educante (non la sola, ne la principale, con buona pace del ministro Berlinguer) la cui sussistenza e la cui autonomia vanno radicate sulle specificità culturali e territoriali.

Il progetto riprende i contenuti che alla autonomia scolastica dà la recentissima legge statale 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1); e lega l’autonomia scolastica al territorio ed alle comunità locali, prevedendo la possibilità che l’autonomia sia riconosciuta anche a scuole che non possiedono i requisiti ottimali in termini di razionalità burocratica, ma che svolgono una funzione culturale e sociale che merita apprezzamento e tutela.

5. La questione dei programmi di insegnamento.

La "provincializzazione" dell’istruzione, attuata col DPR 405/1988 e col decreto legislativo 433/1996, riconosce alla Provincia un potere legislativo in materia di programmi di insegnamento e di esame.

Stiamo assistendo, a livello nazionale, ad interventi ministeriali di radicale riforma dei programmi: interventi che sembrano realizzare autoritariamente una rivoluzione della scuola. Non condividiamo i contenuti, dichiarati, e gli scopi, sottintesi, di questa rivoluzione: ci sembra che con esso si porti a compimento un quadro di rinuncia ad una vera educazione.

Per questo riteniamo che la Provincia debba giocare a tutto campo il potere legislativo che le è riconosciuto. Soprattutto non vogliamo che si arrivi ad una acritica ed irresponsabile ricezione dei programmi ministeriali. La società, i cittadini, le famiglie della Provincia di Trento devono sapere che i voleri del Ministro non sono insindacabili per la Provincia: e che la accettazione dei programmi ministeriali non sarà una ineluttabile necessità, ma una precisa scelta della quale qualcuno dovrà assumersi l’intera responsabilità.

Il progetto prevede quindi, in piena aderenza con le norme di provincializzazione della scuola, un procedimento legislativo apposito per l’adozione e la modifica dei programmi scolastici. Certamente questo non impedirà ad una maggioranza acquiescente di trasferire nel Trentino i programmi gramsciani del ministro Berlinguer: ma consentirà all’opinione pubblica di riconoscere chi porti la vera responsabilità di queste scelte.

Vediamo ora in estrema sintesi il contenuto dei singoli articoli.

L’articolo 1 (Autonomia delle "unità scolastiche"), concerne l’Autonomia delle stesse sotto diversi profili: organizzativo, finanziario, amministrativo e didattico. Indica inoltre i fini dell’autonomia delle stesse.

L’articolo 2 (Condizioni e requisiti per l’autonomia scolastica), prevede la stesura di un regolamento nel quale vengono indicate le condizioni e i requisiti per l’autonomia scolastica. Tale regolamento è approvato dalla Giunta provinciale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 3 (Autonomia organizzativa), definisce in concreto la sostanza dell’autonomia scolastica e prevede, per le unità scolastiche, la facoltà di stipulare convenzioni.

L’articolo 4 (Autonomia didattica), prevede tempi e modi per l’espletamento dell’Autonomia didattica.

L’articolo 5 (Autonomia finanziaria), indica le entrate delle unità scolastiche distinguendole in varie voci.

L’articolo 6 (Autonomia amministrativa), prevede, per il funzionamento amministrativo, la redazione di un bilancio preventivo per la gestione dei fondi a disposizione. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale viene affidato a revisori nominati dalla Giunta provinciale.

L’articolo 7 (Programmi di insegnamento e di esame), prevede la determinazione dei programmi di insegnamento e di esame per le scuole di ogni ordine e grado.

L’articolo 8 (Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico), istituisce un comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico il quale si avvale della collaborazione della Sovrintendenza scolastica provinciale.

L’articolo 9 (Responsabilità educativa della famiglia. Equipollenza di trattamento scolastico), riconosce e garantisce alla famiglia la libertà e la responsabilità nell’educazione dei figli e prevede l’equipollenza di trattamento previsto dalla Costituzione delle scuole a carattere non statale.

L’articolo 10 (Scelta della scuola), offre una visione completa del sistema pubblico di istruzione della Provincia.

L’articolo 11 (Istituzione del "buono scuola"), prevede modi e tempi per l’istituzione del "buono scuola".

L’articolo 12 (Assegnazione del buono scuola), indica condizioni, modi e termini per l’assegnazione del "buono scuola".

L’articolo 13 (Obblighi delle scuole a carattere non statale), indica gli obblighi delle scuole a carattere non statale.

L’articolo 14 (Diritti delle scuole a carattere non statale appartenenti al sistema pubblico di istruzione della Provincia), sottolinea i diritti delle scuole a carattere non statale della Provincia.

L’articolo 15 (Agevolazioni per le scuole a carattere non statale del sistema pubblico), stabilisce la natura delle agevolazioni per le scuole a carattere non statale.

L’articolo 16 (Norme transitorie), considera le norme transitorie.

L’articolo 17 (Abrogazioni), prevede le abrogazioni di alcuni articoli della legge provinciale 9 novembre 1996.

L’articolo 18 (Norma finanziaria), istituisce appositi capitoli di spesa per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge.

Capo I
Norme in materia di autonomia scolastica

Art. 1
Autonomia delle unità scolastiche

1. Ai circoli didattici e agli istituti e scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, di seguito denominati "unità scolastiche", è attribuita personalità giuridica ed è riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e didattica.

2. L’autonomia delle unità scolastiche, nel suo complesso, è finalizzata:

  1. a realizzare maggior efficienza e maggior efficacia nei servizi formativi ed educativi;
  2. a promuovere e a migliorare la flessibilità delle strutture educative;
  3. a garantire il pluralismo di modelli educativi;
  4. a costruire un sempre più stretto collegamento tra le unità scolastiche, le comunità locali servite e le loro culture;
  5. a salvaguardare e a valorizzare in campo educativo e formativo le specificità territoriali;
  6. ad offrire risposte pronte e adeguate alle esigenze della collettività.

Art. 2
Condizioni e requisiti per l’autonomia scolastica

1. I requisiti per l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle unità scolastiche sono indicati in un apposito regolamento, approvato dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti devono essere stabiliti, distintamente per tipi e ordini di scuole, in modo da tenere conto delle particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e demografiche del territorio provinciale.

3. I requisiti possono essere posseduti da una sola unità scolastica, o da più unità scolastiche che, restando fisicamente distinte, procedano in accordo tra loro a un accorpamento funzionale senza che ciò comporti la soppressione di nessun plesso scolastico.

4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere deroghe per le minori unità scolastiche di vallata, e per le unità scolastiche che siano comunque funzionali alle esigenze di zone nelle quali la viabilità sia disagevole, o in cui vi sia rarefazione o dispersione di insediamenti abitativi, o in cui la presenza di un’unità scolastica, pur sottodimensionata rispetto a requisiti ottimali, rivesta un apprezzabile valore culturale e sociale.

5. Nel caso in cui la deroga ai requisiti ottimali possa condurre ad unità scolastiche aventi standard quantitativi e qualitativi inferiori a quelli ottimali, il parere favorevole, di cui al comma 8, dei consigli dei comuni che costituiscono il bacino di utenza dell’unità scolastica deve riguardare espressamente anche questo aspetto.

6. Variazioni temporanee dei parametri quantitativi o qualitativi di un’unità scolastica, tali da far venire meno i requisiti per l’autonomia, non comportano automaticamente la soppressione o l’accorpamento istituzionale dell’unità stessa con altra unità. Si procede alla soppressione o all’accorpamento solo nel caso in cui le variazioni suddette risultino irreversibili e siano tali da compromettere gli standard quantitativi e qualitativi del servizio al di sotto del limite ritenuto accettabile. Prima di procedere alla soppressione o all’accorpamento dev’essere acquisito il parere favorevole dei consigli dei comuni che costituiscono il bacino di utenza dell’unità scolastica.

7. La richiesta di attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia è deliberata dal consiglio di circolo o di istituto dell’unità scolastica, ed è presentata dal direttore o dal preside al Presidente della Giunta provinciale.

8. Il Presidente della Giunta provinciale richiede immediatamente il parere dei consigli dei comuni che costituiscono il bacino di utenza dell’unità scolastica interessata, e il parere del sovrintendente scolastico provinciale, che sono tenuti a pronunciarsi entro due mesi dalla richiesta; in difetto, s’intende che abbiano espresso parere favorevole. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, il Presidente della Giunta decide: decorso tale termini senza un motivato provvedimento di rigetto, la richiesta si intende accolta e il Presidente della Giunta è tenuto a promuovere o ad adottare i provvedimenti conseguenti.

9. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina gli ulteriori aspetti procedimentali, nel rispetto dei principi dettati dal presente articolo.

Art. 3
Autonomia organizzativa

1. L’autonomia organizzativa comporta, tra l’altro, iniziative tendenti alla flessibilità, alla diversificazione, all’efficienza ed all’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative, al coordinamento con il contesto territoriale.

2. L’autonomia organizzativa si esplica anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e di impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali. Rientra nell’autonomia organizzativa, per la scuola elementare, la scelta di avvalersi di moduli di organizzazione didattica diversi da quello previsto dall’art. 121 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Restano tuttavia fermi i giorni di attività didattica annuale previsti dalle norme nazionali; la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali; il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti, che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.

3. Nell’esercizio della autonomia organizzativa, le unità scolastiche possono stipulare convenzioni:

  1. con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo, sportivo;
  2. con altri soggetti, come la Provincia, gli enti locali, i centri di formazione professionale, l’Istituto provinciale di ricerca aggiornamento e sperimentazione educativi, le università, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di sperimentazione educativa, enti pubblici economici, imprese pubbliche e private, cooperative, associazioni dotate o no di personalità giuridica, allo scopo di acquisire particolari servizi: in tale ambito possono essere anche organizzate esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;
  3. con gli enti locali, per l’erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole, sulla base della normativa vigente.

4. La Giunta provinciale può predisporre schemi tipo di convenzioni, che le unità scolastiche possono integrare e adattare alle specifiche esigenze.

Art. 4
Autonomia didattica

1. L’autonomia didattica tende al miglior perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 297 del 1994 e dei programmi provinciali di insegnamento e di esame stabiliti ai sensi dell’art. 7.

2. L’autonomia didattica si esercita nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte della famiglia, della libertà di coscienza dei genitori e degli studenti, della libertà di insegnamento e del diritto ad apprendere.

3. Rientrano nell’autonomia didattica la scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

Art. 5
Autonomia finanziaria

1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono:

  1. il corrispettivo dei buoni scuola di cui agli articoli 11 e 12, spettanti all’unità scolastica;
  2. l’eventuale ulteriore dotazione finanziaria indispensabile a garantire il complessivo funzionamento amministrativo e didattico;
  3. una dotazione perequativa destinata, in aggiunta alle entrate di cui alle lettere a) e b), alle unità scolastiche di cui all’art. 2, commi 4 e 5 e alle unità scolastiche che in genere presentino situazioni di obiettivo e giustificato svantaggio;
  4. l’assegnazione della Provincia per spese di investimento;
  5. i contributi di enti locali;
  6. i contributi di altri enti pubblici;
  7. i contributi di altre istituzioni, imprese o privati;
  8. i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all’art. 3;
  9. i proventi derivanti da beni patrimoniali;
  10. qualsiasi altro provento, oblazione, erogazione liberale, donazione o eredità.

2. La Giunta provinciale determina le assegnazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione, sentito il consiglio scolastico provinciale. Tali criteri devono essere tali da garantire la qualificazione, l’efficacia e l’efficienza della spesa, il riequilibrio di situazioni svantaggiate, il perseguimento, da parte delle unità scolastiche, delle finalità formative in conformità agli ordinamenti vigenti e alle scelte di autonomia organizzativa e didattica.

3. Le entrate di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono attribuite alle unità scolastiche senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

4. Per l’accettazione di donazioni, eredità e legati si applica quanto disposto dall’art. 21, comma 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 6
Autonomia amministrativa

1. I consigli di circolo e di istituto redigono e approvano un bilancio preventivo per la gestione dei fondi a loro disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché dei fondi relativi alle spese di investimento o in conto capitale.

2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. I consigli di circolo e di istituto rendono il conto consuntivo annuale.

3. La Provincia detta norme regolamentari per la redazione e l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l’accredito e la gestione contabile dei fondi che costituiscono la dotazione e le assegnazioni provinciali e per ogni altro aspetto di rilevanza contabile. Con le stesse norme regolamentari possono essere identificate particolari categorie di spese per le quali la Giunta provinciale, a scomputo di parte delle assegnazioni di cui all’art. 5, può provvedere direttamente in relazione al comune interesse di più unità scolastiche o alla funzionalità ed economicità degli interventi.

4. Ogni unità scolastica affida il servizio di cassa, di tesoreria e di custodia dei valori ad un’azienda o a un istituto di credito. Gli incassi e i pagamenti sono effettuati unicamente dall’azienda o istituto di credito, su ordini di incasso o di pagamento firmati dal direttore didattico o dal preside e dal funzionario responsabile dei servizi di segreteria. In caso di assenza o di impedimento i sostituti sono autorizzati alla firma.

5. Gli enti, le istituzioni e i privati che erogano in via continuativa contributi a favore delle unità scolastiche possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

6. Il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo di ogni unità scolastica sono inviati al sovrintendente scolastico per l’approvazione. L’approvazione del bilancio preventivo deve avvenire entro un mese dal ricevimento: decorso tale termine, il bilancio si ha per approvato. L’approvazione del conto consuntivo deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento: decorso tale termine, il conto si ha per approvato.

7. Copia dei conti consuntivi viene inviata dal sovrintendente scolastico al servizio provinciale competente in materia di istruzione.

8. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle unità scolastiche è affidato a tre revisori dei conti nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno su designazione delle minoranze, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri. I tre revisori scelgono tra loro il presidente, che dev’essere iscritto al ruolo dei revisori ufficiali.

9. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione delle unità scolastiche.

Art. 7
Programmi d’insegnamento e d’esame

1. A norma dell’art. 7 del decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come modificato dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, la Provincia determina con propria legge i programmi d’insegnamento e d’esame per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione e tenuti presenti i programmi statali.

2. Nuovi programmi statali, così come le modificazioni dei programmi statali vigenti, divengono efficaci per le scuole della Provincia solo attraverso l’approvazione di una legge provinciale che li recepisca, in tutto o in parte, eventualmente con modificazioni.

3. I disegni di legge d’iniziativa della giunta provinciale relativi ai programmi d’insegnamento e di esame devono essere accompagnati del parere del consiglio scolastico provinciale di cui all’art. 10 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). Il consiglio scolastico provinciale esprime il proprio parere sugli altri progetti di legge in materia, se richiesto dalla competente commissione consiliare.

Art. 8
Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico

1. Al fine di fornire all’amministrazione provinciale dati, giudizi, strumenti e valutazioni per controllare la qualità e i risultati del sistema scolastico provinciale, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, e anche per verificare nel tempo gli effetti delle politiche scolastiche provinciali, è istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico.

2. Il comitato opera avvalendosi anche della collaborazione della sovrintendenza scolastica provinciale e dell’Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

3. Il comitato è formato da undici componenti, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a tre nomi, scelti tra esperti non appartenenti all’amministrazione provinciale e all’istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

4. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con apposito regolamento, approvato dalla giunta provinciale.

5. Il comitato riferisce annualmente alla Giunta provinciale sui temi di cui al comma 1. La relazione del comitato è trasmessa a tutti i consiglieri provinciali. Il Consiglio provinciale e la commissione consiliare competente per le questioni dell’istruzione possono chiedere al comitato relazioni o comunicazioni su specifiche questioni.

6. Al presidente del comitato viene corrisposta un’indennità stabilita dalla Giunta provinciale in misura non superiore a quella determinata per il presidente dell’Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi. Agli altri componenti del comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale in materia. I predetti rimborsi competono anche al presidente. In luogo del rimborso spese, la Provincia può sostenere direttamente gli oneri relativi ai viaggi e ai pernottamenti dei componenti del comitato.

Capo II
Norme in materia di diritto allo studio

Art. 9
Responsabilità educativa della famiglia. Equipollenza di trattamento scolastico

1. Attraverso gli interventi previsti nel presente capo, ed entro i limiti della presente legge, la Provincia:

  1. riconosce e garantisce la libertà e la responsabilità della famiglia nell’educazione dei figli, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33, 34 della Costituzione;
  2. promuove e sostiene la libertà di scelta, da parte delle famiglie, delle scuole e delle altre agenzie educative, come elemento fondamentale dalla libertà di educazione;
  3. assicura alle scuole a carattere non statale ed ai loro allievi l’equipollenza di trattamento prevista dall’art. 33 della Costituzione.

Art. 10
Scelta della scuola

1. Il sistema pubblico di istruzione della Provincia è costituito:

  1. dalle scuole a carattere statale;
  2. dalle scuole parificate o riconosciute legalmente, istituite e gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro;
  3. dalle scuole pareggiate, istituite e gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro.

2. Le famiglie e gli studenti residenti nella provincia di Trento hanno diritto di scegliere liberamente, in condizioni di equipollenza di trattamento e di parità di provvidenze per il diritto allo studio, tra le scuole di carattere statale e le altre scuole di cui al comma 1, lettere b) e c) che, oltre a possedere le condizioni richieste per la parificazione o il pareggiamento a norma del decreto legislativo n. 297 del 1994:

  1. abbiano svolto almeno un anno di attività nella provincia, se si tratta di scuole parificate, legalmente riconosciute o pareggiate;
  2. pretendano dagli allievi il possesso del titolo legale di studio richiesto per l’ammissione alle classi che intendono frequentare;
  3. non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli allievi ed accolgano, sulla base dell’ordine di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, le domande di iscrizione, che si intende implichino la piena adesione al progetto educativo della scuola;
  4. abbiano piani di studio annuali e programmi di insegnamento non contrastanti con quelli previsti per le corrispondenti scuole a carattere statale;
  5. abbiano un atto costitutivo o uno statuto che escluda il fine di lucro ed assicuri la pubblicità dei bilanci;
  6. garantiscano al personale direttivo, insegnante e non insegnante uno stato giuridico e un trattamento economico iniziale pari a quello delle corrispondenti scuole a carattere non statale;
  7. prevedano organi collegiali di partecipazione democratica analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola a carattere statale;
  8. abbiano ricevuto, per i programmi sperimentali, l’autorizzazione dall’autorità scolastica competente;
  9. siano dotate o si dichiarino disposte a dotarsi, entro sei mesi dalla dichiarazione, di un collegio di tre revisori dei conti, un componente del quale, con funzione di presidente, sia designato dalla Giunta provinciale tra i professionisti iscritti ai relativi albi: il collegio svolge le funzioni indicate dall’art. 6, commi 8 e 9.

Art. 11
Istituzione del buono scuola

1. La Giunta provinciale, entro il mese di novembre di ciascun anno:

  1. determina, sulla base dei conti consuntivi annuali delle unità scolastiche a carattere statale, il costo medio annuo per ogni alunno di ogni ordine e grado di scuola, differenziandolo a seconda dei moduli organizzativi standard e delle singole tipologie di scuola;
  2. determina, sulla base dei dati richiesti a cinquanta comuni sedi di unità scolastiche, scelti in modo da formare un campione che rappresenti adeguatamente le diverse realtà locali e le diverse situazioni scolastiche, e dei dati riguardanti gli oneri per l’istruzione a carico della Provincia, una stima media annua, per alunno di ogni ordine e grado di scuola, di tutti gli oneri posti a carico dei comuni per l’istruzione elementare e media, e degli analoghi oneri sostenuti dalla Provincia per le scuole di istruzione superiore. Tra gli oneri a carico della Provincia di cui si tiene conto sono compresi anche quelli di cui all’art. 2 del decreto del presidente della repubblica n. 405 del 1988, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996. La stima media è articolata per tipologia di scuola e per moduli organizzativi standard.

2. Il costo medio di cui al comma 1, lettera a), sommato al costo medio di cui al comma 1, lettera b), costituisce l’ammontare del buono scuola per i diversi ordini e gradi di scuola, e all’interno di essi per diverse tipologie di scuola e diversi moduli organizzativi.

Art. 12
Assegnazione del buono scuola

1. Il buono scuola è riconosciuto come credito del contributo della Provincia a favore delle famiglie residenti in provincia di Trento che intendano iscrivere i propri figli ad una delle scuole di cui all’art. 10, comma 2. Le famiglie acquistano diritto alla corresponsione del buono scuola per il solo fatto dell’iscrizione a una delle scuole di cui all’art. 10, comma 2.

2. La Provincia, entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 11, determina per ognuna delle scuole di cui all’art. 10, comma 2 l’ammontare del buono scuola, identificando tra i diversi ammontari quello che risulta più congruo e adeguato all’ordine, al grado, alla tipologia e ai moduli di funzionamento di ogni unità scolastica. La determinazione è portata immediatamente a conoscenza della scuola interessata. Ogni scuola ha l’onere di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni cambiamento e ogni innovazione strutturale, didattica, organizzativa che possa risultare influente ai fini della determinazione di cui al presente comma.

3. All’atto dell’iscrizione, la scuola rilascia alla famiglia dello studente un’attestazione dell’avvenuta iscrizione, conforme a un modello approvato dalla Giunta provinciale, contenente anche l’ammontare del buono scuola determinato dalla Provincia. La famiglia controfirma l’attestazione e la riconsegna alla scuola, trasferendole in tal modo il credito costituito dal buono scuola e autorizzandola a riscuoterlo e a incassarlo.

4. La Provincia riceve dalle scuole i buoni scuola e ne paga il controvalore alle scuole presentatrici. Il pagamento può essere fatto anche in forma rateale, ma in non più di tre rate, e deve comunque esaurirsi tre mesi prima della chiusura dell’esercizio finanziario di cui all’art. 5, comma 2.

5. La Provincia può richiedere, nel corso e alla conclusione dell’anno scolastico, attestazioni e certificazioni alle direzioni didattiche e alle presidenze delle unità scolastiche, e può effettuare i controlli necessari ad accertare l’effettiva frequenza alla scuola da parte dei beneficiari del buono scuola.

6. Le famiglie i cui figli, iscritti a scuole a carattere non statale, nel corso dell’intero anno scolastico abbiano effettuato meno di sessanta presenze giornaliere, sono tenute a rimborsare alla Provincia l’intero valore del buono scuola ricevuto.

7. La Giunta provinciale delibera norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo e dell’art. 11.

Art. 13
Obblighi delle scuole a carattere non statale

1. Le scuole a carattere non statale che riscuotano, secondo le modalità di cui all’art. 12, buoni scuola, sono tenute al rispetto, in quanto compatibile con la loro natura, degli obblighi di cui all’art. 6, commi 1, 2, 4, 6 e 7 e all’applicazione, sempre in quanto compatibile, del regolamento di cui all’art. 6, comma 3.

2. Le scuole di cui al comma 1 possono imporre rette di frequenza:

  1. per i beneficiari di buono scuola, in misura non superiore all’ammontare del buono scuola aumentato del 30 per cento del valore del buono: tale retta può essere motivatamente aumentata di una altro 20 per cento a fronte dell’offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, o di moduli organizzativi o didattici particolarmente onerosi;
  2. per i non beneficiari di buono scuola, in misura libera.

Art. 14
Diritti delle scuole a carattere non statale appartenenti al sistema pubblico di istruzione della provincia

1. Le scuole a carattere non statale di cui all’art. 10, comma 2, oltre ai diritti derivanti dalla parificazione, dal legale riconoscimento o dal pareggiamento, godono:

  1. del diritto di realizzare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione previsti dal decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti); progetti assistiti in conformità a piani didattici nazionali predisposti dal Ministero della pubblica istruzione; altri progetti pilota elaborati in sede di Unione europea o concordati tra Stato e regioni o province autonome anche per facilitare la transizione tra scuola e lavoro;
  2. della garanzia di piena libertà scolastica nell’ambito del dettato costituzionale e delle vigenti leggi, assicurata dal rispetto dell’autonomia, delle finalità e delle caratteristiche proprie di ciascuna scuola; dalle strutture e dai programmi coerenti con tali finalità; dalla scelta del personale che ne assicuri la piena e corretta attuazione;
  3. delle forme di autonomia riconosciute alle scuole di carattere statale dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6.

2. Il servizio offerto dalle scuole di cui al comma 1 è riconosciuto come servizio pubblico, con tutti gli effetti che ne conseguono per le scuole stesse, per gli alunni e per i genitori, per il personale direttivo e docente.

Art. 15
Agevolazioni per le scuole a carattere non statale del sistema pubblico

1. Le scuole a carattere non statale di cui all’art. 10, comma 2 hanno diritto:

  1. a ottenere in comodato, con priorità su qualsiasi altro richiedente, gli edifici di proprietà comunale o provinciale adibiti ad uso scolastico, non più utilizzati per scuole a carattere statale e per i quali non esistano progetti o programmi già approvati che prevedano un diverso utilizzo ad uso pubblico;
  2. in subordine, a ottenere in locazione gli edifici di cui alla lettera a);
  3. a godere, a parità con gli enti locali, delle provvidenze provinciali in materia di edilizia scolastica.

2. La costruzione, l’ampliamento, l’adeguamento degli edifici scolastici di proprietà dei soggetti che gestiscono le scuole di cui al comma 1, sono considerate, ad ogni effetto, opere pubbliche.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 16
Disposizioni transitorie

1. Fino all’entrata in vigore della legge di cui all’art. 7, comma 1, i programmi di insegnamento e di esame delle scuole nella provincia di Trento si adeguano ai programmi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio scolastico provinciale sottopone al Consiglio provinciale una relazione sulla necessità o sull’opportunità di modificare di tali programmi, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specificità territoriali, linguistiche, culturali e sociali della provincia.

2. Le norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 si applicano a partire dal primo anno scolastico successivo all’anno di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro applicazione restano ferme tutte le provvidenze sul diritto allo studio, sull’equipollenza di trattamento scolastico, sul sostegno alle scuole a carattere non statale previste dalla legislazione provinciale.

3. Al momento di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale avvia immediatamente gli studi e le rilevazioni necessarie alla applicazione degli articoli 11, 12 e 13, e alla determinazione della relativa spesa.

4. Fino all’applicazione delle norme di cui al comma 2 restano ferme le norme vigenti in materia di entrate delle unità scolastiche a carattere statale. Fino a quando l’autonomia delle unità scolastiche a carattere pubblico non si estenderà anche alla gestione delle spese per il personale, dal valore dei buoni scuola di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) sono detratte le spese per il personale poste a carico della Provincia.

Art. 17
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, l’art. 8, comma 4 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 e l’art. 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.

2. Gli articoli 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale n. 29 del 1990, e l’art. 38 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono abrogati a decorrere dal primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alla legge provinciale n. 29 del 1990.