Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 30 marzo 1998

INTERROGAZIONE N.
- TRASPORTO STUDENTI CAPRIANA-CAVALESE:
DOVE E’ IL BUONSENSO ?-

premesso che:

Capriana - Cavalese

Partenza da Capriana: ore 7.00;

Arrivo a Cavalese: ore 7.27;

Inizio lezioni: ore 7.45;

Cavalese - Capriana

Partenza da Cavalese: ore 13.45 (corriera in arrivo da Predazzo con orario obbligato);

Arrivo a Capriana: ore 14.15 circa;

Fine lezioni: ore 13.10.

E’ evidente che gli studenti rimangono in attesa a Cavalese per tempi molto lunghi, sia al mattino che al pomeriggio, con notevoli disagi per gli stessi e per le loro famiglie;

Con nota del 7 gennaio, la Soc. Atesina ha comunicato di non poter anticipare la corsa così come richiesto "in quanto non disponiamo in zona di autobus e personale liberi e l’autobus che effettua il servizio alle ore 13.40 per Castello di Fiemme proviene da Predazzo dove carica alle ore 13.20 gli studenti delle Superiori per Cavalese - Capriana."";

I sottofirmati genitori degli studenti oggetto del disagio predetto, aderiscono in pieno alla richiesta che viene contemporaneamente inoltrata dai Sindaci dei Comuni di Castello Molina e di Capriana e dal Preside della Scuola Superiore di Cavalese. La richiesta che si inoltra a codesto spettabile servizio è quindi la seguente: abbreviare i tempi di attesa che intercorrono tra la partenza e arrivo dei pullman e l’inizio - fine dell’orario scolastico, ricordando che si reputa indispensabile l’adozione di un servizio per studenti relativo al ritorno, con partenza alle ore 13 e 10 (nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì).

La presente richiesta accompagna la lettera parallela dei Sindaci e del Preside.";

  1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione, mediante fusione fra le società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Male s.p.a., di una società per azioni denominata "Trentino trasporti s.p.a.", di cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente per oggetto:
  1. la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
  2. la gestione dei servizi accessori o connessi;
  3. la realizzazione delle opere e degli impianti nonché l’acquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);
  4. l’apprestamento di aree e la realizzazione di strutture per il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per l’interscambio modale.
  1. La Trentino trasporti s.p.a. può assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo anche promuovendone la costituzione.
  2. La Trentino trasporti s.p.a. subentra di diritto nelle concessioni per l’esercizio ferroviario rilasciate alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici, connessi alle concessioni medesime. La Trentino trasporti s.p.a. subentra altresì di diritto nelle concessioni provinciali per i servizi di trasporto su strada già rilasciate alla stessa Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed all’Atesina s.p.a.. In caso di liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all’esercizio ferroviario nonché dei beni acquisiti con finanziamenti provinciali.
  3. La Provincia è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni che gestiscono sevizi pubblici di trasporto urbani azioni di sua proprietà fino alla concorrenza del 20 per cento del capitale sociale. Il riparto delle predette azioni tra i comuni è effettuato in base alla diversa incidenza dei servizi di trasporto urbani.";
  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nell’accordo di programma dalla società di cui all’articolo 4. Detta società può provvedere ai servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate.
  2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui le società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi del comma 1 possono affidare in appalto i servizi che si svolgono in periodi limitati di tempo o in zone decentrate o in condizioni territoriali particolarmente difficili o comunque in condizioni tali per cui il ricorso all’appalto risulti economicamente conveniente. Il servizio viene svolto secondo le modalità indicate nel contratto-tipo di appalto approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico-consultivo dei trasporti e secondo standard qualitativi di servizio che non potranno essere inferiori a quelli praticati direttamente dalle società titolari.";
  1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli definiti dall’accordo di programma di cui all’articolo 7, da assoggettare al regime della concessione ai sensi del presente articolo.
  2. La concessione per i servizi pubblici di trasporto individuati ai sensi del comma 1, è rilasciata ad imprese che abbiano i requisiti tecnico-finanziari determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.
  3. Al rilascio della concessione provvede la Giunta provinciale, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti e di opere pubbliche, nonché nel rispetto degli atti normativi di recepimento delle normative comunitarie.
  4. La concessione ha la durata massima di nove anni se riguarda servizi automobilistici e di settanta anni se riguarda servizi ad impianti fissi e può essere rinnovata.
  5. Il servizio affidato in concessione è esercitato secondo le disposizioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra la Provincia autonoma di Trento ed il concessionario. Nel contratto è determinata la durata della concessione stessa e sono fissate tutte le prescrizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico da osservare nella costruzione delle opere e nella gestione dei servizi, ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie, nonché il termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.";
  1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo la frequenza scolastica, la Giunta provinciale istituisce servizi speciali per il trasporto degli alunni.
  2. La giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione.
  3. Per la gestione del servizio la Giunta provinciale stipula contratti di trasporto con le società e le imprese di cui all’articolo 8. Qualora l’importo presunto dei singoli contratti sia anteriore a quello costituente limite per l’applicazione della normativa comunitaria per la scelta del contraente è ammesso il ricorso alla trattativa privata, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)";

Risultati: servizio più efficiente e costi ridotti!

Già esiste un esempio di linea dorsale per studenti che serve la Val di Fassa e Fiemme e che partendo da Castello di Fiemme, ultimo paese della raccolta, lunedì mattina alle ore 6.10 percorrendo l’autostrada, arriva a Trento alle ore 7.05.

si interroga la Giunta provinciale
per sapere:

  1. se non si intende intervenire decisamente nei confronti dell’Atesina affinché sia introdotta una nuova corsa o modificati gli orari di partenza a Capriana e a Cavalese come esposto in premessa facendo emergere quel buon senso occorrente a gestire la cosa pubblica;
  2. in caso di mancanza di buon senso di cui al comma 1, se non si ritiene di affidare in appalto a privati i servizi di cui alla premessa viste le condizioni territoriali particolarmente difficili;
  3. se non si è mai considerato di rivedere il piano trasporti provinciale attinente le valli periferiche, che concettualmente è fermo come orari a venti anni fa, istituendo linee dorsali integrate da servizi autobus ad anello come esposto nella relazione introduttiva.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Mauro DELLADIO