Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 30 marzo 1998
INTERROGAZIONE N.
- TRASPORTO STUDENTI CAPRIANA-CAVALESE:
DOVE E IL BUONSENSO ?-
premesso che:
- in data 10 novembre 1997 numerosi studenti residenti nei paesi di
Castello - Molina di Fiemme, Capriana, hanno rivolto istanza agli Uffici competenti
dellAtesina S.p.A. affinché si modifichino gli orari pomeridiani della tratta
Capriana - Cavalese in modo da contenere lattesa (40 o più) presso la
stazione di Cavalese;
- il paese di Capriana è servito da corse di andata e ritorno
rispettivamente:
Capriana - Cavalese
Partenza da Capriana: ore 7.00;
Arrivo a Cavalese: ore 7.27;
Inizio lezioni: ore 7.45;
Cavalese - Capriana
Partenza da Cavalese: ore 13.45 (corriera in
arrivo da Predazzo con orario obbligato);
Arrivo a Capriana: ore 14.15 circa;
Fine lezioni: ore 13.10.
E evidente che gli studenti rimangono in
attesa a Cavalese per tempi molto lunghi, sia al mattino che al pomeriggio, con notevoli
disagi per gli stessi e per le loro famiglie;
- in data 17 febbraio 1998 il Servizio Comunicazioni e Trasporti
della Provincia autonoma di Trento comunica che: "In riscontro alla nota del 10
novembre u.s. concernente loggetto, lo scrivente Servizio Comunicazioni e Trasporti
ha provveduto a richiedere alla Soc. Atesina la possibilità o meno di effettuare la
variazione richiesta.
Con nota del 7 gennaio, la Soc. Atesina ha
comunicato di non poter anticipare la corsa così come richiesto "in quanto non
disponiamo in zona di autobus e personale liberi e lautobus che effettua il servizio
alle ore 13.40 per Castello di Fiemme proviene da Predazzo dove carica alle ore 13.20 gli
studenti delle Superiori per Cavalese - Capriana."";
- in contemporanea si sono raccolte altre firme in calce al seguente
documento: "Il servizio di trasporto per gli studenti delle Scuole medie superiori
di Cavalese provenienti da Capriana, Castello e Molina di Fiemme presenta una situazione
di disagio, dovuta ai tempi lunghi di attesa che intercorrono tra larrivo del
pullman e linizio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la partenza del
pullman. La situazione è particolarmente pesante per lattesa del ritorno: 40 minuti
circa. Detto problema riguarda trentasette studenti.
I sottofirmati genitori degli studenti oggetto
del disagio predetto, aderiscono in pieno alla richiesta che viene contemporaneamente
inoltrata dai Sindaci dei Comuni di Castello Molina e di Capriana e dal Preside della
Scuola Superiore di Cavalese. La richiesta che si inoltra a codesto spettabile servizio è
quindi la seguente: abbreviare i tempi di attesa che intercorrono tra la partenza e arrivo
dei pullman e linizio - fine dellorario scolastico, ricordando che si reputa
indispensabile ladozione di un servizio per studenti relativo al ritorno, con
partenza alle ore 13 e 10 (nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì).
La presente richiesta accompagna la lettera
parallela dei Sindaci e del Preside.";
- lArt. 4 della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -
Costituzione della Trentino trasporti s.p.a. - recita:"
- La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la
costituzione, mediante fusione fra le società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Male
s.p.a., di una società per azioni denominata "Trentino trasporti s.p.a.", di
cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente
per oggetto:
- la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
- la gestione dei servizi accessori o connessi;
- la realizzazione delle opere e degli impianti nonché
lacquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);
- lapprestamento di aree e la realizzazione di strutture per
il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per linterscambio
modale.
- La Trentino trasporti s.p.a. può assumere partecipazioni in
società aventi oggetto analogo anche promuovendone la costituzione.
- La Trentino trasporti s.p.a. subentra di diritto nelle concessioni
per lesercizio ferroviario rilasciate alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. ed in
tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici,
connessi alle concessioni medesime. La Trentino trasporti s.p.a. subentra altresì di
diritto nelle concessioni provinciali per i servizi di trasporto su strada già rilasciate
alla stessa Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed allAtesina s.p.a.. In caso di
liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. la Provincia subentra di diritto nella
titolarità dei beni destinati allesercizio ferroviario nonché dei beni acquisiti
con finanziamenti provinciali.
- La Provincia è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni che
gestiscono sevizi pubblici di trasporto urbani azioni di sua proprietà fino alla
concorrenza del 20 per cento del capitale sociale. Il riparto delle predette azioni tra i
comuni è effettuato in base alla diversa incidenza dei servizi di trasporto urbani.";
- lArt. 8 della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -
Esercizio dei servizi pubblici di trasporto - recita:"
- Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi
pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nellaccordo di
programma dalla società di cui allarticolo 4. Detta società può provvedere ai
servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate.
- La Giunta provinciale stabilisce i requisiti tecnici e finanziari
delle imprese di trasporto cui le società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai
sensi del comma 1 possono affidare in appalto i servizi che si svolgono in periodi
limitati di tempo o in zone decentrate o in condizioni territoriali particolarmente
difficili o comunque in condizioni tali per cui il ricorso allappalto risulti
economicamente conveniente. Il servizio viene svolto secondo le modalità indicate nel
contratto-tipo di appalto approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo
parere del comitato tecnico-consultivo dei trasporti e secondo standard qualitativi di
servizio che non potranno essere inferiori a quelli praticati direttamente dalle società
titolari.";
- lArt. 9 della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -
Servizi pubblici di trasporto in regime di concessione - recita:"
- Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i
servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli
definiti dallaccordo di programma di cui allarticolo 7, da assoggettare al
regime della concessione ai sensi del presente articolo.
- La concessione per i servizi pubblici di trasporto individuati ai
sensi del comma 1, è rilasciata ad imprese che abbiano i requisiti tecnico-finanziari
determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato
tecnico-consultivo dei trasporti.
- Al rilascio della concessione provvede la Giunta provinciale,
mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia
di contratti e di opere pubbliche, nonché nel rispetto degli atti normativi di
recepimento delle normative comunitarie.
- La concessione ha la durata massima di nove anni se riguarda
servizi automobilistici e di settanta anni se riguarda servizi ad impianti fissi e può
essere rinnovata.
- Il servizio affidato in concessione è esercitato secondo le
disposizioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra la Provincia autonoma di
Trento ed il concessionario. Nel contratto è determinata la durata della concessione
stessa e sono fissate tutte le prescrizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico
da osservare nella costruzione delle opere e nella gestione dei servizi, ivi compresi la
fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie, nonché il
termine per linizio e lultimazione dei lavori.";
- lArt 11 della Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -
Servizio di trasporto urbani ed extraurbani per alunni - recita:"
- Al fine di garantire agli alunni delle scuole dellinfanzia e
dellobbligo la frequenza scolastica, la Giunta provinciale istituisce servizi
speciali per il trasporto degli alunni.
- La giunta provinciale definisce con deliberazione le
caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione.
- Per la gestione del servizio la Giunta provinciale stipula
contratti di trasporto con le società e le imprese di cui allarticolo 8. Qualora
limporto presunto dei singoli contratti sia anteriore a quello costituente limite
per lapplicazione della normativa comunitaria per la scelta del contraente è
ammesso il ricorso alla trattativa privata, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 4
dellarticolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (disciplina
dellattività contrattuale e dellamministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento)";