Trento, 20 giugno 2002
Al Presidente
del Consiglio provinciale
dott. Mario Cristofolini
Palazzo Trentini
SEDE
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO AI DISEGNI DI LEGGE
n°182 – 183
MODIFICA DEL NUMERO MINIMO DI ALUNNI PER ATTIVARE L’ORARIO PROLUNGATO IN COMUNI AVENTI PIU’ SEDI DI SCUOLE PER L’INFANZIA IN FRAZIONI DISTANTI FRA LORO
Premesso che:
- l’articolo 5 della Legge provinciale n. 21 marzo 1977, n. 13 e s.m. –Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento- al comma n. 8 prevede che la Giunta provinciale con proprio provvedimento determina:
“a) il numero minimo di bambini per attivare l’orario prolungato;
b) la durata massima giornaliera dell’orario prolungato; (…);
- con delibera n. 3141 del 30 novembre 2001 avente per oggetto: “Legge provinciale 21 marzo 977, n. 13, art. 4; disposizioni generali per l’iscrizione e l’ammissione alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2002/2003.” si disciplina, tra l’altro, il prolungamento di orario. Infatti, il punto 6.1 prevede: “Ai sensi dell’articolo 5 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e s.m. il Comitato di gestione, prima dell’apertura delle iscrizioni, delibera e comunica alle famiglie:
- l’orario delle sette ore di apertura della scuola
- l’orario delle eventuali tre ore di prolungamento individuando inizio e fine di ciascuna ora.”.
Il punto 6.2 prevede che: “I genitori, nella domanda di iscrizione al prolungamento d’orario, devono indicare in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal Comitato di Gestione, intendono utilizzare.”.
Il punto 6.3 stabilisce che: “Per l’attivazione di ogni ora di prolungamento d’orario devono essere accolte almeno sette domande. Nei Comuni sedi di più di una scuola che effettua il servizio di prolungamento d’orario devono essere accolte 10 domande in almeno una delle ore individuate.”;
- è su questo punto che preme fare alcune riflessioni. Nella formulazione del provvedimento si è sicuramente pensato alla realtà cittadina dimenticando situazioni particolari che coinvolgono comuni di montagna che hanno un territorio esteso con frazioni molto distanti fra loro. Si pensi, ad esempio, al Comune di Castello Molina di Fiemme, di San Michele a/Adige, di Giovo, di Storo ecc.
Si prenda come esempio il Comune di Castello Molina di Fiemme che dispone di due scuole per l’infanzia, una nella frazione di Castello e l’altra nella frazione di Molina, entrambe con meno di 50 bambini.
Per l’attivazione del prolungamento dell’orario, rispettando quanto disposto nella delibera sopramenzionata, sono necessarie 10 domande per ogni scuola. Per una realtà montana così piccola reperire 10 domande per 50 bambini in ogni frazione, sede della scuola per l’infanzia, risulta essere difficoltoso ed è altresì improbabile concentrare i bambini che necessitano del servizio orario prolungato in una delle due scuole materne questo per ovvi problemi dovuti alla dislocazione geografica del comune ed ai problemi relativi agli spostamenti, in particolare nella stagione invernale;
- appare evidente come risulti necessario una modifica alla delibera n. 3141 del 30 novembre 2001 nella parte in cui sono disciplinati i criteri per il prolungamento dell’orario delle scuole dell’infanzia, apportando quei correttivi affinché non risulti essere penalizzata l’utenza delle scuole dell’infanzia di alcuni piccoli Comuni del Trentino, che per la morfologia del territorio morfologica del territorio, od altro, hanno nell’ambito del territorio comunale due sedi di scuola per l’infanzia;
il Consiglio provinciale impegna
la Giunta provinciale a:
- modificare la delibera n. 3141 del 30 novembre 2001 nella parte in cui sono disciplinati i criteri per il prolungamento dell’orario delle scuole dell’infanzia, portando a 7 il numero minimo di domande necessario per l’abilitazione al servizio affinché non risulti essere penalizzata l’utenza delle scuole dell’infanzia di alcuni Comuni del Trentino che per la morfologia del territorio, od altro, hanno nell’ambito del territorio comunale due sedi di scuola per l’infanzia.