Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 13 febbraio 1998
INTERROGAZIONE N.
- E DOVEROSO RIMBORSARE
I CITTADINI DILIGENTI
CHE HANNO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
SUI PASSI CARRAI -
Premesso che:
- lArt. 29 della L.P. n°1 del 3 febbraio 1995 ai
commi 2 e 3 prevedeva: "2. Chiunque al momento di entrata in vigore della presente
legge mantenga in esercizio occupazioni od usi preesistenti di strade provinciali privi di
autorizzazioni, di licenze o di concessioni previsti ai sensi del regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, è tenuto a presentare entro il 30 ottobre 1995 denuncia di tali
occupazioni ed usi alla Provincia e ad effettuare contestuale pagamento del canone, ove
dovuto, per il 1995 e di una somma pari a tre volte lammontare del canone previsto
per lanno 1994, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
3. Chi non effettui denuncia entro i termini e secondo
le modalità previste dal comma 2, è soggetto, oltre al pagamento del canone
eventualmente per lanno di riferimento, al pagamento di una somma pari a dieci volte
limporto del canone stabilito per lanno in cui è irrogata la sanzione ovvero,
ove il canone stesso non sia dovuto ai sensi dellarticolo 47, secondo comma, della
legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
del canone previsto per lanno 1994.";
- con la L.P. n° 2 del 3 febbraio 1997 il termine del 30
ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di
autorizzazione, licenza o concessione, previsto (...), è stato ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1997;
- con circolare prot. n. 01/1462/97-C30 NS del 10 settembre
1997 il Servizio Viabilità Ufficio Gestione della Provincia Autonoma di Trento aveva
disposto che:
"(...) La somma dovuta, stabilita con delibera
della Giunta Provinciale n. 5713 di data 16 maggio 1996 è la seguente:
- accessi a fabbricati civile abitazione, tipo rurale o
stazioni di servizio:
misure allimbocco:fino a ml. 8 L. 249.000;
superiore a ml. 8 L. 531.000;
- accessi di tipo industriale, commerciale, ecc.:
misure allimbocco:fino a ml. 8 L. 531.000;
superiore a ml. 8 L. 1.053.000.
La somma soprariportata è dovuta una tantum per
sanare la situazione pregressa. Attualmente infatti gli accessi non sono gravati da alcun
onere in quanto la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa della facoltà di esonerare
i passi carrai dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- devono essere autodenunciati tutti gli accessi, non
autorizzati con larghezza uguale o maggiore a m 2.00 e con le caratteristiche fisiche atte
al passaggio di autoveicoli, sia che gli stessi si trovino in centro abitato o fuori
centro abitato; Lo stesso vale per gli accessi preesistenti alla costruzione della strada
provinciale oppure qualora la strada sia stata provincializzata successivamente alla
costruzione dellaccesso (ad esempio ex strada comunale ora strada provinciale);
- chi è titolare di accessi su strade prese in consegna
dalla Provincia dopo il 15 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della L.P. 3 febbraio
1995, n. 1 - art. 29 - comma 2) è tenuto a presentare il modello di autodenuncia ma non
è tenuto al versamento dellimporto previsto dalla normativa su citata;
Strade prese in consegna dalla P.A.T. dopo il
15.2.1995:S.P. 201 di Malè; S.P. 109 di
Borgo Valsugana; diramazione di Ranzo della S.P. 18 di Lamar e Vezzano; diramazione Varone
della S.P. 36 delle Grazie; tratto della S.P. 9 Luserna - Vezzena che collega Luserna con
la SS. 349 sul Passo Vezzena.
Lo stesso vale anche per accessi, in centro abitato,
autorizzati in data antecedente lanno 1983.
- gli accessi a filo strada non delimitati (campo o
piazzale) vanno comunque autodenunciati per tutta la loro lunghezza; nel caso di fondo
coltivato con piante a filo strada che determinano un accesso per ogni filare, dovrà
essere presentata lautodenuncia per ogni accesso tra un filare e laltro; in
fase di verifica autorizzatoria si provvederà eventualmente a ridimensionare, caso per
caso, numero e larghezza degli accessi;
- per gli accessi non ben definiti o delimitati (ad
esempio prati incolti da anni) che presuppongono il passaggio solo a piedi,
lautodenuncia non è necessaria;
(...)"
- le note esplicative riportavano che: "CHIUNQUE,
SENZA AUTORIZZAZIONE, MANTENGA IN ESERCIZIO ACCESSI ALLE STRADE PROVINCIALI (COME AD
ESEMPIO: CANCELLI, PORTONI, PASSI CARRAI, PIAZZALI, STRADE PRIVATE E INTERPODERALI, ETC.),
E TENUTO A PRESENTARNE DENUNCIA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1997, alla
quale dovrà seguire il pagamento di una somma pari a 3 volte lammontare del canone
previsto per lanno 1994. (...) Lomissione di detta denuncia da parte dei
soggetti interessati comporterà a carico degli stessi lapplicazione di una sanzione
pari a 10 volte lammontare del canone (da un minimo di L. 830.000.= ad un massimo di
L. 3.150.000.=).";
- nel gennaio 1998 il Consiglio provinciale ha approvato,
dopo numerose sollecitazioni anche del sottoscritto, il disegno di legge n. 170
"Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per lanno 1998 dove
al comma 2 e 4 dellArt. 33 "Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n.
2 (norme per lesecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale) e disposizioni
in ordine alla regolarizzazione degli usi e delle occupazioni preesistenti" sancisce
che:
"2. Chiunque alla data del 15 febbraio 1995 aveva
e alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene in esercizio occupazioni od
usi preesistenti di strade provinciali privi di autorizzazioni, di licenze o di
concessioni previsti ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (Testo unico di
norme per la tutela delle strade e per la circolazione) e non abbia già effettuato la
denuncia ai sensi dellarticolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995,
n. 1, è tenuto a presentare alla Provincia entro il 31 dicembre 1998 denuncia di tali
occupazioni ed usi nonché effettuare il pagamento della somma di lire 100.000, secondo le
modalità stabilite dalla Giunta provinciale; parimenti è tenuto a pagare la predetta
somma chi abbia effettuato lautodenuncia ai sensi dellarticolo 29, comma 2,
della legge provinciale. n. 1 del 1995 e non abbia contestualmente effettuato il pagamento
del canone o della somma ivi previsti. La predetta somma di lire 100.000 è comprensiva di
tutte le utilizzazioni in atto da parte del medesimo soggetto.(...)
4. Larticolo 29 della legge provinciale n. 1
del 1995 è abrogato";
si interroga la Giunta provinciale
per sapere:
- quanti cittadini alla data del 31 dicembre 1997 hanno
adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 1 del 3 febbraio 1995 ovvero, autodenuncia
e pagamento del canone o delle somme ivi previsti;
- qual è limporto totale di cui al punto precedente;
- quali provvedimenti, rimborsi od altro, si intendono
adottare al fine di eliminare la sperequazione tra i cittadini che hanno adempiuto, entro
il 31 dicembre 1997, agli obblighi previsti dalla legge n.1 del 3 febbraio 1995 e quelli
che adempiono seguendo la nuova normativa recentemente approvata dal Consiglio
provinciale.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO