Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 13 febbraio 1998

INTERROGAZIONE N.

- E’ DOVEROSO RIMBORSARE I CITTADINI DILIGENTI
CHE HANNO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
SUI PASSI CARRAI -

Premesso che:

  • 3. Chi non effettui denuncia entro i termini e secondo le modalità previste dal comma 2, è soggetto, oltre al pagamento del canone eventualmente per l’anno di riferimento, al pagamento di una somma pari a dieci volte l’importo del canone stabilito per l’anno in cui è irrogata la sanzione ovvero, ove il canone stesso non sia dovuto ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, del canone previsto per l’anno 1994.";
  • "(...) La somma dovuta, stabilita con delibera della Giunta Provinciale n. 5713 di data 16 maggio 1996 è la seguente:
    1. accessi a fabbricati civile abitazione, tipo rurale o stazioni di servizio:
  • misure all’imbocco:

    fino a ml. 8 L. 249.000;

    superiore a ml. 8 L. 531.000;

    1. accessi di tipo industriale, commerciale, ecc.:
  • misure all’imbocco:

    fino a ml. 8 L. 531.000;

    superiore a ml. 8 L. 1.053.000.

    La somma soprariportata è dovuta una tantum per sanare la situazione pregressa. Attualmente infatti gli accessi non sono gravati da alcun onere in quanto la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa della facoltà di esonerare i passi carrai dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

    1. devono essere autodenunciati tutti gli accessi, non autorizzati con larghezza uguale o maggiore a m 2.00 e con le caratteristiche fisiche atte al passaggio di autoveicoli, sia che gli stessi si trovino in centro abitato o fuori centro abitato; Lo stesso vale per gli accessi preesistenti alla costruzione della strada provinciale oppure qualora la strada sia stata provincializzata successivamente alla costruzione dell’accesso (ad esempio ex strada comunale ora strada provinciale);
    2. chi è titolare di accessi su strade prese in consegna dalla Provincia dopo il 15 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 - art. 29 - comma 2) è tenuto a presentare il modello di autodenuncia ma non è tenuto al versamento dell’importo previsto dalla normativa su citata;
  • Strade prese in consegna dalla P.A.T. dopo il 15.2.1995:

    S.P. 201 di Malè; S.P. 109 di Borgo Valsugana; diramazione di Ranzo della S.P. 18 di Lamar e Vezzano; diramazione Varone della S.P. 36 delle Grazie; tratto della S.P. 9 Luserna - Vezzena che collega Luserna con la SS. 349 sul Passo Vezzena.

    Lo stesso vale anche per accessi, in centro abitato, autorizzati in data antecedente l’anno 1983.

    1. gli accessi a filo strada non delimitati (campo o piazzale) vanno comunque autodenunciati per tutta la loro lunghezza; nel caso di fondo coltivato con piante a filo strada che determinano un accesso per ogni filare, dovrà essere presentata l’autodenuncia per ogni accesso tra un filare e l’altro; in fase di verifica autorizzatoria si provvederà eventualmente a ridimensionare, caso per caso, numero e larghezza degli accessi;
    2. per gli accessi non ben definiti o delimitati (ad esempio prati incolti da anni) che presuppongono il passaggio solo a piedi, l’autodenuncia non è necessaria;
  • (...)"
  • "2. Chiunque alla data del 15 febbraio 1995 aveva e alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene in esercizio occupazioni od usi preesistenti di strade provinciali privi di autorizzazioni, di licenze o di concessioni previsti ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione) e non abbia già effettuato la denuncia ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è tenuto a presentare alla Provincia entro il 31 dicembre 1998 denuncia di tali occupazioni ed usi nonché effettuare il pagamento della somma di lire 100.000, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; parimenti è tenuto a pagare la predetta somma chi abbia effettuato l’autodenuncia ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge provinciale. n. 1 del 1995 e non abbia contestualmente effettuato il pagamento del canone o della somma ivi previsti. La predetta somma di lire 100.000 è comprensiva di tutte le utilizzazioni in atto da parte del medesimo soggetto.

    (...)

    4. L’articolo 29 della legge provinciale n. 1 del 1995 è abrogato";

  • si interroga la Giunta provinciale
    per sapere:

    1. quanti cittadini alla data del 31 dicembre 1997 hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 1 del 3 febbraio 1995 ovvero, autodenuncia e pagamento del canone o delle somme ivi previsti;
    2. qual è l’importo totale di cui al punto precedente;
    3. quali provvedimenti, rimborsi od altro, si intendono adottare al fine di eliminare la sperequazione tra i cittadini che hanno adempiuto, entro il 31 dicembre 1997, agli obblighi previsti dalla legge n.1 del 3 febbraio 1995 e quelli che adempiono seguendo la nuova normativa recentemente approvata dal Consiglio provinciale.

    A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

    Cons. Mauro DELLADIO