Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 7 marzo 1997
INTERROGAZIONE N.
- PERCHE I LOCALI
ACCESSORI COMPLEMENTARI
ALLE ABITAZIONI (CANTINE, SOFFITTE ECC.)
SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA? -
premesso che:
- lArt. 106 della Legge Provinciale n. 22 del 5
settembre 1991 recita:
"- Contributo di concessione -
- Il rilascio della concessione di cui allarticolo
82 è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o
dellimpegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e,
salvo i casi espressamente previsti dalla presente legge, alla corresponsione di un
contributo determinato dal sindaco e commisurato allincidenza delle spese di
urbanizzazione e al costo di costruzione.
- Lincidenza del contributo di concessione non
può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento del
costo medio della costruzione determinato ai sensi dellarticolo 108.
- Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli,
lincidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione
secondaria nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del complessivo
contributo di concessione
- Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria quelle previste dallarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
integrato dallarticolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- Il contributo è corrisposto al comune allatto
del rilascio della concessione."
- LArt. 82 - Interventi soggetti a concessione -
della sopracitata Legge stabilisce che:
- "Nel rispetto di quanto disposto
dallarticolo 77, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio, ivi compreso il sottosuolo, ad eccezione degli interventi elencati agli
articolo 83 e 84, è soggetta a concessione."
- in un qualsiasi regolamento comunale si può riscontrare
la seguente dicitura per il calcolo dei volumi e delle superfici:
"1. Al fine della determinazione del contributo
di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto
per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e
fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso allestradosso
dellultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il
sottotetto sia usufruibile. (...)"e per
il cambio di destinazione duso:
"1. Il cambio di destinazione duso,
qualora soggetto a concessione edilizia, comporta la corresponsione delleventuale
differenza fra il contributo per la categoria precedente e lattuale.
2. Non è ripetibile leventuale maggior
contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per luso
precedente.";
- i locali accessori e complementari alle abitazioni non
sono di fatto utilizzati a scopi abitativi e quindi non cè attinenza con la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (strade, fognatura, acquedotti,
illuminazione, ecc.) e tantomeno con opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole
ecc.);
- esistono diverse interpretazioni in tema di applicazione
del contributo di concessione che causano palesi discriminazioni e disparità di
trattamento fra cittadini dello stesso comune;
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
- a quale titolo i Comuni applicano gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria sul volume dei locali accessori complementari alle
abitazioni (cantine, soffitte, ecc.) di fatto non utilizzati a scopi abitativi;
- a quale titolo i Comuni applicano gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria sul volume dei locali accessori complementari alle
abitazioni (cantine, soffitte, ecc.) considerando che esiste lobbligatorietà di
pagare i relativi adeguamenti per cambio di destinazione duso;
- quali eventuali provvedimenti lAmministrazione
provinciale andrebbe ad assumere in caso di evidente disparità di interpretazione ed
applicazione del contributo di concessione fra strutture o locali uguali di proprietari
diversi.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO