Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 7 marzo 1997

INTERROGAZIONE N.

- PERCHE’ I LOCALI ACCESSORI COMPLEMENTARI
ALLE ABITAZIONI (CANTINE, SOFFITTE ECC.)
SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA? -

premesso che:

  • "- Contributo di concessione -
    1. Il rilascio della concessione di cui all’articolo 82 è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e, salvo i casi espressamente previsti dalla presente legge, alla corresponsione di un contributo determinato dal sindaco e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
    2. L’incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento del costo medio della costruzione determinato ai sensi dell’articolo 108.
    3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del complessivo contributo di concessione
    4. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
    5. Il contributo è corrisposto al comune all’atto del rilascio della concessione."
    1. "Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 77, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, ad eccezione degli interventi elencati agli articolo 83 e 84, è soggetta a concessione."
  • "1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. (...)"

    e per il cambio di destinazione d’uso:

    "1. Il cambio di destinazione d’uso, qualora soggetto a concessione edilizia, comporta la corresponsione dell’eventuale differenza fra il contributo per la categoria precedente e l’attuale.

    2. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l’uso precedente.";

  • si interroga la Giunta Provinciale
    per sapere:

    1. a quale titolo i Comuni applicano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sul volume dei locali accessori complementari alle abitazioni (cantine, soffitte, ecc.) di fatto non utilizzati a scopi abitativi;
    2. a quale titolo i Comuni applicano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sul volume dei locali accessori complementari alle abitazioni (cantine, soffitte, ecc.) considerando che esiste l’obbligatorietà di pagare i relativi adeguamenti per cambio di destinazione d’uso;
    3. quali eventuali provvedimenti l’Amministrazione provinciale andrebbe ad assumere in caso di evidente disparità di interpretazione ed applicazione del contributo di concessione fra strutture o locali uguali di proprietari diversi.

    A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

    Cons. Mauro DELLADIO