Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 24 ottobre 1997

PROPOSTA DI MOZIONE N.

- CANONE DI CONCESSIONE SU STRADE PROVINCIALI:
TASSA INIQUA DA RIDIMENSIONARE -

Premesso che:

  • 3. Chi non effettui denuncia entro i termini e secondo le modalità previste dal comma 2, è soggetto, oltre al pagamento del canone eventualmente per l’anno di riferimento, al pagamento di una somma pari a dieci volte l’importo del canone stabilito per l’anno in cui è irrogata la sanzione ovvero, ove il canone stesso non sia dovuto ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, del canone previsto per l’anno 1994.";
    1. accessi a fabbricati civile abitazione, tipo rurale o stazioni di servizio:

    fino a ml. 8 L. 249.000;
    superiore a ml. 8 L. 531.000;

    1. accessi di tipo industriale, commerciale, ecc.:

    fino a ml. 8 L. 531.000;
    superiore a ml. 8 L. 1.053.000.

    La somma soprariportata è dovuta una tantum per sanare la situazione pregressa. Attualmente infatti gli accessi non sono gravati da alcun onere in quanto la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa della facoltà di esonerare i passi carrai dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

    1. devono essere autodenunciati tutti gli accessi, non autorizzati con larghezza uguale o maggiore a m 2.00 e con le caratteristiche fisiche atte al passaggio di autoveicoli, sia che gli stessi si trovino in centro abitato o fuori centro abitato; Lo stesso vale per gli accessi preesistenti alla costruzione della strada provinciale oppure qualora la strada sia stata provincializzata successivamente alla costruzione dell’accesso (ad esempio ex strada comunale ora strada provinciale);
    2. chi è titolare di accessi su strade prese in consegna dalla Provincia dopo il 15 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 - art. 29 - comma 2) è tenuto a presentare il modello di autodenuncia ma non è tenuto al versamento dell’importo previsto dalla normativa su citata;
  • Strade prese in consegna dalla P.A.T. dopo il 15.2.1995:

    S.P. 201 di Malè; S.P. 109 di Borgo Valsugana; diramazione di Ranzo della S.P. 18 di Lamar e Vezzano; diramazione Varone della S.P. 36 delle Grazie; tratto della S.P. 9 Luserna - Vezzena che collega Luserna con la SS. 349 sul Passo Vezzena.

    Lo stesso vale anche per accessi, in centro abitato, autorizzati in data antecedente l’anno 1983.

    1. gli accessi a filo strada non delimitati (campo o piazzale) vanno comunque autodenunciati per tutta la loro lunghezza; nel caso di fondo coltivato con piante a filo strada che determinano un accesso per ogni filare, dovrà essere presentata l’autodenuncia per ogni accesso tra un filare e l’altro; in fase di verifica autorizzatoria si provvederà eventualmente a ridimensionare, caso per caso, numero e larghezza degli accessi;
    2. per gli accessi non ben definiti o delimitati (ad esempio prati incolti da anni) che presuppongono il passaggio solo a piedi, l’autodenuncia non è necessaria;
  • (...)"
  • Il Consiglio provinciale
    impegna la Giunta a:

    1. a rivedere i provvedimenti di cui alla premessa annullando le anomalie segnalate;
    2. a rivedere i criteri per il calcolo del canone per licenze e concessioni al fine di ridurre di 10.000 (diecimila) volte gli importi fissati una-tantum con delibera n.° 5713 di data 16 maggio 1996.

    Cons. Mauro DELLADIO