Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 25 novembre 1997
ORDINE DEL GIORNO
AI DISEGNI DI LEGGE N.168-169-170
- CANONE DI CONCESSIONE SU
STRADE PROVINCIALI:
TASSA INIQUA DA RIDIMENSIONARE -
Premesso che:
- lArt. 29 della L.P. n°1 del 3 febbraio 1995 ai
commi 2 e 3 prevede: "2. Chiunque al momento di entrata in vigore della presente
legge mantenga in esercizio occupazioni od usi preesistenti di strade provinciali privi di
autorizzazioni, di licenze o di concessioni previsti ai sensi del regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, è tenuto a presentare entro il 30 ottobre 1995 denuncia di tali
occupazioni ed usi alla Provincia e ad effettuare contestuale pagamento del canone, ove
dovuto, per il 1995 e di una somma pari a tre volte lammontare del canone previsto
per lanno 1994, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
3. Chi non effettui denuncia entro i termini e secondo
le modalità previste dal comma 2, è soggetto, oltre al pagamento del canone
eventualmente per lanno di riferimento, al pagamento di una somma pari a dieci volte
limporto del canone stabilito per lanno in cui è irrogata la sanzione ovvero,
ove il canone stesso non sia dovuto ai sensi dellarticolo 47, secondo comma, della
legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
del canone previsto per lanno 1994.";
- con la L.P. n° 2 del 3 febbraio 1997 il termine del 30
ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di
autorizzazione, licenza o concessione, previsto (...), è stato ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1997;
- la Provincia ed i Comuni hanno provveduto ad informare i
cittadini degli adempimenti in scadenza (31 dicembre 1997) tramite avvisi pubblici e
volantini;
- con circolare prot. n. 01/1462/97-C30 NS del 10 settembre
1997 il Servizio Viabilità Ufficio Gestione della Provincia Autonoma di Trento ha
disposto che:
"(...) La somma dovuta, stabilita con delibera
della Giunta Provinciale n. 5713 di data 16 maggio 1996 è la seguente:
- accessi a fabbricati civile abitazione, tipo rurale o
stazioni di servizio:
- misure allimbocco:
fino a ml. 8 L. 249.000;
superiore a ml. 8 L. 531.000;
- accessi di tipo industriale, commerciale, ecc.:
- misure allimbocco:
fino a ml. 8 L. 531.000;
superiore a ml. 8 L. 1.053.000.
La somma soprariportata è dovuta una tantum per
sanare la situazione pregressa. Attualmente infatti gli accessi non sono gravati da alcun
onere in quanto la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa della facoltà di esonerare
i passi carrai dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- devono essere autodenunciati tutti gli accessi, non
autorizzati con larghezza uguale o maggiore a m 2.00 e con le caratteristiche fisiche atte
al passaggio di autoveicoli, sia che gli stessi si trovino in centro abitato o fuori
centro abitato; Lo stesso vale per gli accessi preesistenti alla costruzione della strada
provinciale oppure qualora la strada sia stata provincializzata successivamente alla
costruzione dellaccesso (ad esempio ex strada comunale ora strada provinciale);
- chi è titolare di accessi su strade prese in consegna
dalla Provincia dopo il 15 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della L.P. 3 febbraio
1995, n. 1 - art. 29 - comma 2) è tenuto a presentare il modello di autodenuncia ma non
è tenuto al versamento dellimporto previsto dalla normativa su citata;
Strade prese in consegna dalla P.A.T. dopo il
15.2.1995:S.P. 201 di Malè; S.P. 109 di
Borgo Valsugana; diramazione di Ranzo della S.P. 18 di Lamar e Vezzano; diramazione Varone
della S.P. 36 delle Grazie; tratto della S.P. 9 Luserna - Vezzena che collega Luserna con
la SS. 349 sul Passo Vezzena.
Lo stesso vale anche per accessi, in centro abitato,
autorizzati in data antecedente lanno 1983.
- gli accessi a filo strada non delimitati (campo o
piazzale) vanno comunque autodenunciati per tutta la loro lunghezza; nel caso di fondo
coltivato con piante a filo strada che determinano un accesso per ogni filare, dovrà
essere presentata lautodenuncia per ogni accesso tra un filare e laltro; in
fase di verifica autorizzatoria si provvederà eventualmente a ridimensionare, caso per
caso, numero e larghezza degli accessi;
- per gli accessi non ben definiti o delimitati (ad
esempio prati incolti da anni) che presuppongono il passaggio solo a piedi,
lautodenuncia non è necessaria;
(...)"
- il rimando alla delibera n. 14546 del 31 dicembre 1994,
contenuto nella delibera di cui al punto precedente, con la quale sarebbero stati
approvati i criteri per il calcolo del canone per licenze e concessioni rilasciate ai
sensi dellart. 47 della L.P. 3 gennaio 1983, n.2 è sbagliato;
- le note esplicative riportano che: "CHIUNQUE,
SENZA AUTORIZZAZIONE, MANTENGA IN ESERCIZIO ACCESSI ALLE STRADE PROVINCIALI (COME AD
ESEMPIO: CANCELLI, PORTONI, PASSI CARRAI, PIAZZALI, STRADE PRIVATE E INTERPODERALI, ETC.),
E TENUTO A PRESENTARNE DENUNCIA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1997, alla
quale dovrà seguire il pagamento di una somma pari a 3 volte lammontare del canone
previsto per lanno 1994. (...) Lomissione di detta denuncia da parte dei
soggetti interessati comporterà a carico degli stessi lapplicazione di una sanzione
pari a 10 volte lammontare del canone (da un minimo di L. 830.000.= ad un massimo di
L. 3.150.000.=).";
- i modelli di autocertificazione non sono facili nella
compilazione pertanto i soggetti interessati dovranno rivolgersi ad un tecnico di fiducia
con un notevole costo aggiuntivo;
- gli uffici competenti della Provincia di Trento sono in
possesso della maggior parte di informazioni attinenti gli accessi e le concessioni
relativi alle strade provinciali. Se in alcuni casi ciò non fosse vero la Provincia
potrebbe utilizzare il proprio patrimonio umano e tecnologico per fare i rilievi
necessari;
- esiste nelle prescrizioni-descrizioni della Provincia di
Trento molta confusione nellutilizzo dei termini tecnici per identificare le
situazioni da autodenuncia. A sostegno di ciò i numerosi articoli comparsi sulla stampa
locale da parte di tecnici e rappresentanti delle associazioni di categoria;
- si obbliga il cittadino interessato a pagare il balzello
anche se la strada non è intavolata alla Provincia autonoma di Trento. Imposizione da
considerarsi un abuso perché la P.A.T. non è ancora il legittimo proprietario;
- cittadini che si sono visti espropriare dei terreni dalla
Provincia di Trento sono ulteriormente beffati: la prima volta con lesproprio, la
seconda con il pagamento del tecnico per i rilievi, la terza con il tempo perso per
svolgere la pratica e la quarta con il pagamento dellodiosa ulteriore e
inconcepibile "tassa";
- numerose sono le tasse ed i balzelli che colpiscono il
cittadino italiano: Europa, IVA, ICIAP, ICI, ILOR, IRAP, ecc.. Manca ancora la
tassa sullaria che respiriamo. Non ci meravigliamo se il contribuente si allontana
sempre più dalle Istituzioni;
Il Consiglio provinciale
impegna la Giunta a:
- a rivedere i provvedimenti di cui alla premessa
annullando le anomalie segnalate;
- a rivedere i criteri per il calcolo del canone per
licenze e concessioni al fine di ridurre di 10.000 (diecimila) volte gli importi fissati
una-tantum con delibera n.° 5713 di data 16 maggio 1996.
Cons. Mauro DELLADIO