Al Presidente del
Consiglio provinciale
Dott. Mario Cristofolini
Palazzo Trentini
Trento, 12 novembre 2001
INTERROGAZIONE N.
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE IN TRENTINO.
ESTENDIAMO I BENEFICI PREVISTI CON LEGGE
Premesso che:
- prima dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 22 marzo 2001, che con il comma 4 dell’articolo 22 ha sostituito la lettera b) del comma 2 dell’Art. 71 bis della legge provinciale n. 21 del 4 agosto 1986, era previsto che:
“1. al fine di favorire lo sviluppo di attività di commercializzazione svolte da operatori turistici associati la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di iniziative finalizzate alla commercializzazione dell’offerta turistica interessante l’intera provincia o parte di essa.
2. i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai seguenti soggetti che esplichino attività di commercializzazione turistica:
a) cooperative, consorzi e società di operatori turistici operanti a livello provinciale, dotate di una adeguata struttura organizzativa e tecnica;
b) cooperative, società e consorzi di operatori turistici, dotati di un adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che gli stessi rappresentino la maggioranza dei posti letto alberghieri del proprio comune o ambito turistico delimitato ai sensi dell’articolo 25 e comunque non meno di 1.000 posti letto alberghieri e 15 soci. Per assicurare un’adeguata commercializzazione delle aree turistiche non ricompresse nei predetti ambiti, limiti inferiori potranno essere stabiliti con provvedimento della giunta provinciale.”;
- l’articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 22 marzo 2001 ha sostituito la lettera b) del comma 2 del sopraccitato articolo prevedendo che:
“b) cooperative, società e consorzi di operatori turistici, dotati di un’adeguata struttura organizzativa e tecnica, che risultino rappresentativi con riferimento ai parametri oggettivi e alla relativa soglia stabilita dalla Giunta provinciale”;
- incentivando le iniziative che favoriscono la permanenza umana sul territorio, in baita od in altre strutture restaurate e non, soprattutto nelle eterogenee periferie del Trentino, si ottiene, conseguentemente, un paesaggio “curato” e presidiato che rende l’immagine turistica della provincia più appetibile per richiamare nuovi ospiti che richiedono vacanze diversificate;
- in Trentino esistono eccezionali formule di offerta turistica rurale che meritano attenzione sia in termini pubblicitari che finanziari;
- data l’importanza per la promozione e la commercializzazione dell’immagine turistica del Trentino, si auspica che la delibera di giunta con la quale, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 3 del 2001, verranno fissati per le cooperative, società e consorzi di operatori turistici i nuovi parametri, sia più flessibile e meno rigida in termini di requisiti, ovvero di maggioranza dei posti letto alberghieri del proprio comune o ambito turistico e numero di soci;
si interroga il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. quando è prevista la delibera di cui all’art. 22 della L.P. n. 3 del 2001;
2. quali sono i nuovi criteri e, se non sono stati ancora stabiliti, qual è l’orientamento per poter beneficiare del contributo per lo sviluppo di attività di commercializzazione svolta dagli operatori turistici associati;
3. se non ritiene di adottare criteri meno rigidi di quelli previsti nell’abrogata lettera b) del comma 2 dell’Art. 71 bis consentendo così una maggiore flessibilità e dinamicità dell’azione della commercializzazione svolta dagli operatori turistici;
4. quali cooperative, società e consorzi di operatori turistici sono stati considerati in provincia di Trento nella corresponsione del contributi previsti dall’Art. 71 bis, comma 2, lettera b negli anni 2000 e 2001 ed i rispettivi finanziamenti.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.