DELLADIO:
Grazie, signor Presidente, egregi colleghi. Il mio intervento sarà breve, a sostegno della mozione presentata dal collega Casagranda. Cercherò di analizzare questo specifico problema sotto diversi aspetti: innanzitutto, chi dovrebbe autorizzare tali costruzioni all'interno dell'ambiente naturale, l'opportunità di semplificare le leggi relative all'argomento, e cercherò anche di verificare o porre all'attenzione dei colleghi chi utilizza queste strutture adibite all'attività venatoria.Noi riteniamo che le strutture in uso di caccia, per l'attività venatoria, dovrebbero essere concesse, autorizzate, esclusivamente dal Sindaco del luogo interessato, perché riteniamo che gli amministratori, e in questo caso il Sindaco, siano le persone che meglio conoscono la situazione locale e il territorio amministrativo competente. Inoltre, ritengo che le leggi attuali siano abbastanza difficili da interpretare. Io personalmente ho cercato, per documentarmi su questo argomento, fra le leggi in tema di urbanistica, la legge sulla caccia, argomenti che mi chiarissero la situazione. Attualmente non ho trovato una specifica norma per le costruzioni provvisorie adibite ad uso di caccia.
Ho consultato la legge provinciale numero 22 del 1991, articoli 93 e 145 ed altri, in tema di urbanistica, e sono arrivato alla conclusione che tutta la normativa è rimessa all'interpretazione degli impiegati o degli amministratori degli enti interessati. Ritengo che impiegati e amministratori ligi al dovere, interpretino la legge in maniera restrittiva, per non avere problemi loro, per essere in regola. Però ritengo anche che non si accorgono che la normativa, così come è impostata, causa delle grossissime difficoltà ai cittadini, o a determinati cittadini che in questo caso specifico esercitano il diritto di caccia. Il sistema così come è impostato fa andare il cittadino da un ufficio all'altro. Le pratiche di autorizzazione passano tramite la Commissione edilizia comunale, la Commissione tutela del paesaggio comprensoriale. La conseguenza di tale sistema e di tale impostazione, fa sì che ci sia un obbligo di presentazione di progetti e documentazione varia, e conseguentemente tempi lunghi per le autorizzazioni e costi, eventualmente, per produrre tale documentazione. Secondo noi, gli obiettivi di un buon legislatore devono essere intesi a semplificare le norme. Bisognerebbe avere una maggiore chiarezza nella stesura delle leggi, per evitare dubbie interpretazioni. In poche parole bisogna lasciar vivere il cittadino.
Un altro punto di vista, che ho espresso in precedenza, è quello che i capanni permettono l'attività venatoria alle persone, o a gran parte delle persone che hanno problemi di spostamento sul territorio. Persone che hanno una certa età, pensionati, che trovano nella caccia magari l'unico passatempo e l'unica attività ludica della loro vita. Non sono sicuramente queste persone che distruggono la natura, perché il maggior tempo lo passano in contemplazione, osservando il panorama e la selvaggina che passa. Voteremo a favore di questa mozione anche perché non si chiede di costruire villette o baite, io penso che per tali costruzioni si debba sicuramente seguire la normativa vigente. Gli appostamenti solo ed esclusivamente usati per attività venatoria, dovranno sottostare a chiare norme di costruzione. A mio parere non devono essere in muratura, per esempio, ma devono essere in legno, secondo schemi, dimensioni e colore ben definiti.
Deve essere chiaro che non siamo favorevoli - personalmente non lo sono - agli appostamenti selvaggi che crescono come i funghi, uno ogni dieci metri: è necessario invece che le autorizzazioni o l'allocazione degli appostamenti vada fatta con criterio e con raziocinio. Gli appostamenti non devono essere enormi, non devono essere delle baite, come ho detto, o delle case con tutti i confort, ma devono essere appostamenti temporanei ed inseriti bene nell'ambiente circostante.
Un'ultima considerazione è relativa alla legge nazionale numero 47 del 1985, dove al capo secondo recita in tema di snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie. All'articolo 25, dove si parla di semplificazione delle procedure, si dice: "le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanano norme che definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione e il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia". Prima, il collega Casagranda ha ricordato la legge 157 del 1992, la legge sulla caccia, dove recita che gli appostamenti per la caccia non sono strutture fisse. Pertanto io dico che bisogna proprio regolamentare, bisogna chiarire e specificare le dimensioni, i tipi e gli schemi delle costruzioni, quelle soggette ad autorizzazione della Commissione tutela del paesaggio comprensoriale, e quelle soggette solamente all'autorizzazione del Sindaco del Comune interessato. Grazie.
(...)
Disegno di legge n. 18, "Abrogazione di norme finanziarie della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 e legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 in materia di canoni per licenze e concessioni sulle strade provinciali".
DELLADIO: Grazie, signor Presidente, egregi e distinti colleghi. In data 27 luglio 1994, su tale argomento, ho presentato un'interrogazione all'Assessore Zanoni, riguardo appunto i diritti di caccia in località Malgazza e in territorio catastale di Bresimo. Diritti di caccia rivendicati sia dal comune di Bresimo che dal comune di Livo, e dobbiamo tener presente che il territorio in esame appartiene all'Asuc di Preghena, frazione di Livo. Nell'interrogazione chiedevo su quali documenti la Giunta si basava, per affidare ai cacciatori di Livo i diritti di caccia sulla Malgazza, e quali erano gli intendimenti della Giunta al riguardo. Nella risposta l'Assessore riferiva che era volontà dell'esecutivo adottare quanto prima un provvedimento definitivo, seguendo una certa logica, che era quella di verificare il diritto di proprietà del territorio, la dimostrazione dell'esercizio effettivo su quel territorio dell'attività venatoria, tenendo conto che il nuovo assetto riservistico deve essere delimitato da confini naturali, per consentire un'attività di caccia esente da problemi di contenzioso, ricercando un'unitarietà geografica delle riserve, procedendo nel senso dell'aggregazione piuttosto che in quello della disarticolazione.
Questa è stata la risposta dell'Assessore al riguardo: l'esposizione così espressa ci trova perfettamente d'accordo, bisogna verificare l'esistenza storica dei diritti e se possibile accorpare i territori anziché dividerli. Nella risposta dell'Assessore troviamo un'altra considerazione, che leggo: "variazioni possono essere deliberate solo dopo un attenta e prudente verifica degli elementi che depongono a favore delle stesse e che risultano essere la ragionevole previsione che il nuovo regime che si intende instaurare sani situazioni di ingiustizia storica o comunque non in sintonia con i criteri che il legislatore regionale ha posto alla base della legge numero 30 del 1964, per la totalità del territorio provinciale. Si vogliono sanare situazioni di ingiustizia storica, situazioni che all'atto della stesura appunto della legge regionale numero 30 del 1964 non hanno tenuto conto di specifiche realtà locali presenti sul territorio Trentino".
Io rilevo, al riguardo, delle contraddizioni nella risposta dell'assessore all'interrogazione numero 322, e contraddizioni contenute nella delibera di Giunta numero 10.696 del 1994, quella di cui si chiede l'annullamento. L'esempio più eclatante è che si dice che si vuole unire il territorio, nel senso di aggregare i territori, e invece si prende un provvedimento che divide di fatto il territorio. Sicuramente avrei preferito una risposta più seria e concreta del tipo: "abbiamo consultato i documenti e perciò, storicamente, ci sono le ragioni per affidare il territorio a Livo". Perché ho chiesto copia dei documenti? Perché ritengo che se ci sono atti storici che dimostrano dei diritti bisogna - e secondo me c'è anche l'obbligo - tenerne conto. Nel caso specifico della Malgazza, alcuni censiti di Bresimo mi hanno riferito che tali documenti, nel passato, sono stati rubati, trafugati. Pertanto, per questo motivo, ho voluto vedere su quali basi la Giunta ha deliberato. A seguito dell'interrogazione, a seguito della mia richiesta, alcuni documenti, alcune copie dei documenti, tramite l'assessorato, mi sono stati consegnati, e permettetemi una valutazione, una considerazione: mi auguro che tali incartamenti siano veri e non falsi. Vi porto l'esempio- l'ho già riportato in questa sede tempo fa, sempre sul tema di caccia - come i documenti antichi, diciamo, attinenti alla Magnifica comunità di Fiemme, dove degli storici, degli studiosi hanno certificato che uno dei due patti Ghebardini nel caso specifico è apocrifo, era stato fatto a suo tempo dai giureconsulti del Principe vescovo di Trento, avevano contraffatto questo documento per creare confusione all'interno della popolazione e nei rapporti tra il Principe vescovo e la comunità locale, proprio per portare dei benefici all'istituzione superiore.
Dico questo perché? Perché questi documenti che mi sono stati consegnati sono copie, probabilmente sono delle traduzioni di documenti originali del Tribunale amministrativo imperiale di Vienna. Spero che nella raccolta degli atti in mano alla Giunta ci siano anche gli originali scritti in tedesco, assieme alle traduzioni. Effettivamente, analizzando i documenti pervenutimi dall'assessorato, trovo conferma che il territorio in oggetto è sempre stato del comune di Preghena. Ho constatato anche che il comune di Preghena ha sempre riscosso le tasse, le cosiddette steore del tempo su tale territorio e che, in poche parole, il problema nasce già nel 1858 quando viene assunto il nuovo catasto in Provincia, sul territorio provinciale. In quell'anno, il territorio della Malgazza, come competenza amministrativa e conseguentemente anche dell'esercizio della caccia, fu inserito nel comune catastale di Bresimo.
In conclusione, ho rilevato questo: che dall'atto storico sembrerebbe che la competenza sul territorio della Malgazza, in tema di caccia, spetti alla frazione di Preghena, però non possiamo dimenticare che anche i cittadini di Bresimo hanno esercitato tale diritto sullo stesso territorio. Dal lato territoriale, invece, è da considerare che è logico assegnare la zona della Malgazza al comune di Bresimo, seguendo innanzitutto le indicazioni della legge nazionale, la 157, ed anche secondo il punto di vista della ricostituzione delle riserve comunali di diritto. Io mi sento di appoggiare una proposta, cioè di insistere, da parte dell'esecutivo provinciale, affinché i cacciatori delle due riserve trovino un'intesa per cacciare insieme, stimolando l'avvicinamento e non il contrasto e l'allontanamento, puntando su ambiti omogenei a livello di valle, come appunto la legge quadro nazionale, la 157 indica di perseguire. Le voglio ricordare, analizzando i documenti antichi, quanto scritto già nel 1899, quando l'Imperial regio luogotenenza invitava di avviare con i comuni interessati delle trattative, onde raggiungere in proposito un'amichevole componimento.
Già allora pensavano che la soluzione migliore sarebbe stata quella di aggregare, di far andare d'accordo, le parti contendenti. Pertanto io chiedo al proponente, consigliere Gasperotti, la votazione, se possibile, per punti separati del dispositivo. Per il comma 1 esprimiamo il giudizio favorevole, perché non è con una delibera di questo tipo che si risolvono i problemi e si limano eventualmente divergenze tra i cittadini di diverso comune anzi, secondo me, si acuiscono, perché si va contro l'attuale legge provinciale, la 24, che stabilisce che le riserve di diritto sono individuate dalla famosa legge del 1964, la numero 30, e che possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno cinquemila ettari, perciò si va contro l'articolo 14, comma 3, della legge 24 del 1991. La delibera, a mio giudizio, è illegittima perché se esistono delle regole vanno rispettate fino in fondo, se sbagliate bisogna cercare di modificarle.
Per quanto riguarda il comma 2 del dispositivo, do un voto di astensione, perché dovrebbero essere le popolazioni residenti, le popolazioni interessate e che vivono su quel territorio, che conoscono perfettamente il proprio ambito, a definire le zone di protezione e di ripopolamento. Grazie.