SEDUTA 4 OTTOBRE 1994

Proposta di mozione n. 25, sull’adeguamento della legge sull’agricoltura di montagna ai principi contenuti nella legge 31.01.1994, n.97.

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi e distinti colleghi, la legge nazionale 97 del 31 gennaio del 1994, che parla appunto di "Nuove disposizioni per le zone montane", è una legge nata sicuramente con gli obiettivi di incentivare lo sviluppo delle zone montane anche a seguito dei regolamenti comunitari, per esempio il 2078, il 2079, il 2080 del 1992, e secondo me è utile ricordare i contenuti di questi regolamenti.

Per esempio, nel 2079 del 1992 si predispongono degli aiuti al prepensionamento, fornendo un reddito agli agricoltori anziani nel momento in cui cessino l'attività; si favorisce il cambio d'uso delle superfici agricole, quando non esiste più un'efficienza economica; si favoriscono subentri che migliorino l'efficienza economica delle aziende rimaste, ampliando le aziende territorialmente.

Il regolamento 2078 del 1992 sensibilizza alla formazione degli agricoltori verso una produzione agricola ecologica, promovendo metodi di produzione non inquinanti, in direzione di una tutela dell'ambiente. Si favoriscono i boschi, per abbandonare la densità elevata di allevamento bovino ed ovino; si favorisce la riconversione di seminativi in pascoli estensivi. Nel 2080 del 1992, invece, si favorisce l'imboschimento dei terreni agricoli, con specie a rapido accrescimento, anche per lottare contro l'effetto serra ed assorbire l'anidride carbonica. Non solo, ma tutte queste misure sono in direzione di attuare l'articolo 44 della Costituzione, il quale dice: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane".

Sicuramente esiste una minaccia, quella dello spopolamento, dell'abbandono del territorio e il conseguente depauperamento dello stesso, con un impoverimento delle comunità presenti. Perciò c'è una involuzione, con il pericolo di una perdita di identità. Noi sappiamo, ed è stato ribadito in tante sedi, in molte occasioni, che gli operatori agricoli sono presidi territoriali alla salvaguardia del territorio, con costo zero o costo minimo. Diciamo che spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalle leggi e gli interventi speciali sul territorio, basti pensare alla legge 142 del 1990. Perciò alle comunità montane spettano compiti di gestione. Ha ricordato bene l'assessore: bisognerà provvedere a legiferare su questo tema a livello regionale - dato che la competenza è regionale - ed in maniera veloce e rapida. La legge 97, richiamata ed alla quale ci dobbiamo adeguare, prevede delle disposizioni atte alla conservazione dell'integrità dell'azienda, a favore degli eredi che svolgono attività agricola, perciò evita la frantumazione della proprietà. Prevede anche che ci sia uno sviluppo economico, parificando i territori montani alle zone depresse; stimola l'opera per una tutela del territorio, considerando il riassetto idrogeologico, in modo da conservare anche il paesaggio rurale. Adotta forme di riconoscimento e tutela dei prodotti tipici; predispone misure che stimolano l'occupazione ed incentiva anche un altro settore importante, uno sviluppo dei trasporti e viabilità locale.

Per realizzare tutto ciò, è istituito anche un fondo nazionale per la montagna, nel quale convergono i trasferimenti comunitari dello Stato e degli enti pubblici. Sicuramente la Provincia autonoma di Trento dovrà disciplinare con propria legge i criteri per la distribuzione dei fondi, dopo aver istituito propri fondi regionali o provinciali per la montagna. E' auspicabile comunque che non succeda come per il recepimento della 81, quella per l'elezione diretta del sindaco, che è entrata in quest'aula e ne deve ancora uscire, deve essere ancora licenziata.

Ribadisco ancora il concetto che è assurdo pagare avvocati, nel caso specifico l'avvocato Falcon di Padova, perché difenda la Provincia o la Regione di fronte alla Corte costituzionale, a causa di ricorsi presentati dal Governo per illegittimità delle norme regionali. Questo a causa della nostra o della passata inefficienza dell'esecutivo e del parlamento regionale, o provinciale. Voglio ricordare alcuni tempi tecnici di recepimento della legge sulla montagna.

La legge in questione sulle zone montane è stata pubblicata il 9 febbraio del 1994 sulla Gazzetta Ufficiale. A seguito del decreto, sempre richiamato, il 266 del 1992, bisognava entro sei mesi estendere e produrre la legge; il Consiglio dei ministri, nei seguenti novanta giorni, poteva proporre o può proporre l'impugnazione dell'inadeguamento e rimangono ancora altri venti giorni, entro i quali deve essere notificata l'impugnazione e deve essere depositata alla Corte costituzionale.

Devo dare atto, comunque, alla Giunta che ha già provveduto parzialmente in questa direzione, come la Provincia di Bolzano ha definito i Comuni montani trentini, quelli con meno di mille abitanti e con meno di cinquecento abitanti, a seguito dell'articolo 16 della legge nazionale 97 del 1994. Nel tal articolo si propongono semplificazioni fiscali, che dopo magari andremo brevemente ad analizzare. Nella legge nazionale 97, ci sono altri temi importanti da recepire. In tema di caccia per esempio, l'articolo 8 prevede che la pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia - e richiama l'articolo 14 della legge 157 - venga affidata..., le Regioni devono acquisire il parere delle comunità montane interessate.

Altro argomento che ho richiamato poc'anzi è quello riguardo alle novità per il sistema fiscale, dove ci sono delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali. Per esempio, la prima novità è quella che la determinazione del reddito di impresa per pubblici esercizi con volume d'affari, ai fini d'Iva, inferiore ai sessanta milioni, può venire sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso, le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale. Questa sicuramente è una cosa molto importante per le nostre aziende, che dopo andrò ulteriormente a chiarire. Un altro aspetto è quello dell'energia elettrica prodotta nei territori montani da gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza elettrica inferiore ai trenta chilowatt, che è esente dalla relativa imposta erariale di consumo. Questi sono tutti provvedimenti che bisognerà recepire quanto prima, il più presto possibile, per non arrivare in ritardo rispetto alle altre zone d'Italia.

Un'ultima considerazione è quella che sarebbe opportuno far confluire in un testo unico le leggi esistenti, per esempio la 48 del 1978, la 14 del 1992 e questo recepimento ultimo della 97 a livello nazionale. Dicevo prima che le nostre zone hanno bisogno, oppure vedono con favore, l'introduzione di queste norme, di queste facilitazioni, proprio per un fatto di sopravvivenza. In questo modo si mantiene la vita nei paesi, che altrimenti corrono il rischio di spopolarsi, di morire. Sappiamo che il bar, il negozio, la rivendita del pane, la cooperativa, sono elementi di aggregazione sociale molto importanti e hanno una valenza sociale notevole. Cattivi esempi li abbiamo già visti: la chiusura del negozietto a gestione familiare nel paese di Faedo, la chiusura della famiglia cooperativa a Lomaso e tanti altri, che sono danni enormi per la collettività, perché ci sono perdite di posti di lavoro, non solo, ma è una mancanza di un servizio per gli abitanti, soprattutto per gli anziani, per le casalinghe che non si possono spostare perché non hanno mezzi, o i servizi pubblici sono inadeguati. Allo stato attuale, solo la messa domenicale tante volte aggrega ed unisce la comunità dei paesini.

In conclusione, noi siamo favorevoli al recepimento del dispositivo e della mozione, eventualmente con delle modifiche che il consigliere Divina esporrà adesso. Grazie.