DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, una prima premessa da fare è innanzitutto che il personale dei gruppi è composto di persone preparate, poiché noi abbiamo dei collaboratori validi, intelligenti e sempre disponibili, persone alle quali deve andare la nostra stima e riconoscimento. Io affronterò largomento sperando che non me ne vogliano, non farò ostruzionismo, ma cercherò di fare alcune considerazioni di natura giuridica e pratica poiché ho approfondito largomento acquisendo della documentazione e valutando le varie interpretazioni che provenivano dai vari partiti. Per quanto riguarda la documentazione ho recuperato il parere legale richiamato pocanzi dal consigliere Pinter, dove il Consiglio della Provincia autonoma di Trento aveva chiesto dei pareri allo studio legale Roversi Monaco con sede a Bologna. Si chiedeva, in tale missiva, un approfondimento, attraverso unapposita consulenza del tema relativo al personale dei gruppi consiliari. Riporto parte delle domande rivolte a questo studio legale. Il regolamento organico del Consiglio provinciale prevede allarticolo 9 i criteri per lassegnazione del personale ai gruppi consiliari. In sintesi, sono i seguenti: in via preferenziale si procede allutilizzo di personale di ruolo del Consiglio provinciale - che corrisponde allarticolo 9 comma 2 - o in subordine attraverso lassegnazione di personale comandato da enti pubblici. Secondo punto: qualora il suddetto personale non risulti sufficiente, i gruppi procedono ad assumere essi direttamente, o con contratto privatistico, personale esterno con diritto al rimborso degli onori sostenuti a carico del bilancio del Consiglio, in questo caso articolo 9 comma 2 lettera b). Si scrive ancora: di fatto i gruppi hanno sempre preferito utilizzare personale assunto direttamente, perché esso meglio garantisce la sussistenza del rapporto fiduciario connaturato alle loro funzioni nellambito del Consiglio.
Recuperando il parere legale troviamo alcune affermazioni che è bene ricordare e leggere in aula. "Il gruppo consiliare - recita il testo del parere legale - è un soggetto pubblico. In particolare e certamente è un soggetto pubblico quando attiva un rapporto come quello di lavoro, utilizzando denaro pubblico che gli viene assegnato proprio per quel fine, e per svolgere unattività cui si dovrebbe provvedere prioritariamente avvalendosi di dipendenti pubblici, di ruolo o comandati". Unaltra affermazione dice che "la naturale propensione del personale dei gruppi con contratto a termine a vedersi riconosciuta la possibilità di ottenere la collocazione in ruolo sulla base di norme in qualche misura speciali non trova i validi argomenti di sostegno che invece lattuale assetto della disciplina in essere presso il Consiglio della Provincia di Trento indubbiamente offre. E ben noto che la connotazione pubblicistica non esclude necessariamente lutilizzazione di strumenti privatistici, quando gli stessi si rivelino più idonei al conseguimento del fine istituzionale. La regola vuole che un soggetto pubblico dia vita ad un rapporto di impiego pubblico, ma le esigenze di autonomia da un lato e di raccordo fiduciario con i responsabili del gruppo dallaltro, giustificano la presenza di norme che legittimano il ricorso al rapporto di impiego privato. Appare alquanto legittimo il ricorso allo strumento privatistico, anche sulla base di un rapporto diretto tra Capigruppo e dipendente". Inoltre, si fa riferimento anche al discorso regolamento: "è semmai il fatto che tale scelta - rapporto di tipo privatistico, appunto - sia contenuta in un regolamento, anziché in una legge, che deve essere valutato con grande attenzione, alla luce di quanto dispone larticolo 2 della legge 29 marzo 1983 numero 93". Proprio la legge ricorda che sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nellambito di competenza, con legge regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo lordinamento dei singoli enti o tipo di enti. E questo riguarda il rapporto di pubblico impiego. Un altro passo a mio avviso importante è che il dato che non può non suscitare perplessità riguarda il fatto che larticolo 9, secondo comma, lettera b), è una norma regolamentare e non di legge. E per finire, la difficoltà risiede proprio nellimpossibilità che la rimozione o la disapplicazione dellarticolo 9, secondo comma, lettera b), del regolamento, porti direttamente alla nomina in ruolo dei dipendenti a contratto. Concludendo, questo parere legale dice che la scelta che si prospetta come la più opportuna è data dallemanazione di una legge provinciale che ribadisca in via generale, anche per il personale a servizio dei gruppi, il principio della pubblicità del rapporto dimpiego e detti regole transitorie per limmissione in ruolo degli addetti attualmente in servizio con contratto privatistico.
Ho fatto delle riflessioni, a seguito di questa lettura, e sono arrivato a delle considerazioni e definizioni. A mio modesto parere non ci sono dubbi che la prima considerazione emersa è che i gruppi sono soggetti pubblici e sono favorevole anche a disciplinare con regolamento la tematica, perché passi allanalisi dellaula, e non occorra il visto legislativo romano. E anche vero che esistono leggi nazionali che dicono lopposto, però, e ho ricordato prima la legge nazionale numero 93 del 1983, ma è anche vero che tale legge disciplina il pubblico impiego. Secondo me il problema non è "legge sì" o "legge no", ma se vogliamo mantenere in essere il rapporto privatistico con i collaboratori dei gruppi. A mio avviso non si può smantellare questo rapporto fiduciario tra i consiglieri e i collaboratori operanti nei gruppi, e questo è verificato dalla sentenza del TAR emessa nel 1993, la numero 345, a seguito appunto del ricorso del personale dei gruppi contro la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio e i Presidenti dei vari gruppi consiliari di allora. Cosa voleva ottenere questo ricorso? Laccertamento e la declaratoria della sussistenza in capo ai ricorrenti, fin dalla data di assunzione, di un rapporto pubblico di impiego a tempo indeterminato con la Provincia autonoma di Trento, a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali. In tale atto, secondo me, è opportuno leggere due passi: "Lattività demandata ai singoli dipendenti dei gruppi consiliari in parola, chiaramente caratterizzata dalla natura fiduciaria del rapporto di volta in volta instaurato, va fatta normalmente rientrare tra le attività di segreteria e di consulenza, e non può mai in alcun modo ricollegarsi alladozione finale di alcun atto di carattere autoritativo. Non pare dubbio che essi - ci si riferisce ai gruppi - attraverso il proprio apparato interno, non possono effettuare che unattività del tutto autonoma di carattere strettamente privatistico, in relazione alla quale non si renderebbe in alcun modo necessaria lacquisizione di personale con rapporto di pubblico impiego: appare perciò giustificata la disciplina normativa relativa allinstaurazione, per tale personale, di soli rapporti di lavoro di diritto privato. Ne consegue che va escluso che il rapporto di lavoro intercorrente con il gruppo consiliare provinciale possa essere considerato come di pubblico impiego non di ruolo con la Provincia autonoma. Il Collegio ritiene peraltro opportuno raggiungere che le conclusioni di cui sopra non implicano affatto che la Provincia autonoma non possa assumere liniziativa, in sede legislativa, di introdurre nellordinamento nuove disposizioni atte a consentire anche al personale dei gruppi consiliari, in analogia a quanto previsto per altro personale in posizione in qualche modo assimilabile, di transitare nei ruoli dei dipendenti della Provincia, sia pure attraverso lespletamento di adeguate prove concorsuali. Di fatto esistono concorsi nella pubblica amministrazione, e nessuno è contrario a che il personale dei gruppi partecipi a tali concorsi.
La conclusione di questa prima parte del mio ragionamento è che la situazione attuale permette unampia scelta dei collaboratori per i gruppi: si può pescare nel personale di ruolo della Provincia autonoma di Trento, si può scegliere tra il personale comandato dagli enti pubblici, ed in più si può assumere personale con contratto di diritto privatistico. In questa situazione il sistema privato integra quello pubblicistico, ed è opportuno fare anche riferimento alla normativa parlamentare, al regime parlamentare adottato dalle camere del Parlamento, dove si fa riferimento a comandi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a distacchi di dipendenti dal settore privato. Accanto ai comandi e ai distacchi è stata poi istituita la figura dellassistente parlamentare, poiché a ciascun parlamentare è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un collaboratore esterno. Pertanto io sono contrario ad eliminare il rapporto privato, come proposto dagli emendamenti: secondo me il sistema attuale va bene così, e i pregi sono maggiori dei difetti. Probabilmente sarò uno dei pochi che si esprimerà in tal senso, ma secondo me ci vuole coerenza fino in fondo. Fino adesso si è parlato sempre di sanatoria, e condivido laffermazione del collega Pinter, quando dice che è un termine improprio, con cui si vuole, sebbene con concorsi interni, eliminare di fatto il rapporto privatistico. Se noi facciamo questo, tra dieci anni, forse anche prima, sarà ancora la stessa cosa ed avremo lo stesso problema.
Andando ad analizzare la delibera proposta dallUfficio di Presidenza e gli emendamenti presentati, si possono fare alcune considerazioni, premesso anche che io condivido la delibera dellUfficio di Presidenza. Il rimborso delle spese legali mi trova consenziente, parificando così lopportunità data ai componenti della Giunta provinciale. Se andiamo a vedere gli articoli, allarticolo 4 abroghiamo i commi 5, 6 ed 8 del punto 5, cioè eliminiamo di fatto la vecchia rendicontazione, eliminiamo la dichiarazione secondo il modello che era allegato al regolamento, e il bilancio finanziario consuntivo. Allarticolo 5 troviamo che i beni acquistati dai gruppi consiliari siano inseriti nellinventario dei beni assegnati ai gruppi, ed in un secondo tempo riconsegnati al Presidente del Consiglio. Allarticolo 6 e allarticolo 7 troviamo gli emendamenti Grandi, il primo emendamento Grandi, e poi lemendamento Grandi più la consigliere Chiodi e il consigliere Tretter. Ho detto prima che va bene larticolo proposto dallUfficio di Presidenza, proprio perché viene riproposto, in forma più ordinata, quanto già esistente, e cioè che per la dotazione del personale dei gruppi si faccia riferimento al personale di ruolo della Provincia, al personale comandato dalla Giunta o da enti pubblici, e al personale con contratto privato. Larticolo viene abrogato dallemendamento Grandi, dove si rimborsa ai gruppi consiliari quanto direttamente corrisposto al fine di disporre della dotazione di personale ricorrendo a contratto privato. Gli altri articoli proposti dallUfficio di Presidenza riguardano la rendicontazione con la nuova procedura, verificata dal collegio dei revisori dei conti, e questo secondo me è ottimale per evitare anche problemi futuri.
E opportuno che io faccia alcune considerazioni anche sugli emendamenti presentati agli articoli 6 e 7 dellallegato. Il primo emendamento è firmato solamente da Grandi, e rende esclusivamente pubblico il rapporto di lavoro del personale dei gruppi. E opportuno ricordare i commi 2 e 3 di questa proposta. Il comma 2 recita: "Il personale occorrente per il funzionamento dei gruppi è scelto esclusivamente tra i dipendenti pubblici appartenenti al ruolo del personale del Consiglio provinciale, al ruolo del personale della Provincia o comandati da altri enti pubblici". Al comma 3 cè il divieto: "E vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi che configuri linstaurazione con terzi di rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato". Esistono delle differenze tra il primo emendamento proposto da Grandi, e il secondo emendamento proposto da Grandi, Tretter e Chiodi. La differenza consiste nel riferimento alla legge provinciale numero 5 del 1992, dove si "sana" il personale, purché lo stesso abbia maturato almeno dodici mesi di servizio anche non continuativi. Nel primo emendamento esiste questa postilla, nel secondo si "sanano" tutte le persone relative ai gruppi consiliari. E chiaro che è vergognosa la sanatoria dei circa seicento precari fatta nella passata legislatura a seguito della legge numero 5 del 1992, per il personale che ha maturato i dodici mesi di servizio, anche non continuativi, però non dobbiamo continuare su questa onda.
Dicevo appunto prima che questa frase che fa riferimento alla legge provinciale numero 5 del 1992, nel secondo emendamento è stata tolta, e dobbiamo ricordare che con il primo emendamento Grandi rimanevano fuori tre persone, se non sbaglio, con il secondo emendamento Grandi, Tretter e Chiodi, tutti i collaboratori diventano, se superano i concorsi, personale di ruolo, ma di fatto viene eliminato il ricorso a personale con contratto privato, e questo è il problema fondamentale del mio intervento. Riassumendo io potrei esprimere la contrarietà a qualsiasi tipo di sanatoria, anche se il termine è improprio, come ho già detto, che elimina la possibilità per i consiglieri di ricorrere a personale con contratto privato. Io voglio fare una domanda al Presidente, o a chi vuole rispondermi: nel caso limite, ma non impossibile, che non si trovi personale comandato dagli enti pubblici, o di ruolo nella Provincia autonoma di Trento, cosa facciamo se eliminiamo anche il rapporto di diritto privatistico? Secondo me si blocca, di fatto, lattività dei gruppi, una responsabilità che ricadrà sicuramente su chi voterà gli emendamenti Grandi, Tretter e Chiodi. Soprattutto, il non poter ricorrere anche a personale assunto con contratto privatistico limita enormemente quel rapporto fiduciario che, secondo me, deve essere basilare tra consigliere e collaboratore dei gruppi. Pertanto mi esprimerò contro gli emendamenti a firma Grandi il primo e Grandi, Tretter e Chiodi il secondo.
(...)
DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, per spiegare questo emendamento bisogna ricorrere ad un esempio, e precisamente bisogna ricondursi alla situazione attuale. Andiamo a spiegare come si è verificata la situazione attuale. Attualmente il Gruppo Misto è composto di quattro consiglieri e ha tre dipendenti, di cui uno spetta appunto come formazione di gruppo e due relativamente alla quantità di consiglieri presenti al gruppo. Il Gruppo Misto era nato a suo tempo con il consigliere Palermo, che si era distaccato dal movimento politico la Rete; secondo le regole esistenti, a Palermo a quel tempo spettavano due persone: un collaboratore come gruppo ed un collaboratore come numero unitario di consiglieri presenti nel Gruppo Misto. Successivamente ci siamo uniti noi, Muraro, Vecli e il sottoscritto, e vediamo una situazione particolare di quattro consiglieri con tre dipendenti, tre collaboratori. Bisogna premettere che attualmente non ci sono problemi perché esiste un dialogo, quello che basta per capire e risolvere i problemi che nascono allinterno e nella gestione del gruppo. Siamo ricorsi però a soluzioni particolari: ciascun consigliere ha permesso la ripartizione del personale con unoperazione di perequazione di disponibilità di spesa fra i consiglieri, proprio per livellare le possibilità di operatività dei consiglieri; però potrebbero nascere dei contrasti allinterno del Gruppo Misto, contrasti ideologici e soprattutto potrebbero nascere delle simpatie per laffidamento dei lavori ai vari collaboratori, con delle conseguenze non tanto felici. Pertanto potrebbero nascere dei freni, delle complicazioni allattività di ciascun consigliere. Il gruppo, conseguentemente, funzionerebbe molto male, con la nascita allinterno dello stesso di contrasti e tensioni. Pertanto, per semplificare questo - e questo non vuole risolvere tutti i problemi del Gruppo Misto, che noi in modo particolare viviamo in prima persona - ho presentato questo emendamento, che prevede una deroga alla tabella dellallegato A, affidando un collaboratore per ogni consigliere, semplificando di fatto la gestione allinterno del gruppo.
Io sono dellopinione che, come ho ribadito questa mattina, il personale dei gruppi dovrebbe essere scelto fra il personale di ruolo della Provincia autonoma di Trento, fra il personale comandato degli enti pubblici e fra il personale con contratto di diritto privato. E un metodo questo, secondo me, che garantisce quel rapporto fiduciario fra consigliere e collaboratore che sta alla base di un ottimo rapporto di collaborazione lavorativa. Ho presentato lo stesso emendamento sia sullemendamento allarticolo presentato da Grandi prima, e anche sulla proposta di delibera dellUfficio di Presidenza, sperando che o in un modo o nellaltro passi. Sono convinto che tale emendamento sicuramente non risolva i problemi del Gruppo Misto, ma semplificherà notevolmente la gestione del personale del gruppo. Pertanto invito laula a tenerne positivamente in considerazione.