DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Vedo che laula è quasi vuota, comunque farò il mio intervento lo stesso. Io vorrei partire un po da lontano, non sicuramente da Adamo ed Eva, ma dal primo gennaio 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione italiana, dopo essere stata approvata dallAssemblea costituente il 22 dicembre del 1947. La Costituzione approvata è una Costituzione programmatica, che non ha risolto i problemi subito. Limpostazione data alla carta fondamentale dello Stato italiano lasciava in vigore le leggi precedenti, per esempio il Codice civile, il Codice penale ed altro. Tutto lo stato precedente si salvava e la Costituzione prevedeva che i problemi si risolvessero poi con delle leggi; si lasciava la risoluzione delle tematiche alla sede politica, ai partiti, da farsi un po alla volta nel futuro. La dialettica politica doveva cambiare la società ed attuare la stessa Costituzione. Purtroppo le Regioni, la Corte costituzionale, sono state realizzate in ritardo, le stesse norme di attuazione del Trentino Alto Adige, che dovevano essere varate entro due anni, sono state prodotte in venti anni, e ci sarebbero altri casi ancora. Cosa voglio dire con questo? Che ci sono voluti quarantotto anni per attuare larticolo 97 della Costituzione: siamo dei campioni, noi italiani, ed è opportuno magari andare a rileggere, per ricordarlo, questo articolo 97.
Il primo comma, in modo particolare recita: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità dellamministrazione". Una cosa che balza allocchio, che più volte ho ricordato in questaula, in varie occasioni, è la lentezza a recepire gli adeguamenti nazionali, sebbene esista il DPR numero 266 del 1992, che prevede che la legislazione regionale/provinciale debba essere adeguata entro sei mesi successivi nella pubblicazione dellatto medesimo nella Gazzetta ufficiale. Per attuare larticolo 97 della Costituzione è servita una sentenza della Corte costituzionale, ricordata pocanzi dal Vicepresidente dottor Morandini: essa, la numero 208 del 4 maggio del 1992, obbliga a definire i termini ultimi entro i quali bisogna nominare gli organi amministrativi scaduti. Con tale sentenza non è possibile prorogare a tempo indeterminato organi che hanno una determinata scadenza ed uneventuale ammissibilità deve essere prevista con legge. Io ho effettuato un confronto tra legge nazionale e legge provinciale, e ho dedotto che la legge provinciale è sicuramente più precisa e regola in particolare alcuni aspetti delle nomine. Alcuni articoli, devo dire, sono scritti in maniera un po arzigogolata e di difficile lettura, pertanto io inviterei gli uffici della Giunta, gli uffici tecnici legislativi, a formulare testi di legge più semplici, scritti con periodi molto più brevi.
Domani, per esempio, la commissione per la semplificazione legislativa si riunisce e verrà trattato un argomento molto importante che avevo ipotizzato e formulato a suo tempo, quello di fare una legge per fare le leggi. Io spero che questa proposta, che verrà discussa in commissione per la semplificazione normativa, sia accolta favorevolmente dai componenti la commissione e successivamente dal Consiglio provinciale. E una proposta che va proprio in direzione di una semplificazione, ponendo basi solide per i futuri Consigli provinciali: essa ha trovato coincidenza in una proposta fatta da Anci ed Uncem, che sono le associazioni rappresentative dei comuni. Un fatto positivo e riscontrabile sulla legge nazionale, la numero 444 del 15 luglio 1944, lo si riscontra nellarticolo 6, primo e terzo comma, dove, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Soprattutto viene riportato che chi è competente alle nuove nomine, e nel caso di organi collegiali il presidente degli stessi, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza dellorgano amministrativo in questione. La condotta omissiva può generare anche responsabilità penale individuale. Questo concetto è stato recepito dallarticolo 5, comma 2, della legge provinciale. Finalmente, io direi, una norma che obbliga a decidere chi deve decidere.
Voglio fare alcune considerazioni ulteriori a proposito dellarticolo 3, comma 1, del disegno di legge. La proroga degli organi non ricostituiti prevista dalla legge nazionale è di quarantacinque giorni che con la legge provinciale proposta diventano sessanta: non capisco perché allunghiamo i termini e non capisco questa soluzione, forse solo perché vogliamo differenziarci dal resto dItalia? Sicuramente non è modificando i tempi in questione che si attua e valorizza la nostra autonomia, poiché essa si valorizza con scelte responsabili, con una gestione oculata delle risorse, e non sperperando le finanze pubbliche.
Un discorso particolare, e al riguardo ho presentato anche un ordine del giorno, merita largomento del Difensore civico. Al comma 3 dellarticolo 1 si fa riferimento al Difensore civico e si dice che continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda. Io ho presentato un ordine del giorno evidenziando il fatto che in questa legislatura, dal 14 aprile 1994 fino all8 novembre 1994, abbiamo trattato in aula della nomina del Difensore civico, concludendo con la nomina del dottor Alberto Olivo come Difensore civico provinciale. Abbiamo effettuato una decina di votazioni, e cè voluto quasi un anno dalle elezioni regionali del 1993 per soluzionare il problema. Io ritengo che per evitare a questaula le brutte figure fatte lhanno scorso bisognerebbe affrontare seriamente il problema, e per questo ho presentato un ordine del giorno con lintendimento di contenere al massimo il termine prorogativo per la nomina di Difensore civico della Provincia autonoma di Trento. Non propongo in questa sede, sulla trattazione di questo ordine del giorno, soluzioni, ma sollecito, con questa operazione, la discussione in aula del problema, in modo da modificare la legge numero 28 del 1982 che tratta di Difensore civico, e realizzare alcune modifiche alla stessa in tema di accesso agli atti della pubblica amministrazione, in tema di retribuzione del Difensore civico, delle modalità di nomina ed altri aspetti delloperatività del Difensore civico. Pertanto rimando allillustrazione dellordine del giorno prima della trattazione dellarticolato del disegno di legge.
(...)
DELLADIO: Solamente per leggerlo e fare le considerazioni finali.
Premesso che:
Il Consiglio provinciale
impegna la Giunta
a presentare entro un mese un disegno di legge in materia di Difensore civico e richiedere per lo stesso la trattazione durgenza ai sensi dellarticolo 90 del Regolamento interno.
Ritengo che le premesse siano abbastanza complete, quindi spiegano il problema in maniera esaustiva. Sicuramente si denota la mancanza di un progetto di legge in tema di difensore civico della Giunta provinciale, e questo ordine del giorno va proprio a stimolare la Giunta provinciale nella produzione di questo disegno di legge. Ho sentito dal Vicepresidente Morandini che la Giunta accetta questo ordine del giorno: sono felice per questo e vi ringrazio.
(...)
DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Per presentare questo ordine del giorno, mi sono basato su articoli di giornale, uno del 27 ottobre del 1994, che è opportuno, magari, che richiami allaula in un suo passo: "La proposta è contenuta in un disegno di legge che porta la firma di Tarcisio Grandi e Franco Tretter. In esso si prevede innanzitutto la modifica del meccanismo elettivo del difensore civico, per la cui nomina si prevede la maggioranza semplice dopo tre votazioni nulle a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri". Questo articolo porta appunto la data del 27 ottobre 1994. Un altro articolo, steso il 14 gennaio 1995, riporta: "La prima novità della proposta della maggioranza è che non si tratta più, come era stato inizialmente annunciato, di un provvedimento di modifica della legge originaria, bensì di una nuova legge sostituiva della 28 del 1982. Il documento, che sarà depositato in cancelleria lunedì, porta le firme di Tarcisio Grandi, Franco Tretter e Mauro Bondi". Io ho voluto sollecitare la Giunta e la maggioranza, con questo ordine del giorno, a produrre quanto promesso a suo tempo. Ritengo di tenere valido lordine del giorno, di porlo in votazione, e se esistono delle persone che non riescono a mantenere la parola data, cioè fedifraghe, verificheremo quali sono. Vi ringrazio.
(...)
DELLADIO: Sullordine dei lavori, grazie. A questo punto ritengo di aver suscitato uninteressante discussione in aula, ed anche di avere evidenziato il fatto che tanti consiglieri parlano per farsi pubblicità sui giornali. A questo punto io consiglierei a me per primo, e a tante altre persone, la lettura di un libretto, che ultimamente ho comprato, "Larte di tacere", dellabate Dinouart, come consiglio e come cosa da fare. Pertanto ritiro lordine del giorno.
(...)
DELLADIO: Ritiro lordine del giorno.