SEDUTA DELL’11 GENNAIO 1996

Disegno di legge n. 33: "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate".

DELLADIO: Egregi colleghi, in discussione generale io avevo evidenziato che gli impegni assunti nei documenti di programmazione dovevano essere sottoposti a verifica temporale, e con questo fine io avevo presentato degli emendamenti. Le opportune verifiche dovrebbero tener conto delle maggiori e minori spese ed entrate relative allo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi. Stiamo vivendo un periodo storico difficile politicamente, ma altrettanto difficile in termini finanziari: per questo motivo ho ritenuto opportuno presentare degli emendamenti con il fine di impostare controlli, per evitare che si sprechino risorse e che si aprano progetti a fine legislatura, con conseguente impegno finanziario futuro. Discutendo in aula l’articolato, il Presidente della Giunta provinciale ha dato delle spiegazioni che ho ritenuto esaurienti, e conseguentemente ho ritirato due emendamenti. Ritiro anche l’ultimo introdotto nella discussione di ieri sera relativamente all’articolo 16, comma 1, sostituendolo con un altro a firma mia e del consigliere Arena, e seguendo la stessa procedura di quello presentato poco tempo prima, ieri sera. E’ un emendamento, a mio giudizio, nato da un confronto costruttivo e che - mi sembra di aver capito - era condiviso stamattina dalla maggioranza dei presenti di ieri sera; anche il Presidente della Giunta Andreotti, sembra abbia dato il proprio assenso. Se sarà accettato questo emendamento, ritengo di aver raggiunto lo scopo che mi ero prefissato, quello cioè di verificare temporalmente l’avanzamento dei progetti e dei programmi, indice di serietà e di oculata gestione delle risorse e degli investimenti programmati.

(...)

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, il comma 3 di questo articolo 20 prevede che l’individuazione delle zone svantaggiate sia effettuata per il rispettivo territorio dalle sole comunità montane e noi dobbiamo considerare che in Consiglio regionale non è ancora stata discussa la legge di istituzione delle comunità montane. Agli uffici regionali competenti ho presentato già da tempo degli emendamenti per la costituzione volontaria delle comunità montane ed una mia proposta prevede che la delimitazione delle comunità montane sia subordinata al parere favorevole dei comuni interessati.

Ritornando ad analizzare il comma 3, noi dobbiamo dire che se dei comuni non vogliono beneficiare dei fondi previsti, però per questo tipo di aggregazioni, e vogliono restare da soli, non possiamo escluderli nella normativa che andiamo a varare, non è giusto e pertanto ho presentato questo emendamento. Un’altra considerazione è quella che non si può dimenticare che nell’articolo 3 di questo disegno di legge, in tema di partecipazione, si richiamano anche i comuni oltre alle comunità montane a partecipare alla formazione degli atti di programma; all’articolo 2, i comuni sono soggetti della programmazione al pari delle comunità montane, della Camera di commercio e degli altri enti pubblici. Per queste motivazioni invito il Consiglio a votare a favore del mio emendamento.

(...)

DELLADIO: Signor Presidente, io in discussione generale avevo parlato anche riguardo all’articolo 22, dove è istituito un fondo per le zone svantaggiate per investimenti pubblici realizzati dalle comunità montane. In quell’occasione avevo chiesto chiarimenti al Presidente della Giunta per sapere se questo fondo per le zone svantaggiate corrispondeva al fondo previsto dalla legge 31 gennaio 1994 numero 97, avente per titolo "Nuove disposizioni per le zone montane" dove all’articolo 2, dal titolo "Fondo nazionale per la montagna", veniva istituito un fondo alimentato da trasferimenti comunitari dello Stato e di enti pubblici. Sempre all’articolo 2 della legge nazionale, al comma 4 e al comma 5, sono state scritte le regole che disciplinano e che formano questo fondo. Per esempio, al comma 4 riferisce che le Regioni e le Province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all’impiego delle risorse di cui al comma 3, e al comma 5 si prevede che i criteri di ripartizione del fondo tra le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti con deliberazione del Cipe, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, altre istituzioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. In quell’occasione, in discussione generale, avevo evidenziato lo scollamento esistente nella maggioranza provinciale e regionale e avevo evidenziato la presentazione della proposta di legge dei consiglieri Giovanazzi, Grandi, Giordani ed Holzer, la numero 48 del marzo del 1995, e avevo detto che questo disegno di legge, il numero 48, era stato bocciato già in Commissione legislativa. Ho visto gli emendamenti del consigliere Giovanazzi e concordo quanto è stato deciso dal proponente del ritiro dei vari emendamenti, proprio perché è più giusto predisporre una legge apposita sull’argomento.

Per quanto riguarda il comma 5, dove avevo proposto di sostituire "il comitato per la formulazione dei progetti" con "il comitato per la programmazione", pensavo che fosse un errore sfuggito agli uffici e alla Commissione legislativa permanente. A tal riguardo volevo chiedere informazioni al Presidente della Giunta.

(...)

DELLADIO: A seguito delle informazioni rese dal Presidente della Giunta, ritiro l’emendamento.

(...)

DELLADIO: Voglio riproporre all’aula quanto detto nell’incontro che abbiamo fatto poc’anzi e cioè che in linea generale l’impostazione di questo emendamento è condivisibile, impostazione che era emersa già a suo tempo nel comitato per la semplificazione legislativa. Sicuramente si creano delle difficoltà per quanto riguarda l’analisi degli emendamenti e dei subemendamenti presentati in sede consiliare, e a quel punto bisognerà valutare l’opportunità di creare un gruppo di persone, tecnici finanziari, che seguano gli emendamenti presentati e valutino la congruità degli stessi. E’ stato ricordato in aula dal Presidente che esistono delle leggi nazionali che impongono un’analisi tecnica finanziaria delle varie leggi proposte e varate dal Parlamento, che fanno riferimento ad una legge del 1978 riformata circa tre anni fa. Anche con queste leggi, però, abbiamo un debito pubblico di due milioni di miliardi, sicuramente non imputabile completamente all’elusione delle regole imposte da questi leggi, comunque sempre a causa di un cattivo, poco serio, affronto dell’analisi tecnico finanziaria delle varie leggi.