a) Disegno
di legge n. 107: "Disposizioni concernenti lautorizzazione e la variazione di
spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dellassestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della
Provincia autonoma di Trento";
b) disegno di legge n. 108: "Assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per lesercizio
finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998".
DELLADIO: Premesso che:
- con Legge Provinciale 9 novembre 1987 n. 26 è stato approvato il
Piano Urbanistico Provinciale. Nellarticolo 11 delle norme di attuazione si
identificano le "Aree a parco naturale
- Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando,
con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono
ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo
stato originario, per la ricerca scientifica, per leducazione naturalistica e per la
ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
- Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al
successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema
ambientale.
- La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita dagli
strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
- In relazione alla peculiarità di ciascun parco, tali strumenti
prevedono interventi e modi duso differenziati, che possono andare dalla
conservazione rigorosa dellambiente nella totalità dei suoi attributi naturali,
alla equilibrata attività agro-silvo-pastorale, alla realizzazione delle infrastrutture
indispensabili per il godimento sociale dei parchi ovvero per lesercizio delle
attività sportive e ricreative ammesse.
- Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco
naturale si distinguono in:
- riserve integrali, ove, in considerazione dellalta
concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado
di antropizzazione, lambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi
attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché
nelle loro interdipendenze e nei rapporti con lambiente fisico; nelle riserve
integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per utilizzo a fini didattico-educativi;
- riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela
ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento
dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire laccesso e la
fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;
- riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente
antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite
solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per
lutilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento
delle attività agro-silvo-pastorali.
6. Nella pianificazione dei parchi naturali, al
fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici
elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici,
architettonico-paesaggistici, storico-antropici, potranno essere delimitate riserve
speciali e fissata la relativa disciplina di tutela. Potranno altresì essere modificati i
perimetri delle riserve di cui al quinto comma, in relazione a rilevazioni di maggiore
dettaglio delle caratteristiche naturali e dei caratteri topografici dei siti interessati.
7. Le aree a parco naturale sono soggette alla
vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto
dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.";
- la Legge Provinciale 6 maggio 1988 n. 18 dal Titolo
"Ordinamento dei parchi naturali" disciplina la materia relativa ai due parchi
naturali provinciali "Adamello-Brenta" e "Paneveggio-Pale di S.
Martino";
In particolare lArt. 20 recita: "Piano
del parco
- La disciplina urbanistica e territoriale nonché la tutela e la
valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di
ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base
dellarticolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni
e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 6
del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dallarticolo 11 delle norme
di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per
luso del territorio necessari a conseguire le finalità del parco, le previsioni
degli interventi per la tutela dellambiente naturale, le modalità di utilizzazione
sociale e turistica del parco.
- In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico
provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:
- gli interventi conservativi, riqualificativi di recupero e
miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli interventi
consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione delle
strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni
previste dalla seguente lettera d);
- gli immobili da utilizzare, anche mediante loro acquisizione o
espropriazione, per lesecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
- gli interventi antropici vietati allinterno delle singole
zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le modalità e le
prescrizioni per le attività economiche ammesse, con particolare riguardo alle opere
edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonché alla destinazione funzionale
degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivi compresi
quelli zootecnici, alle attività estrattive ed alla circolazione dei veicoli a motore;
- i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche
incompatibili con le funzioni del parco;
- le modalità di utilizzazione sociale, di carattere culturale,
scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;
- la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque abbia
laccesso al parco;
- la regolamentazione delluso degli spazi destinati alla
ricreazione e al ristoro;
- i casi in cui lo svolgimento di determinate attività
allinterno del parco può comportare lapplicazione di tariffe, pedaggi e
concorsi nonché le modalità di determinazione degli stessi in correlazione con i costi
sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa,
pedaggio o concorso sono versate alla tesoreria degli enti di gestione per essere
introitate nei rispettivi bilanci.
3. Il piano può inoltre delimitare le riserve
speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità
previste dal piano urbanistico provinciale."
e ancora lArt. 23 "Efficacia del Piano
- Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti
pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere allinterno del parco attività
disciplinate dal piano stesso.
- Dallentrata in vigore del piano e per gli ambiti
territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti
urbanistici vigenti di grado subordinato al piano provinciale nonché le disposizioni
contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili.
- Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua modificazione
si osserva la stessa procedura di cui allarticolo 22.
- Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni
determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati allespropriazione,
conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non si sia proceduto
allespropriazione delle aree.";
- nella legge provinciale 6 maggio 1988 n. 18 numerosi sono i
termini usati del tipo: divieto assoluto, restrizioni, è fatto divieto assoluto, è
vietato, non sono ammessi interventi, sono vietati lallestimento, la circolazione è
vietata, è comunque vietata, e altri ancora: concetti limitativi più volte ripetuti.
Stessa terminologia la troviamo negli elaborati finali del Piano del Parco consegnati al
Presidente dello stesso in data 26 aprile 1995;
- il Consiglio Comunale di Giustino, proprietario di circa 2.415
ettari di terreno inclusi dal Piano Urbanistico Provinciale nelle zone destinate a Parco
naturale, con voti favorevoli unanimi, nessun astenuto o contrario, espressi per alzata di
mano, ha deliberato il giorno 6 del mese di giugno di richiedere allEnte Parco
Adamello Brenta ed alla Provincia autonoma di Trento, per quanto di competenza, che il
territorio del Comune di Giustino ricompreso nei confini del Piano del Parco Adamello
Brenta sia dal medesimo estrapolato;
Il Provvedimento emanato dal Consiglio comunale considerava "...lesito della
consultazione popolare effettuata nel mese di marzo 1996 al fine di conoscere
lorientamento dei censiti in merito al Piano del Parco Adamello-Brenta, (...) la
maggioranza della popolazione, dopo aver preso visione della relativa documentazione
depositata al pubblico, ha manifestato una opinione contraria allapprovazione dello
stesso, (...)", valutava "... quanto emerso durante le diverse riunioni
organizzate presso i singoli Comuni dellAlta Val Rendena al fine di consentire, alla
luce delle gravi determinazioni previste nel Piano del Parco e delle specifiche esigenze
manifestate allinterno dei singoli territori, una presentazione del Piano del Parco
agli Amministratori comunali e alla popolazione da parte degli Amministratori e dirigenti
dellEnte Parco Adamello-Brenta." e riteneva di "... essere eccessivamente
penalizzato dalle destinazioni e previsioni contenute nello stesso in relazione a
località che si ritengono storicamente fondamentali e di riferimento per il nostro paese
in relazione alla storia, alla cultura ed alla peculiarità dei luoghi, ...";
- Il Consiglio Comunale di Carisolo, nella seduta del 6 marzo 1996
con voti favorevoli 14 su 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,
ha deliberato "1. Di richiedere alla Giunta Provinciale di Trento, in sede di
redazione della variante al Piano Urbanistico provinciale, la modifica e spostamento dei
confini del Parco Adamello Brenta, nel territorio del Comune di Carisolo come risulta
dalla corografia allegata, ..." e "2. Di richiedere altresì alla Giunta del
Parco Adamello Brenta, in sede di adozione della bozza del Piano Parco Adamello Brenta, la
modifica e lo spostamento dei confini richiamata al punto 1. del presente
dispositivo."
Nella premessa alla delibera si evidenziava che il Consiglio comunale, già nel 1992, in
sede di valutazione sul contenuto della Bozza del Piano Parco Adamello Brenta,
"confermava con lapprovazione di apposito documento la più ferma intenzione a
mantenere, compatibilmente con le finalità del Parco, il godimento, lutilizzo ed il
controllo, il più ampio possibile del proprio territorio anche in considerazione del
fatto che - il 92% del territorio comunale ricade in zona Parco;". Si ribadiva
inoltre che "la salvaguardia dellambiente, quale bene non rinnovabile, va
coniugata con luso razionale degli stessi beni, volto alla promozione delle
attività anche economiche, compatibili; - necessità di operare a tal fine uno
spostamento dei confini del Parco a quote alte (in quanto ora i confini sono a ridosso del
centro abitato) affinché venga estesa larea di gestione in proprio dal territorio
comunale;" e si rilevava "che il territorio del Comune di Carisolo risulta
pesantemente penalizzato dalla vicinanza dei confini del Parco e dalle norme che in esso
insistono che limitano di fatto la possibilità di gestire in proprio la stragrande
maggioranza del territorio nel rispetto degli usi-costumi e tradizioni delle genti
locali;";
- molte Amministrazioni comunali trentine hanno provveduto o stanno
provvedendo ad effettuare consultazioni popolari, fra gli abitanti dei rispettivi comuni,
al fine di conoscere la volontà dei censiti in merito allinclusione del proprio
territorio, o di parte di esso, nei confini del parco. Ciò per poi deliberare
ufficialmente recependo democraticamente tale volontà;
- altre Amministrazioni, come quella di Campodenno ad esempio, hanno
chiesto che venga sospeso per 6 mesi liter procedurale per lapprovazione della
norma di attuazione. Qualora lEnte parco non dovesse accogliere la richiesta di
sospendere liter, almeno per 6 mesi, il mandato del Consiglio comunale al proprio
rappresentante è quello di votare contro tali norme;
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
a far proprie, in fase di revisione del Piano
Urbanistico provinciale, le osservazioni deliberate dalle Amministrazioni comunali
interessate, in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco
naturale della Provincia autonoma di Trento.
Grazie, signor Presidente. egregi colleghi. Certo
che cinque minuti per trattare un argomento così importante sono limitativi, comunque
dirò alcuni concetti relativamente allordine del giorno che ho presentato.
Nellordine del giorno io faccio riferimento agli articoli di legge di istituzione
delle aree a parco naturale, la legge provinciale del 1987, la numero 26, dove è
approvato il piano urbanistico provinciale. In tale legge, in tale articolo, sono
evidenziate le riserve integrali, le riserve guidate, le riserve controllate e le riserve
speciali. Successivamente è stata emanata la legge provinciale numero 18 del 1988 in tema
di ordinamento dei parchi naturali, nel cui articolo 20 si parla dei piani parco.
Successivamente alcune amministrazioni del Trentino, in modo particolare il comune di
Giustino, allunanimità, ha deciso ha chiesto e ha deliberato che il territorio
dello stesso comune ricompreso nei confini del piano del parco Adamello Brenta sia dal
medesimo estrapolato. Allo stesso modo, il consiglio comunale di Carisolo ha chiesto lo
spostamento dei confini del parco Adamello Brenta nel territorio del comune di Carisolo,
come risultava da cartografie allegate. In poche parole il comune di Carisolo (facciamo un
esempio) ha il cimitero ricompreso nel territorio del parco e il 92 per cento del
territorio comunale ricade in zona parco. Anche altre amministrazioni, quali quella di
Campodenno, ad esempio, hanno chiesto che venga sospeso per sei mesi liter
procedurale per lapprovazione della norma di attuazione. Con queste premesse io
propongo allaula un dispositivo del seguente tenore: "Il consiglio impegna la
Giunta provinciale a far proprie in fase di revisione del piano urbanistico provinciale le
osservazioni deliberate dalle amministrazioni comunali interessate in merito alla
delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma
di Trento".
Io ho partecipato a delle riunioni a Cunevo, a
Campodenno, per ascoltare le istanze dei cittadini locali e rendermi conto della
situazione, ed ho partecipato anche in Val Rendena ad altre iniziative popolari. E
emerso che la gente non vuole decisioni calate dallalto, come sono state calate a
suo tempo dieci anni fa. Non è concepibile, a mio avviso, che più del 90 per cento del
territorio di Carisolo sia ricompreso in zona parco. Se il comune in questo caso
volesse ampliare il cimitero di Santo Stefano, dovrebbe rivolgersi allente parco per
chiedere il nullaosta dei permessi necessari. Io ritengo che i nostri avi si siano
impegnati a suo tempo per una gestione oculata del territorio ed abbiano tramandato a noi
le montagne e i boschi integri. Io provengo dalla Val di Fiemme, sono montanaro, non ho
difficoltà a dirlo: il nostro territorio, i boschi, i pascoli e la montagna davano
sostentamento ai nostri nonni, ai nostri avi, i quali hanno curato in maniera particolare
i territori, perché dal legname traevano sostentamento per tutte le famiglie del luogo.
Ora è subentrato il turismo, lagricoltura di montagna, però, di fatto, il
territorio dà ancora sostentamento alle famiglie che ci vivono. Ad esempio in Val di
Fiemme era stata ventilata lipotesi di costituire il parco del Lagorai, che non è
stato voluto dai comuni, non è stato voluto dalla Magnifica Comunità di Fiemme,
non è voluto dalla gente: quando è stato redatto il piano urbanistico provinciale, sono
stati sottratti alla Magnifica Comunità di Fiemme circa ottocento ettari per fare il
parco. Pertanto la gente, anche dai referendum che sono stati predisposti, è contraria
sicuramente a unimposizione di questo tipo, calata effettivamente dallalto.
Si parla di autonomia ai comuni, di federalismo,
di principio di sussidiarietà, e se noi andiamo a vedere anche nella relazione del
Presidente relativamente allassestamento di bilancio, si parla di porre rimedio alla
storica minorità dei comuni trentini per far decollare le autonomie locali delle
municipalità. Si dice che bisogna far tornare i comuni trentini in serie A: ciò
significa riservare allamministrazione provinciale un ruolo di programmazione e di
indirizzo, restituendo ad essi le competenze gestionali compatibili con il principio di
sussidiarietà. E chiaro che andando in questa direzione non si va sicuramente verso
lautonomia dei comuni. Questordine del giorno a mio avviso è stimolante per
dimostrare, anche con i fatti, che non sono solo parole quelle dellautonomia ai
comuni, del federalismo, del principio di sussidiarietà. Pertanto io chiedo, signor
Presidente, che laula si esprima in merito a questo ordine del giorno,
positivamente.
(...)
DELLADIO: Io volevo solamente fare alcune
precisazioni, dato che si richiedono dei dati concreti per appoggiare o meno il mio ordine
del giorno. Ma lo sapete voi quanti rimborsi per la legna sono stati elargiti dalla
Provincia per il mancato esbosco nelle zone di frequentazione dellorso bruno?
Ebbene, in base alla risposta ad uninterrogazione di tempo fa, vediamo che
lindennizzo su base di apposita perizia di stima per lanno 1994, sono stati
liquidati dallente parco Adamello Brenta complessivamente circa centonovantaquattro
milioni, ripartiti in novantadue per il comune di Spormaggiore; trentacinque per il comune
di Sporminore; in totale sessantasette milioni per le Asuc di Dercolo, Quetta e
Campodenno. Poi, nellanno 1993, altri duecentosettantotto milioni e altro. Questo
sarebbe gestire bene il territorio? E intanto il bosco sta morendo, perché gli abitanti
della montagna non possono andare a pulire il bosco come è stato fatto nel corso dei
secoli. Gli abitanti della montagna non hanno bisogno di nessuno per veder tutelato il
proprio territorio, perché già loro stessi riescono a tutelarlo e a gestirlo nel
migliore dei modi. Tutti noi, a mio avviso, dobbiamo essere degli ecologisti, amanti della
natura, perché dobbiamo trasmettere lambiente alle future generazioni; dobbiamo
essere consapevoli, allo stesso tempo, che non bisogna superare quella certa soglia, un
limite altre il quale si innesca un processo irreversibile e deleterio per il territorio.
Però il bosco, la natura, il mondo, è stato dato alluomo come centro
delluniverso, per gestirlo nel miglior modo possibile.
Io mi fermo qua, ci ritroveremo sicuramente
quando discuteremo la variante del Pup per vedere la delimitazione delle aree relative ai parchi.
Io ritengo positivo, e chiedo lappoggio per quanto riguarda il mio ordine del giorno
che, è bene ricordare, impegna la Giunta e il Consiglio a far proprie - in fase di
revisione del piano urbanistico provinciale, che è in quella sede, è con il piano
urbanistico provinciale che si delimitano le zone del parco - le osservazioni deliberate
dalle amministrazioni comunali interessate in merito alla delimitazione dei territori
inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma di Trento. Pertanto chiedo il
voto positivo per il mio ordine del giorno, e per gli altri due ordini del giorno - anche
se purtroppo non ci sarò - la mia intenzione era quella di dare voto di astensione.