SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1996

a) Disegno di legge n. 107: "Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento";

b) disegno di legge n. 108: "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998".

 

DELLADIO: Premesso che:

  1. Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l’educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
  2. Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale.
  3. La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita dagli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
  4. In relazione alla peculiarità di ciascun parco, tali strumenti prevedono interventi e modi d’uso differenziati, che possono andare dalla conservazione rigorosa dell’ambiente nella totalità dei suoi attributi naturali, alla equilibrata attività agro-silvo-pastorale, alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili per il godimento sociale dei parchi ovvero per l’esercizio delle attività sportive e ricreative ammesse.
  5. Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco naturale si distinguono in:
  1. riserve integrali, ove, in considerazione dell’alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l’ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l’ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per utilizzo a fini didattico-educativi;
  2. riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l’accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
  3. riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l’utilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.

6. Nella pianificazione dei parchi naturali, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici, storico-antropici, potranno essere delimitate riserve speciali e fissata la relativa disciplina di tutela. Potranno altresì essere modificati i perimetri delle riserve di cui al quinto comma, in relazione a rilevazioni di maggiore dettaglio delle caratteristiche naturali e dei caratteri topografici dei siti interessati.

7. Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.";

In particolare l’Art. 20 recita: "Piano del parco

  1. La disciplina urbanistica e territoriale nonché la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base dell’articolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 6 del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 delle norme di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per l’uso del territorio necessari a conseguire le finalità del parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell’ambiente naturale, le modalità di utilizzazione sociale e turistica del parco.
  2. In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:
  1. gli interventi conservativi, riqualificativi di recupero e miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli interventi consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla seguente lettera d);
  2. gli immobili da utilizzare, anche mediante loro acquisizione o espropriazione, per l’esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
  3. gli interventi antropici vietati all’interno delle singole zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le modalità e le prescrizioni per le attività economiche ammesse, con particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonché alla destinazione funzionale degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivi compresi quelli zootecnici, alle attività estrattive ed alla circolazione dei veicoli a motore;
  4. i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con le funzioni del parco;
  5. le modalità di utilizzazione sociale, di carattere culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;
  6. la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque abbia l’accesso al parco;
  7. la regolamentazione dell’uso degli spazi destinati alla ricreazione e al ristoro;
  8. i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all’interno del parco può comportare l’applicazione di tariffe, pedaggi e concorsi nonché le modalità di determinazione degli stessi in correlazione con i costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa, pedaggio o concorso sono versate alla tesoreria degli enti di gestione per essere introitate nei rispettivi bilanci.

3. Il piano può inoltre delimitare le riserve speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità previste dal piano urbanistico provinciale."

e ancora l’Art. 23 "Efficacia del Piano

  1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all’interno del parco attività disciplinate dal piano stesso.
  2. Dall’entrata in vigore del piano e per gli ambiti territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al piano provinciale nonché le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili.
  3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua modificazione si osserva la stessa procedura di cui all’articolo 22.
  4. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non si sia proceduto all’espropriazione delle aree.";

il Consiglio impegna la Giunta provinciale

a far proprie, in fase di revisione del Piano Urbanistico provinciale, le osservazioni deliberate dalle Amministrazioni comunali interessate, in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma di Trento.

Grazie, signor Presidente. egregi colleghi. Certo che cinque minuti per trattare un argomento così importante sono limitativi, comunque dirò alcuni concetti relativamente all’ordine del giorno che ho presentato. Nell’ordine del giorno io faccio riferimento agli articoli di legge di istituzione delle aree a parco naturale, la legge provinciale del 1987, la numero 26, dove è approvato il piano urbanistico provinciale. In tale legge, in tale articolo, sono evidenziate le riserve integrali, le riserve guidate, le riserve controllate e le riserve speciali. Successivamente è stata emanata la legge provinciale numero 18 del 1988 in tema di ordinamento dei parchi naturali, nel cui articolo 20 si parla dei piani parco. Successivamente alcune amministrazioni del Trentino, in modo particolare il comune di Giustino, all’unanimità, ha deciso ha chiesto e ha deliberato che il territorio dello stesso comune ricompreso nei confini del piano del parco Adamello Brenta sia dal medesimo estrapolato. Allo stesso modo, il consiglio comunale di Carisolo ha chiesto lo spostamento dei confini del parco Adamello Brenta nel territorio del comune di Carisolo, come risultava da cartografie allegate. In poche parole il comune di Carisolo (facciamo un esempio) ha il cimitero ricompreso nel territorio del parco e il 92 per cento del territorio comunale ricade in zona parco. Anche altre amministrazioni, quali quella di Campodenno, ad esempio, hanno chiesto che venga sospeso per sei mesi l’iter procedurale per l’approvazione della norma di attuazione. Con queste premesse io propongo all’aula un dispositivo del seguente tenore: "Il consiglio impegna la Giunta provinciale a far proprie in fase di revisione del piano urbanistico provinciale le osservazioni deliberate dalle amministrazioni comunali interessate in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma di Trento".

Io ho partecipato a delle riunioni a Cunevo, a Campodenno, per ascoltare le istanze dei cittadini locali e rendermi conto della situazione, ed ho partecipato anche in Val Rendena ad altre iniziative popolari. E’ emerso che la gente non vuole decisioni calate dall’alto, come sono state calate a suo tempo dieci anni fa. Non è concepibile, a mio avviso, che più del 90 per cento del territorio di Carisolo sia ricompreso in zona parco. Se il comune in questo caso volesse ampliare il cimitero di Santo Stefano, dovrebbe rivolgersi all’ente parco per chiedere il nullaosta dei permessi necessari. Io ritengo che i nostri avi si siano impegnati a suo tempo per una gestione oculata del territorio ed abbiano tramandato a noi le montagne e i boschi integri. Io provengo dalla Val di Fiemme, sono montanaro, non ho difficoltà a dirlo: il nostro territorio, i boschi, i pascoli e la montagna davano sostentamento ai nostri nonni, ai nostri avi, i quali hanno curato in maniera particolare i territori, perché dal legname traevano sostentamento per tutte le famiglie del luogo. Ora è subentrato il turismo, l’agricoltura di montagna, però, di fatto, il territorio dà ancora sostentamento alle famiglie che ci vivono. Ad esempio in Val di Fiemme era stata ventilata l’ipotesi di costituire il parco del Lagorai, che non è stato voluto dai comuni, non è stato voluto dalla Magnifica Comunità di Fiemme, non è voluto dalla gente: quando è stato redatto il piano urbanistico provinciale, sono stati sottratti alla Magnifica Comunità di Fiemme circa ottocento ettari per fare il parco. Pertanto la gente, anche dai referendum che sono stati predisposti, è contraria sicuramente a un’imposizione di questo tipo, calata effettivamente dall’alto.

Si parla di autonomia ai comuni, di federalismo, di principio di sussidiarietà, e se noi andiamo a vedere anche nella relazione del Presidente relativamente all’assestamento di bilancio, si parla di porre rimedio alla storica minorità dei comuni trentini per far decollare le autonomie locali delle municipalità. Si dice che bisogna far tornare i comuni trentini in serie A: ciò significa riservare all’amministrazione provinciale un ruolo di programmazione e di indirizzo, restituendo ad essi le competenze gestionali compatibili con il principio di sussidiarietà. E’ chiaro che andando in questa direzione non si va sicuramente verso l’autonomia dei comuni. Quest’ordine del giorno a mio avviso è stimolante per dimostrare, anche con i fatti, che non sono solo parole quelle dell’autonomia ai comuni, del federalismo, del principio di sussidiarietà. Pertanto io chiedo, signor Presidente, che l’aula si esprima in merito a questo ordine del giorno, positivamente.

(...)

DELLADIO: Io volevo solamente fare alcune precisazioni, dato che si richiedono dei dati concreti per appoggiare o meno il mio ordine del giorno. Ma lo sapete voi quanti rimborsi per la legna sono stati elargiti dalla Provincia per il mancato esbosco nelle zone di frequentazione dell’orso bruno? Ebbene, in base alla risposta ad un’interrogazione di tempo fa, vediamo che l’indennizzo su base di apposita perizia di stima per l’anno 1994, sono stati liquidati dall’ente parco Adamello Brenta complessivamente circa centonovantaquattro milioni, ripartiti in novantadue per il comune di Spormaggiore; trentacinque per il comune di Sporminore; in totale sessantasette milioni per le Asuc di Dercolo, Quetta e Campodenno. Poi, nell’anno 1993, altri duecentosettantotto milioni e altro. Questo sarebbe gestire bene il territorio? E intanto il bosco sta morendo, perché gli abitanti della montagna non possono andare a pulire il bosco come è stato fatto nel corso dei secoli. Gli abitanti della montagna non hanno bisogno di nessuno per veder tutelato il proprio territorio, perché già loro stessi riescono a tutelarlo e a gestirlo nel migliore dei modi. Tutti noi, a mio avviso, dobbiamo essere degli ecologisti, amanti della natura, perché dobbiamo trasmettere l’ambiente alle future generazioni; dobbiamo essere consapevoli, allo stesso tempo, che non bisogna superare quella certa soglia, un limite altre il quale si innesca un processo irreversibile e deleterio per il territorio. Però il bosco, la natura, il mondo, è stato dato all’uomo come centro dell’universo, per gestirlo nel miglior modo possibile.

Io mi fermo qua, ci ritroveremo sicuramente quando discuteremo la variante del Pup per vedere la delimitazione delle aree relative ai parchi. Io ritengo positivo, e chiedo l’appoggio per quanto riguarda il mio ordine del giorno che, è bene ricordare, impegna la Giunta e il Consiglio a far proprie - in fase di revisione del piano urbanistico provinciale, che è in quella sede, è con il piano urbanistico provinciale che si delimitano le zone del parco - le osservazioni deliberate dalle amministrazioni comunali interessate in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma di Trento. Pertanto chiedo il voto positivo per il mio ordine del giorno, e per gli altri due ordini del giorno - anche se purtroppo non ci sarò - la mia intenzione era quella di dare voto di astensione.