SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1996

Disegno di legge n. 104: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale".

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, anch’io intervengo su questo disegno di legge per la rilevanza che esso ha. Io parto da una domanda, che è già stata evidenziata comunque nelle relazioni lette precedentemente, che chiede come nasce questo disegno di legge. E’ un disegno di legge, a mio avviso, di mero adeguamento alla legge nazionale. Se noi andiamo a vedere la legge nazionale, la numero 549 del 1995, che è una finanziaria, e precisamente del 28 dicembre del 1995, all’articolo 3, commi 20 e 21, noi troviamo i valori per la tassa al diritto allo studio, relativamente al comma 21, ed i fini che si prefigge questa legge nazionale.

Se noi andiamo a leggere alcuni passi del comma 20, troviamo i fini che sono quelli di incrementare le disponibilità finanziarie delle Regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso. Con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome. Al comma 21, sempre dell’articolo 3, troviamo i valori di questa tassa. Si legge: "le Regioni e le Province autonome determinano l’importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila".

Il nostro disegno di legge, quello che andiamo ad esaminare, il n. 104, era stato proposto d’urgenza alla Commissione legislativa che l’ha approvato solamente in luglio. Questo era inteso a far arrivare nelle casse dell’Opera universitaria circa settecento milioni dovuti alla differenza tra il valore proposto dalla Giunta, centosettantamila lire, e il minimo stabilito con legge nazionale, le centoventimila lire.

C’era un limite dettato dalla legge nazionale, c’era un limite temporale di adeguamento, per cui questa legge doveva essere approvata entro il giugno del 1995. Un’urgenza relativamente a questo disegno di legge proposta ed appoggiata anche pienamente dal presidente dell’Opera universitaria, prof. Quaglioni, che, in una lettera spedita in data 30 maggio del 1996, diceva che l’Opera universitaria si troverebbe nella spiacevole situazione di dover ridurre di un terzo le disponibilità per le borse di studio, fallendo così gli obiettivi che in questi ultimi anni si sono faticosamente perseguiti. Noi vediamo che questi settecento milioni, se facciamo un brevissimo calcolo, sono riconducibili ai quattordicimila iscritti per le cinquantamila lire che è la differenza tra le centosettantamila e le centoventimila lire fissate come base minima con legge nazionale.

A questo punto sorgono delle considerazioni. La prima, che mi viene spontanea, è quella di dire che la Giunta aveva presentato in ritardo il disegno di legge numero 104 nel maggio del 1996, cinque mesi dopo la legge nazionale, che ricordo era del 28 dicembre del 1995, sapendo che la legge nazionale era stata approvata nel dicembre del 1995, che i tempi tecnici per l’esame del disegno di legge in commissione legislativa prima di passare in Consiglio provinciale sono molto lunghi, e ben sapendo che la scadenza entro la quale bisognava proporre delle modifiche in termini di valore e di tassa era il 30 giugno del 1996. E proprio a seguito di questa ultima considerazione, la scadenza al 30 giugno del 1996, viene da dire che il comma 2 dell’articolo 2 della legge bisogna cassarlo, perché non ha più valore.

Se noi andiamo a vedere cosa dice il comma 1 dell’art. 2, troviamo che l’importo della tassa di cui all’art. 1 è determinato nella misura di centosettantamila lire per ciascun anno accademico. Pertanto, scattato il termine del 30 giugno, non ha più valore questo comma all’interno della legge.

Bisogna evidenziare anche un altro fatto, a mio avviso importante, e a questo punto faccio riferimento alla relazione introduttiva al disegno di legge presentato dalla Giunta, e letto poc’anzi dall’assessore competente. Se noi andiamo a vedere, nell’anno accademico 1995-96 la tassa universitaria fissata dall’Università statale degli studi di Trento era evidenziata in trecentotrentamila lire, dove l’introito della Provincia per ogni studente ammontava a complessive centosessantacinquemila lire, mentre il resto era coperto dalla Provincia autonoma.

Adesso io chiedo al Presidente della Giunta provinciale chi pagherà la differenza tra le centosessantacinque e le centoventimila lire, diciamo quei circa settecento milioni che ho evidenziato prima, imposti automaticamente per legge visto il mancato adeguamento alle centosettantamila lire, per garantire lo stesso servizio dell’anno scorso; servizio di erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore. Si è persa a mio avviso un’altra volta un’opportunità, nel bene e nel male, per meritarci questa forma autonomistica particolare.

Le ultime considerazioni che voglio fare sono queste. La prima, che è pienamente condivisibile l’erogazione agli studenti universitari di borse di studio nazionali o di ateneo, o dei cosiddetti prestiti di onore, permettendo un tangibile riconoscimento agli studenti meno abbienti ma meritevoli, cioè un prestito a tasso agevolato con importo pari al costo dell’istruzione universitaria da restituirsi dopo l’ingresso nel mondo del lavoro.

A questo punto, voglio fare una riflessione sul significato di tassa: la tassa è quella somma di denaro che un cittadino deve pagare ad un ente pubblico in cambio di un particolare servizio a lui reso da questo ente dietro una sua domanda, diverso quindi dall’imposta, che è una prestazione pecuniaria che il cittadino deve all’ente pubblico senza aver diritto di uno specifico corrispettivo. Pertanto, secondo il concetto di tassa espresso poc’anzi, la tassa per il diritto allo studio regionale, nel nostro caso provinciale, dovrebbe consentire un beneficio a chi effettivamente paga il tributo. Attualmente i beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore non sono soggetti al pagamento della tassa. Tale onere doveva a suo tempo essere definito in altro modo; per esempio, contributo tra le varie classi sociali.

Infine voglio fare un’ultima considerazione relativamente all’università in senso generale. L’università non dovrebbe essere un parcheggio per soggetti, a mio giudizio, "indecisi" fra una vita inserita nel mondo del lavoro, con obblighi militari assolti, e una vita "spensierata" da studente. Dico questo perché sono andato a cercare proprio oggi delle statistiche che propongo a quest’aula.

Noi vediamo che negli anni accademici 1993-94 gli iscritti erano 12748, dei quali 4097 erano fuori corso, e 565 sono stati i laureati che, facendo le debite proporzioni, assommano al 4,43 per cento e i fuori corso al 32 per cento circa. L’anno accademico 1994-95 invece evidenzia 13.564 iscritti, con 4832 fuori corso, pari al 35,6 per cento, e un numero di laureati che assomma a 777, pari ad una percentuale del 5,7 per cento. Infine, nell’ultimo anno accademico 1995-96 abbiamo iscritti 14195 studenti, dei quali 5472 fuori corso, ed il numero dei laureati non è disponibile, come il numero degli abbandoni.

Pertanto, con questi dati è chiaro che l’università è un’area di attesa, un’area di parcheggio, e i dati lo dimostrano. Questa è la realtà, e sicuramente questa realtà è riconducibile a scelte politiche del passato.

Concludo dicendo che per i concetti che ho evidenziato in questo intervento esprimo anche una dichiarazione di voto, un voto che sarà contrario al disegno di legge in esame così come è formulato. Vi ringrazio.