SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1996

Disegno di legge n. 40: "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi".

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Poche parole soltanto per evidenziare quanto avevo già detto in discussione generale relativamente all’articolo 3, comma 1, nel quale si varia il periodo di proroga per gli organi non ricostituiti con la legge nazionale. La legge nazionale dice che servono quarantacinque giorni per la proroga e la legge provinciale porta a sessanta giorni tale termine. Avevo evidenziato che non capisco l’allungamento di tali termini, perché si poteva tenere benissimo il termine fissato con legge nazionale. Chiedevo solo perché vogliamo differenziarci dal resto d’Italia. Secondo me non è modificando i tempi di proroga che si attua e si valorizza la nostra autonomia, ma sicuramente con scelte responsabili e con una gestione oculata delle nostre risorse e non sperperando le finanze pubbliche. Volevo solo evidenziare quanto già detto in discussione generale.

(...)

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, anche in questo momento voglio ricordare quanto avevo già espresso in discussione generale. Ed in tale occasione avevo fatto riferimento alla nostra Costituzione italiana che è entrata in vigore il primo gennaio del 1948, dopo essere stata approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre del 1947. Dicevo che è una costituzione programmatica che non risolveva i problemi subito, e che bisognava attuare attraverso leggi. Si lasciava la risoluzione delle tematiche alla sede politica, ai partiti, un po’ alla volta, successivamente.

Le Regioni sono state realizzate in ritardo; le stesse norme di attuazione, che dovevano essere varate in due anni, ci hanno messo venti anni. Dicevo appunto che ci sono voluti quarantotto anni per attuare un articolo specifico della Costituzione, l’articolo 97. E per attuare questo articolo è servita una sentenza della Corte costituzionale, la 208 del 6 maggio del 1992, che obbliga a definire i termini ultimi entro i quali bisogna nominare gli organi amministrativi scaduti. Con tale sentenza non è possibile prorogare a tempo indeterminato gli organi che hanno una determinata scadenza, e l’eventuale ammissibilità deve essere prevista con legge.

Nella nostra legge, che stiamo per varare, noi troviamo un argomento molto importante: chi è competente alle nuove nomine è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza dell’organo amministrativo in questione; pertanto la condotta omissiva può generale anche responsabilità penale individuale. Questo secondo me è positivo, proprio per sbloccare tante situazioni che si sono venute a creare. Finalmente una norma che obbliga a decidere chi deve decidere. Pertanto il mio voto sarà un voto positivo, anche se l’ordine del giorno che io avevo proposto in discussione generale, riguardante il difensore civico - e che evidenziava che tanti consiglieri parlano, fanno dichiarazioni ai giornali, però concretamente non realizzano quanto promesso alla gente e ai cittadini che ci hanno eletto - non è passato; però ha sollevato discussione in quest’aula. Io voterò a favore di questa legge, proprio perché è una legge che si può paragonare ad una legge tecnica, una delle poche leggi tecniche che siamo riusciti ad approvare in questo Consiglio provinciale. E rimando al nostro caro Presidente Andreotti le affermazioni fatte sui giornali tempo addietro, che è causa di questo Consiglio provinciale la non approvazione di tante leggi. Io direi che le cause di tutto ciò devono ascriversi al fatto che non esiste una maggioranza chiara e precisa, con degli obiettivi certi e delle scadenze precise. Pertanto il mio voto sarà positivo a questo disegno di legge.

 

Disegno di legge n. 33: "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate".

 

DELLADIO: Mi oppongo.

(...)

DELLADIO: Grazie, signor Presidente, distinti ed egregi colleghi. In linea generale si può appoggiare favorevolmente questo progetto di legge di programmazione proposto dalla vecchia maggioranza o da questa maggioranza, perché il programma di sviluppo e i vari sottoprogrammi, o progetti strategici, sono strumento di guida per l’esecutivo e in essi sono evidenziati gli obiettivi da raggiungere. Questi programmi e questi progetti sono identificabili nella linea politica della maggioranza.

Importante secondo me è la verifica temporale dell’attuazione degli impegni assunti nei documenti di programmazione. Verifiche che devono tener conto delle maggiori o minori spese od entrate, relative allo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi. In una situazione come la nostra, dove minori sono le risorse, dove è difficile far quadrare i dati di bilancio, occorre operare per una più scrupolosa ricerca e selezione dei progetti strategici. Occorre dare priorità a quei progetti che arricchiscono il Trentino, in termini di crescita di posti di lavoro, in termini di innovazione delle strutture e degli impianti, affinché si raggiunga un innalzamento anche culturale e sociale del nostro Trentino. Con i progetti strategici si evita una dispersione, a mio avviso, di risorse umane e finanziarie, per perseguire degli obiettivi mirati. Io analizzerò in discussione generale alcuni punti, alcuni articoli del disegno di legge, positivi o negativi; ho già proposto una decina di emendamenti correttivi ed eviterò di discutere successivamente gli emendamenti uno ad uno.

Una prima osservazione che vorrei fare è quella relativa alle consultazioni ed agli accordi con il sistema delle imprese per l’integrazione dei rispettivi programmi. In Commissione è stato presentato un emendamento che prevedeva la cancellazione del comma 2 all’articolo 2 e avevo già preparato un intervento critico in quest’aula, ma ho visto che quel comma è stato spostato all’articolo 3. Pertanto il coinvolgimento di chi subisce, per quanto riguarda appunto le imprese ed altri soggetti, e di chi beneficia dei risultati della programmazione è stato inserito, e pertanto questo è importante. Programmare, a mio avviso, senza conoscere i problemi delle componenti economiche e delle imprese sarebbe stato negativo, pertanto questo è un discorso positivo, nel senso che licenziamo un disegno di legge, sotto questo aspetto, decisamente positivo. Il primo appunto che voglio fare è relativo all’articolo 2, comma 2, che parla di comprensori. In tutto il testo di legge si usa la terminologia "comunità montane". Ecco, io vedo una contraddizione su questo problema. L’Assessore agli enti locali di questa maggioranza in Consiglio provinciale ci propone, come tutta la Giunta, un disegno di legge con la terminologia "comunità montane"; e abbiamo un altro Assessore agli enti locali regionali che usa e propone nel testo di legge regionale la terminologia "comunità comprensoriali". Il termine "comunità montane" sicuramente è il più appropriato; non per niente io ho già presentato in Consiglio regionale, per quanto riguarda il disegno di legge proposto dall’assessore Giovanazzi, degli emendamenti, fra i quali uno che sostituisce il termine o i termini "comunità comprensoriali" con "comunità montane". Pertanto questo disegno di legge utilizza una terminologia non usata in Consiglio regionale e questo evidenzia il fatto che esiste una disomogeneità di intenti, di comportamenti fra maggioranza provinciale e maggioranza in Regione. E` chiaro comunque che è urgente, e questo l’ho ribadito più volte in Consiglio provinciale e regionale, che bisogna trattare la riforma dei comprensori in maniera rapida e veloce, perché attesa da tutti gli amministratori trentini.

Un altro appunto, sempre relativo dell’articolo 2: quello che non bisognerebbe mai usare in un testo di legge sono le parole "fino all’attuazione", oppure "in attesa della normativa", perché vuol dire che esiste una carenza di attività, di riuscire a perseguire certi obiettivi. Bisognerebbe evitare questa terminologia. Ed evidenzia, questo fatto, che si sta navigando a vista, come più volte ricordato, e si può dire che prima facciamo il tetto e poi scaviamo, e nemmeno tanto, le fondamenta.

Per quanto riguarda l’articolo 4 del testo di legge, è stato inserito "la consultazione con i comuni". Tale iniziativa è da considerarsi positivamente, perché fino adesso, diciamo, questa disciplina era riservata alla discrezionalità dell’Assessore competente.

All’articolo 6, comma 1, ho proposto un emendamento di abrogazione, perché ritengo che non c’era bisogno di scriverlo, perché esiste già la norma di attuazione che spiega quanto richiamato. A mio avviso la ridondanza di informazioni porta solo ad un parziale chiarimento a scapito della snellezza e semplicità degli atti.

All’articolo 7, comma 3, io ho presentato un emendamento di soppressione. Prevedendo questo comma, noi ci troveremo sempre in quest’aula a modificare il programma di sviluppo provinciale. E` chiaro che siamo legati alle sorti nazionali. Il concetto di concorso alla programmazione nazionale è già imposto, a mio avviso non occorre scriverlo in legge.

Per quanto riguarda l’articolo 9, dove si parla di programma di sviluppo provinciale della durata della legislatura, coincidente con i cinque anni del mandato elettivo, si può esprimere anche in questo caso una valutazione positiva. Però non è positivo quanto scritto e riportato nell’articolo 16, per quanto riguarda la durata dei progetti che hanno di norma efficacia temporale fino ad un massimo di cinque anni. Anch’essi dovrebbero durare fino alla fine della legislatura, perché a mio avviso si possono aprire dei progetti al termine della legislatura, con conseguente condizionamento finanziario per la prossima amministrazione, per i prossimi consiglieri e pertanto si avranno dei costi negli esercizi successivi.

Una domanda voglio fare al Presidente della Giunta provinciale per quanto riguarda l’articolo 11, nel quale si evidenzia che entro un anno la Giunta dovrebbe adottare lo schema di programma di sviluppo. Ma, io mi domando, se la Giunta non è composta, non è formata, cosa succede? Ben sapendo che all’articolo 9 di questo disegno di legge viene evidenziato che l’efficacia è tuttavia prorogata fino all’entrata in vigore del programma successivo. Sono regole che ritengo inapplicabili. Il termine di un anno per l’adozione dello schema di programma di sviluppo non è vincolante, pertanto sono parole a mio avviso vuote.

Passando all’articolo 14, che tratta di progetti strategici, leggendo il comma 1, si vede che con i progetti strategici si attuano iniziative individuate dal programma di sviluppo provinciale, aventi carattere innovativo, intersettoriale, o a elevata redditività economica e sociale; ad essi si applicano le disposizioni relative all’articolo 13 ed altre disposizioni relative ai progetti. Ecco, io voglio chiedere al Presidente che cosa si intende per elevata redditività economica. Per assurdo la Giunta provinciale potrebbe investire in fondi speciali, in azioni o altro. Pertanto chiedo spiegazioni al riguardo.

L’articolo 15, al comma 4, prevede progetti che hanno costo superiore ai limiti di importo determinati dal programma di sviluppo. E l’analisi economico-finanziaria prevista verifica l’attuazione dei vari progetti. Anche in questo caso ho presentato un emendamento, che vuole limitare lo sperpero delle risorse per progetti che al primo anno non raggiungono le analisi economico finanziarie previste. Se non si raggiungono gli obiettivi al primo anno, i progetti sono annullati con il recupero delle somme previste. Avevo intenzione di cassare tutto il comma 4, perché se le risorse sono limitate, non si può spendere più di quello che si ha a disposizione. Se ci sono però progetti che producono redditività, ho pensato di prevedere un tempo di verifica di un anno con l’emendamento che ho proposto.

Altro articolo che ho analizzato è l’articolo 16, dove si parla di durata dei progetti, che ho un attimo richiamato poc’anzi. Nell’articolo 16, al comma 1, si riporta che i progetti hanno di norma efficacia temporale fino ad un massimo di cinque anni. A mio modesto avviso devono terminare alla fine della legislatura, non si possono aprire, come ho già detto, progetti al termine della legislatura con conseguente condizionamento delle finanze per i bilanci successivi. Si avrà un aumento di costi per gli esercizi delle legislature successive. Se ricordo bene, inoltre, volevo evidenziare il fatto che nelle ultime finanziarie si è operato a snellire i bilanci futuri, rimborsando i finanziamenti pluriennali concessi dalla Provincia alle aziende o ai soggetti in un’unica rata. Con questo articolo, a mio avviso, se non ci sono delle spiegazioni chiare e precise, siamo in controtendenza.

Per quanto riguarda l’articolo 20, dove si parla di superamento degli squilibri economici e sociali, al comma 3 si parla dell’individuazione delle zone svantaggiate che va effettuata per il rispettivo territorio dalle sole comunità montane. Ebbene, come ho evidenziato prima, la legge regionale sulle comunità comprensoriali o comunità montane non è ancora stata licenziata dall’aula regionale e non è nemmeno prevista la costituzione delle comunità montane su volontà specifica dei comuni. Ed anche questo argomento sarà un punto da dibattere in aula, perché ho presentato degli emendamenti che prevedono la costituzione delle comunità montane esclusivamente dopo che i comuni interessati si sono espressi favorevolmente. Pertanto il parere dei comuni deve essere vincolante. Io mi chiedo: ma se dei comuni non vogliono beneficiare dei fondi previsti per questo tipo di aggregazioni e vogliono restare soli, ad esempio comuni medio grossi, li escludiamo dalla normativa che andiamo a varare? Non ritengo giusto questo, pertanto anche in questo caso per questo articolo 20 ho presentato un emendamento.

Un altro articolo. L’articolo 22 tratta l’istituzione di un fondo per le zone svantaggiate, per investimenti pubblici realizzati dalle comunità montane. Io mi chiedo e chiedo al Presidente Andreotti: è lo stesso fondo previsto dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97, la legge sulla montagna, dove il titolo recita appunto nuove disposizioni per le zone montane, dove l’articolo 2 dice che viene istituito il fondo nazionale per la montagna? E precisamente l’articolo 2, comma 2, della legge 97 recita: "Il fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici". E al comma 4 dello stesso articolo 2, legge sulla montagna, la 97 del 1994, troviamo alcuni passi che è opportuno leggere: "Le Regioni e le Province autonome disciplinano i criteri relativi all’impiego delle risorse di cui al comma 3". Il comma 5 riferisce: "I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica d’intesa con il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Se questo è il fondo, io mi chiedo, provocatoriamente e politicamente, che maggioranza, che razza di maggioranza è questa. La Giunta propone una cosa e alcuni componenti della maggioranza fanno una legge sullo stesso argomento, ad esempio la legge provinciale numero 48, dove i proponenti sono Giovanazzi, Grandi, Giordani ed Holzer, e il titolo è "Istituzione del fondo provinciale per lo sviluppo delle zone montate". E` il disegno di legge numero 48 del 7 marzo 1995 bocciato già in Commissione legislativa. Vediamo che una squadra, quella regionale, gioca in un modo e quella provinciale gioca in un altro. Se non è la stessa cosa, riferendoci a questo fondo, io mi e vi domando: quanti fondi con gli stessi obiettivi istituiamo? Questo evidenzia una dispersione delle risorse ed evidenzia che appunto ancora esiste una maggioranza inconsistente, inesistente e che ognuno gioca la propria partita.

Per finire, io ho presentato a quest’aula altri due emendamenti su questo progetto di legge, di natura tecnica. Il primo riferito all’articolo 22, dove propongo, come per tutto il testo di legge, la sostituzione delle parole "comitato per la formulazione dei progetti" con "comitato per la programmazione". Probabilmente questo è un emendamento dovuto, sfuggito sia agli uffici sia alla Commissione legislativa permanente. E l’altro emendamento tecnico è quello relativo all’articolo 65, dove si trova scritto la parola "montani" relativamente ai progetti. La parola "montana", che a mio avviso deve essere soppressa, anche in questo caso è sfuggita agli uffici e alla Commissione legislativa competente. Pertanto bisogna adeguare tutto il testo di legge in maniera unitaria e precisa.

Al Presidente della Giunta provinciale ho posto dei quesiti e delle soluzioni tramite degli emendamenti, che meritano delle risposte che valuterò alla fine attentamente e che decideranno la mia posizione di appoggio, probabilmente, a questo disegno di legge. Grazie.