SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1997

Disegno di legge n. 72: "Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento".

DELLADIO: Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, anch’io intervengo in dichiarazione di voto, partendo però dal ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria della Corte Costituzionale il 26 agosto del 1994 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’illegittimità costituzionale per mancato recepimento delle norme guida nazionali.

La prima osservazione che voglio fare è di tipo temporale: esiste una norma di attuazione, la numero 266 del 92, che indica il limite temporale massimo di tale recepimento in sei mesi, e non in quasi sei anni di ritardo, come è stato nei fatti. Il legiferare in tempo era un modo per dimostrare l’efficacia ed efficienza dei rappresentanti politici trentini, ed un modo per concretizzare il tanto declamato principio di sussidiarietà. Da quel ricorso si desume il primo punto importante, relativamente all’impiego pubblico, cioè la mancata previsione dell’applicazione a detto rapporto delle norme civilistiche, cioè il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia e dei relativi enti strumentali doveva essere ridisciplinato in base alle norme del diritto civile e della legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, secondo il criterio della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.

Come abbiamo visto in discussione articolata questo principio innovativo, cioè quello della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non è stato inserito in legge a causa della cassazione dell’articolo 5. E’ stato riferito che il problema non è grave, perché esiste l’articolo 44, che fa riferimento ai principi di riserva di legge contenuti nell’articolo 2 comma 1 lettera C della legge nazionale 421. A causa di una maggioranza inconsistente e riottosa, che ha permesso la cancellazione dell’articolo 5 del disegno di legge e l’approvazione dell’emendamento Casagranda sui direttori o capi ufficio, e con la successiva eliminazione dell’articolo 30/1, d’ora in poi dovremo fare riferimento oggettivamente e materialmente alla legge nazionale.

Purtroppo nei fatti abbiamo dimostrato all’esterno di non meritare la particolarità autonomistica, avallando le tesi o richieste che sono moltissime, che provengono da sud e da nord, che vogliono cancellare le autonomie speciali. Se questa legge non sarà confermata con visto a livello romano, potrebbe essere applicato l’articolo 105 dello statuto di autonomia, che è opportuno ricordare. L’articolo 105 recita: "Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato." Gravi ed evidenti sono le ripercussioni sull’autonomia che potrebbero addirittura portare a mettere in discussione il meccanismo di tutela delle competenze provinciali previsto dalle norme di attuazione. Voglio dire che le minoranze non hanno bocciato la legge, come era stato detto a suo tempo, ma è la maggioranza che ha affossato il provvedimento, i vari articoli del provvedimento legislativo. Una maggioranza, a mio avviso, che non è politica, non è programmatica, perché litiga su tutto: sulla scuola, sulla viabilità, sulla gestione del territorio e su altri argomenti.

Però voglio riproporre alcune osservazioni che avevo evidenziato nei primi articoli di questo disegno di legge. Una prima osservazione è quella che questa legge è una brutta copia della normativa statale. E’ un disegno di legge che rinvia ad atti regolamentari; vediamo regolamenti per l’attuazione della mobilità, regolamenti per definire i criteri e le procedure di valutazione dei preposti alle strutture organizzative, regolamento per il sistema dei controlli sull’attività amministrativa, regolamento che definisce le modalità di concorsi, e tanti altri documenti, in totale una decina di regolamenti. Pertanto le scelte essenziali vanno a fare riferimento a norme di rango inferiore, di competenza della Giunta, e pertanto destinati a sfuggire in gran parte al controllo del Consiglio.

Avevo detto che se ci fossero stati presentati due semplici articoli, bastavano per introdurre i principi nazionali della legge 421. Questa legge è sostanzialmente una scatola vuota. E’ completamente assente un disegno di riorganizzazione della struttura provinciale, che invece era stato introdotto dal disegno di legge quando era assessore il consigliere Romano, come è stato ricordato dal collega Morandini, l’abbinata consigliere Romano e dottoressa Matonti.

Altra osservazione che voglio fare è quella relativa al procedimento di valutazione dei dirigenti, che è previsto dall’articolo 19 con cadenza biennale anziché annuale. Altra riflessione, sempre riguardo ai dirigenti e riguardo alla valutazione dei dirigenti, è quella che la disciplina provinciale - a differenza della normativa nazionale - non prevede il collocamento a disposizione come conseguenza automatica dell’esito negativo della valutazione, ma conferisce alla Giunta la facoltà di assegnare al dirigente inadempiente un altro incarico. E si potrebbe leggere la legge nazionale che dice: "La mobilità, anche temporanea dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione". Continuando a mio avviso con la logica dei cosiddetti progetti speciali, o project manager, non è concepibile che chi non è stato capace di realizzare programmi in qualità di dirigente possa svolgere attività di elaborazione, studio e ricerca, di verifica controllo e vigilanza dei progetti, nonché attività ispettive, e faccio riferimento all’articolo 27, dal titolo "Altri incarichi dirigenziali all’interno dei cosiddetti progetti speciali".

Nell’articolo 21 di questa legge, che parla di accesso alla qualifica di dirigente, sono richiesti sette anni di esperienza professionale maturati in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private, mentre la normativa statale richiede cinque anni. E su questa normativa sono calibrati i regolamenti interni della quasi totalità degli enti. Si comprende come ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con il quale la burocrazia provinciale non ha fatto altro che salvaguardare e perpetuare se stessa.

Questo disegno di legge sembra ricalcato sui dirigenti generali e sulle loro esigenze, in quanto solo i dirigenti generali sarebbero certi di essere riconfermati. E questo è valido anche facendo riferimento all’articolo 26 dove l’incarico di dirigente generale è conferito per la durata della legislatura. Dicevo che la legge è stata fatta dai dirigenti generali per i dirigenti generali, e di fatto l’apparato controllerà il politico e l’articolo 26, al quale facevo riferimento, va contro il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere tra la responsabilità politica ed i collaboratori apicali. Vediamo un po’ alcune considerazioni ulteriori relativamente ai direttori o capo ufficio.

(...)

DELLADIO: Va bene, signor Presidente. La mia preoccupazione, che avevo espresso a suo tempo anche al collega Morandini, relativamente all’articolo 30/1, era fondata perché ho visto che è stato cassato. Il mio voto sicuramente, proprio per quelle riflessioni che facevo, non è stato per la cassazione dell’articolo perché è stato di astensione, pertanto non ha contribuito ad eliminare l’emendamento Casagranda che era stato inserito precedentemente.

Per quanto riguarda l’articolo 48/1, relativamente al personale della sanità, ci sarebbero tantissime cose da dire; rilevo che l’Assessore ha bisogno di una task force come il Presidente a suo tempo, perché stando alle sue affermazioni non esiste professionalità all’interno dell’assessorato, c’è una carenza. E’ stato detto che c’è un piano sanitario, fino adesso non l’abbiano visto, l’abbiamo solamente visto sbandierare nelle conferenze stampa, però non siamo a conoscenza del contenuto. Penso che sia stato un bluff vista la tenacia con la quale ha difeso il proprio emendamento l’assessore. L’azienda a mio avviso ha bisogno di direttive politiche, e la gente ha bisogno di risposte e di decisioni, non di provvedimenti tampone, vedi per esempio i due miliardi e settecentocinquanta milioni alle case di riposo che hanno sforato il tetto delle ottantamila lire...

(...)

DELLADIO: Ho presto finito, signor Presidente. Penalizzando di fatto chi ha lavorato bene e chi ha contenuto i costi con un’oculatezza di gestione. Non è una legge del personale ma della persona. Per le incongruenze che ho appena evidenziato, per l’assenza degli articoli 5 e 30/1 che sono dei pilastri fondamentali della legge, per la presenza dell’articolo 48/1 relativo alla sanità, perché questo disegno di legge ingesserà l’amministrazione provinciale per i prossimi lustri, perché questo disegno di legge non è una norma di riforma della pubblica amministrazione, ma una vera norma di ingiustizia, e mi riferisco agli idonei per capi ufficio e ai dipendenti in possesso di diploma di laurea non riconosciuti all’ottavo livello.

Non sarò partecipe, come i colleghi Morandini e Taverna, al licenziamento di una legge di questo tipo. Grazie.