DELLADIO:
Considerato che le norme che regolano la prevenzione degli incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere fanno riferimento a due Leggi Nazionali e precisamente: Legge n. 406 Del 18 luglio 1980 e Legge n. 818 del 7 dicembre 1984. Le norme contenute nelle sopra citate Leggi hanno introdotto nella prevenzione incendi un regime transitorio definito "Nulla Osta Provvisorio" per poi accedere, dopo il soddisfacimento del complesso normativo, al Certificato di Prevenzione Incendi.
Dal 1980 ad oggi molti sono i lavori di adeguamento realizzati dalle aziende alberghiere, ma, come spesso accade, lapplicazione delle norme è difficile non solo per laspetto economico, ma anche per la difficoltà di interpretare e quindi applicare la legge alle strutture turistiche esistenti.
Se per quanto riguarda le nuove aziende alberghiere lapplicazione risulta programmabile anticipatamente e quindi realizzabile, per le aziende esistenti si evidenzia, nella maggior parte dei casi, lassoluta impossibilità di adeguare limmobile alle previsioni di legge. Il contrasto più forte lo si riscontra nel porre in equilibrio i regolamenti comunali, provinciali e/o regionali con le norme sulla prevenzione incendi.
La dimostrazione della difficoltà allapplicazione della legge la rischiamo nelle continue proroghe dei termini di scadenza del Nulla Osta Provvisorio che lo Stato Italiano ha dovuto fare dal 1984 ad oggi.
Il 9 aprile 1994 viene emanato un Decreto che offre la possibilità agli albergatori di gestire in varie scadenze (1996 - 1999 - 2001) la riorganizzazione di tutte le aziende non a norma. ulteriormente si prevedono nuove imposizioni che creano nuovamente disagio sia dal punto di vista tecnico che economico.
Rapidamente le associazioni di categoria si sono prodigate per stampare montagne di carta (sono pubblicati volumi di circa 40 pagine) che spiegano lapplicazione di quanto previsto dal Decreto, che risulta, per altro, di difficile interpretazione anche da parte dei tecnici del settore nonché dai Comandi dei Vigili del Fuoco.
Premesso che buona parte della norma è sufficientemente leggibile si riscontrano articoli (i più importanti) che creano serie difficoltà di comprensione e quindi di applicazione.
Vale la pena di notare che la maggior parte delle aziende alberghiere hanno una data di nascita non proprio recente e collocate in agglomerati urbani sviluppatisi attorno agli anni 50-60.
Unaltra nota degna di essere indicata riguarda la sostanziale differenza, sia organizzativa che strutturale, tra attività alberghiere ubicate in località marine, in città e in quelle di montagna.
A seguito di unindagine della scorsa primavera effettuata presso tutti i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, il intorno dei Interni ha reso noto che solo il 45 % delle aziende alberghiere italiane ha presentato entro il termine di legge (era il 26 aprile scorso) il Piano programmato degli interventi di adeguamento alla normativa antincendi.
Si indicano pertanto di seguito gli articoli del decreto per i quali si ritiene indispensabile proporre delle alternative e/o modifiche in particolare modo per le aziende turistiche esistenti:
Articoli (19.1-19.6)- Resistenza al fuoco delle strutture - Scale.
In edifici con più di due piani fuori terra ed altezza antincendi fino a 32 m. le scale ad uso esclusivo dovranno essere del tipo protetto e quindi con resistenza al fuoco di strutture e porte come indicato allart. 19. 1 (REI 30 fino a 12 m. di altezza, REI 60 da 12 m. a 54 m. e REI 90 oltre i 54 m.).
Per le porte di accesso ai vani scala il problema è parzialmente risolvibile, mentre per quanto riguarda le strutture risulta chiaro che la resistenza indicata se non è soddisfatta significa la demolizione del vano scala. In molti casi i muri perimetrali del vano scala hanno funzione portante pertanto non è possibile demolirli senza distruggere lintero edificio.
Articoli (19.2-6.2) - Reazione al fuoco dei materiali.
Tutti i materiali contenuti nei fabbricati sopra indicati devono avere una corrispondente classe di resistenza al fuoco.
Quando si parla di materiali si intendono, non solo le strutture portanti delledificio, ma anche i rivestimenti di pavimenti pareti e soffitti (legno, stoffa, moquette, eccetera).
Il termine per soddisfare tale norma è il 26.04.1999, per cui entro tale data il titolare dellattività dovrà dimostrare di essere in possesso di un certificato di omologazione dei materiali, rilasciato dal Ministero competente, oppure, come nella quasi totalità dei casi sostituire detti materiali con altri omologati.
Pur confidando nella buona volontà dellalbergatore la sostituzione dei materiali indicati risulta impossibile data la scarsità dei prodotti omologati offerti dalle ditte italiane e dallimpossibilità di utilizzare prodotti provenienti dallestero, pur omologati, perché le certificazioni straniere in Italia non sono riconosciute a meno che il fornitore non presenti domanda al Ministero dellInterno - Direzione Generale della Protezione Civile corredata da tutti i certificati di prova e dei documenti per lidentificazione del prodotto, solo per materiali provenienti dai paesi dalle Comunità Europea.
Risulta evidente che le ditte italiane non si sono ancora organizzate per tali adempimenti e i tempi per il rilascio dei certificati sono lunghi ed onerosi.
Per la verità una ipotesi alternativa viene proposta dallo stesso articolo 6.2, al penultimo comma, dove viene indicato che i rivestimenti lignei possono essere trattati con vernici ignifughe, che oltre a essere incredibilmente costose, hanno una durata di 5 anni, trascorsi i quali bisogna ripetere il trattamento.
Chi è dotato di controsoffittature in legno (tutti gli alberghi di montagna ne sono dotati) dovrà non solo avere la superficie in vista incombustibile, ma anche la parte interna, compresi eventuali materiali isolanti in esse contenute.
Stesso trattamento per i canali di condizionamento dove i materiali di isolazione, posti allinterno, devono avere una idonea omologazione.
Nello stesso articolo sono compresi anche i tendaggi, i materassi e i mobili imbottiti.
Articoli (19.5- 6.5) - Corridoi.
Gli articoli fanno riferimento alla necessità di avere le tramezze che dividono le camere dai corridoi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, mentre le porte delle camere dovranno avere resistenza non inferiore a REI 15 dotate di congegno di autochiusura.
Lalternativa prevista, valida solo per le porte delle camere, è riferita allinstallazione di un impianto automatico di rilevazione ed allarme incendio sia nei corridoi chi nelle camere. Molti si sono domandati chi mai potrà certificare che le tramezze tra camere e corridoi hanno resistenza al fuoco REI 30 se non con la loro completa sostituzione.
Articolo (8.1) - Locali adibiti a depositi.
I locali utilizzati quali depositi di materiali combustibili non superiori a 12 Mq., (es. guardaroba, ripostigli piani per prodotti di pulizia infiammabili dovranno avere le seguenti caratteristiche: strutture di separazione, nonché le porte REI 60 con dispositivo di autochiusura, carico dincendio non superiore a 60 Kg/mq., impianto di rivelazione ed allarme incendi, ventilazione naturale non inferiore a 1/40 della superficie di pianta e installazione di estintore.
Le strutture alberghiere, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni hanno recuperato i locali sopra indicati in vani di risulta, dove la ventilazione naturale è praticamente impossibile e i prodotti infiammabili contenuti fanno riferimento, nella maggioranza dei casi a bottiglie di detergente e agli asciugamani e lenzuola di ricambio.
Forse il legislatore pensava che tutte le nostre aziende alberghiere avessero dei depositi con tonnellate di biancheria ed ettolitri di prodotti infiammabili perché se così fosse andrebbero trattati come dei bunker anche i bar nei quali ci sono litri di alcoolici sicuramente infiammabili.
Articolo (14.0) - Gestione della sicurezza.
Il decreto indica nel "responsabile dellattività", ossia il titolare della licenza, chi deve effettuare i lavori di adeguamento delle strutture.
Sorgeranno dei problemi su chi dovrà effettuare ladeguamento alle norme:
E da prevedere che buona parte dei contratti di affitto in essere o che verranno stipulati prossimamente si interromperanno poco prima del 10 maggio 2000.
In tutti gli articoli esposi risulta evidente come ladattamento delle strutture esistenti alle previsioni della norma sia, nella maggior parte dei casi, distruttivo per le aziende turistiche, con un esborso economico superiore alle reali potenzialità delle attività in oggetto.
Pur condividendo la necessità di una legge puntuale e definitiva, diviene perentorio programmare alcune ipotesi alternative che offrano una reale possibilità di aggiornamento alla sicurezza antincendio.
Una soluzione attuabile la si può trovare nellutilizzo di sistemi elettronici di controllo, presenti sul mercato italiano, che possono offrire sicure garanzie per i gestori degli alberghi nonché atti al soddisfacimento delle richieste di omologazione dei materiali utilizzabili.
Ad esempio gli impianti di rilevazione ed allarme incendi hanno avuto, negli anni passati, applicazioni in tutti i campi della sicurezza antincendi con ottimi risultati sia tecnici che economici.
Linstallazione di tali apparecchiature è certamente più semplice che la creazione di veri e propri ambienti a tenuta di fuoco, con un risultato immediato nella segnalazione di allarme incendio.
Unaltra ipotesi per la sicurezza viene dalla creazione di compartimentazioni con unestensione inferiore rispetto alle previsioni della norma, attraverso linstallazione di porte tagliafuoco sui corridoi, vani scala etc..
Si ritiene opportuno segnalare ulteriormente che la protezione del vano scala (obbligatoria su tutti i piani) risulta in molti casi inutile a piano terra, dove sia le uscite principali che di sicurezza sono vicine alle scale, per cui la protezione è di impedimento per una rapida evacuazione in caso dincendio; la scala, a piano terra diviene in molti casi elemento di arredo con seria difficoltà nella installazione di porte a tenuta.
Si rammenta che quasi tutte le strutture alberghiere sono presidiate sia di giorno che di notte dal personale, il quale ha avuto, secondo le indicazioni della normativa in atto, un opportuno addestramento per lutilizzo di tutti i mezzi antincendio disponibili.
Si impegna la Giunta provinciale
a nominare il Comitato tecnico provinciale per la prevenzione degli incendi, che in aggiunta alle competenze relative ai procedimenti per le attività a rischio di incidente rilevante, possa provvedere al rilascio delle deroghe alle regole tecniche di prevenzione incendi in vigore.
DELLADIO: Ho fatto una piccola ricerca relativamente alla consistenza alberghiera in Trentino e alletà di costruzione dei vari impianti turistici, dei vari esercizi alberghieri presenti nella nostra Provincia. Questa è una mozione tecnica, come dicevo, che segue unaltra mozione tecnica alla quale è stato dato decisamente poco risalto, quella relativa alle quote latte approvata allunanimità in questa sede poco tempo fa.
E una mozione tecnica che richiama parametri tecnici, come abbiamo visto; per esempio, vengono definiti dei parametri, REI 90, 60, 30 minuti primi, che corrisponde alla resistenza al fuoco e al fumo per 60, 30, 90 primi, prima che le fiamme oltrepassino lostacolo. Questi erano i termini tecnici contenuti nella mozione che ho proposto a questaula.
Per quanto riguarda la data, è opportuno ricordare che questa mozione è stata presentata ancora nel lontano 20 ottobre del 1995, molto tempo è passato da allora ed i problemi però sono rimasti come prima. La stessa mozione lho presentata anche in Consiglio regionale, come voto, per evidenziare il problema anche in quella sede, per far sì che il Consiglio regionale si esprima nei confronti del Parlamento, per risolvere dando una valenza superiore, si esprima nei termini esposti nel dispositivo del documento.
Questa mozione solleva un problema molto sentito dalle categorie economiche che operano nel settore turistico. Noi sappiamo che il turismo è una componente fondamentale della economia della nostra Provincia, il turismo in Trentino ha una valenza strategica, più volte è stato ricordato in questaula. Numerosi sono gli effetti diretti, indiretti ed indotti, che si ripercuotono nei molti settori produttivi della nostra Provincia. Il nostro turismo è un turismo di montagna, invernale ed estivo che subisce molta concorrenza. Si pensi al Tirolo austriaco e allEngadina, alla Val dAosta, alla provincia di Sondrio, di Bolzano e di Belluno, dove troviamo una competitività di ambito turistico con prodotti molto simili al nostro.
Unanalisi attenta rivela che se consideriamo la classificazione "stellare", per gli alberghi provinciali con quattro stelle siamo despecializzati rispetto alla Val dAosta e a Belluno. Il nostro sistema turistico si presenta più omogeneo, con una particolare specializzazione negli alberghi a tre stelle. Lofferta pertanto ha un grado di livello medio, ed è carente in strutture di standard elevato.
I dati che riporterò fanno riferimento ad unindagine conoscitiva, promossa dalla Provincia autonoma di Trento negli anni scorsi e stampata nel recente settembre del 1995, che ha interessato 1741 albergatori iscritti agli elenchi presso il servizio turismo della Provincia, dai quali il 90,5 per cento, pari a 1575 albergatori, ha risposto al questionario.
Dallannuario del turismo 1995 noi possiamo vedere la consistenza degli esercizi alberghieri per categoria e tipo di esercizio. Noi troviamo che nel 1986 avevamo 1843 esercizi alberghieri in Provincia di Trento; nel 1993 ne avevamo 1741, con un calo di circa 100 esercizi; nel 1995 ne avevamo 1541 con un decremento, rispetto al 1986, di ulteriori 300 esercizi alberghieri. Pertanto noi vediamo una tendenza al calo delle attività alberghiere, degli esercizi, proprio delle strutture alberghiere in Provincia di Trento.
Nei dieci anni a cavallo tra gli anni 1960 e 1970 si ha in Trentino il massimo sviluppo turistico alberghiero, collegato allintensa crescita economica. Circa un quarto delle strutture ricettive è stato eretto in quel periodo. Per costruire, questo è interessante evidenziarlo, lo stesso numero di alberghi, successivamente, è servito un periodo doppio di tempo.
Adesso andiamo a vedere, proprio per avere una panoramica generale, più completa di questo argomento, lanno di costruzione degli esercizi alberghieri. Negli anni fino al 1943 avevamo 371 esercizi alberghieri, pari al 23,6 per cento Negli anni che vanno dal 1944 al 1963 sono stati costruiti 399 alberghi, pari a un ulteriore 25,3 per cento, e qua dobbiamo evidenziare che è in un periodo di 20 anni, come dicevo prima. Dal 1964 al 1973 sono stati costruiti 393 alberghi, pari a un ulteriore 25 per cento, dal 1974 al 83 198, un ulteriore incremento del 12,6 per cento, e dall84 al 1993 ulteriori 94 alberghi con un incremento del 6 per cento. In totale noi abbiamo 1575, riferendosi al 1993, 1575 esercizi alberghieri. Il settore alberghiero Trentino ha un insediamento che vanta una lunga tradizione, riconducibile ancora alla fine del diciannovesimo secolo, con il turismo termale e montano.
Un altro aspetto che voglio porre allattenzione dei pochi consiglieri presenti è quello della forma giuridica degli esercizi alberghieri qualificati. Su 1575 imprese, 637 sono imprese individuali o familiari, pari al 40,4 per cento, 5528 sono società in nome collettivo, pari al 33,5 per cento, il 12,9 per cento sono società in accomandita, ed in fine l8,8 S.r.l.. Con questi dati si rileva che circa il 90 per cento dei casi corrisponde ad imprese individuali o a società di persone in cui i proprietari sono responsabili solidamente in forma illimitata e conseguentemente alti sono i rischi per tali soggetti. Altro dato importante è che l83 per cento di esercizi alberghieri è in proprietà, collegato al fatto che preponderanti sono le imprese individuali, come abbiamo visto, e le società di persone.
Un ultimo aspetto che si deve rilevare è la percentuale attinente le modifiche fatte agli impianti per ladeguamento alle norme di sicurezza e per eliminare le barriere architettoniche che assomma ad un 10,4 per cento degli interventi. Solo i lavori per ammodernare le stanze superano in percentuale quelli per ladeguamento alle norme: 11 per cento. E questi alti valori sono riferiti al decennio precedente al 1993, come abbiamo visto, e facciamo riferimento allindagine promossa dalla provincia autonoma di Trento.
Le nuove norme di adeguamento alla sicurezza antincendio, risalgono, come è evidenziato nella mozione, al 1994, successivamente allindagine sulle caratteristiche dellimprenditoria alberghiera in Provincia di Trento, promossa dalla Provincia. Se noi torniamo alla mozione, vediamo che nel documento è evidenziato che le nuove aziende alberghiere non hanno grandi problemi, perché possono prevedere nei progetti delle strutture gli adeguamenti obbligatori alla legge. Grossissimi problemi sorgono invece per le aziende alberghiere di non recente costituzione, che abbiamo visto sono in numero elevato.
Un altro aspetto attinente le aziende alberghiere di montagna è che la loro struttura, isolamenti, estetica, rivestimenti e materiali strutturali sono molto differenti dalle attività ubicate in località marine o in città. Gli elementi architettonici caratteristici degli alberghi trentini trovano nel legno un elemento basilare, sia internamente che esternamente alle strutture. La complessa normativa antincendio dovrebbe essere rispettosa delle tradizioni architettoniche che sono parte integrante della cultura di una popolazione.
Come abbiamo visto, il decreto ministeriale del 9 aprile 1994 impone la necessità di demolire gli arredi esistenti, e non consente la realizzazione di altri artistici manufatti. Inoltre lutilizzo di vernici ignifughe sulle superfici lignee crea uno strato opaco che abbruttisce i locali e le strutture Il turista che viene in Trentino cerca la bellezza e il calore del legno, che gli fa ricordare latmosfera degli anni passati e la vita montana. Gli albergatori per soddisfare questi richieste vogliono utilizzare il miglior legname dei nostri boschi, intarsiato artisticamente dei nostri valenti artigiani. Per questi motivi occorre permettere di installare impianti tecnologici antincendio, al posto di costose opere di demolizione che fanno perdere le caratteristiche anche artistiche delle strutture e dei locali.
Altre considerazioni. A causa delle norme antincendi molti giovani sono frenati nellapertura di nuove iniziative imprenditoriali, molti albergatori sono amareggiati, incavolati, ed è un eufemismo, scoraggiati dallelevato numero di incombenze. Sono effettuati controlli che obbligano la distruzione e il rifacimento di opere anche antiche, scale, muri, rivestimenti, ed il rifacimento secondo le nuove norme blocca la volontà di fare, di investire. Spese enormi impegnano negli anni futuri gli albergatori, più delle volte, come abbiamo visto, inseriti in aziende a carattere familiare. Esiste un rischio, e bisogna evidenziarlo.
Imprese o società della Romagna, o di altre parti dItalia, comperano le strutture in crisi della nostra Provincia, si sostituiscono e lavorano col solo scopo del guadagno, non interessa la qualità, non interessa il rapporto umano, esiste solo il profitto, in unottica di mordi e fuggi. Resistono ancora nelle nostre zone, nelle nostre periferie, famiglie storiche di albergatori, che non vogliono abbandonare, perché sono orgogliosi della professione che si tramanda di padre in figlio.
Gli albergatori, inoltre, interessati a realizzati piccole opere di miglioria alla propria azienda alberghiera, per paura di incorrere nella normativa antincendi, non effettuano i lavori sostandoli nel tempo, rallentando quel processo qualificativo delle strutture ricettive. La competitività trova vantaggi con linnalzamento del livello delle prestazioni materiali, ma non si può dimenticare che la crescita della qualità deve essere affiancata anche da una pari qualità del fattore umano.
Dopo questa premessa, per portare un contributo al dibattito in questaula, voglio passare allemendamento concordato con lassessore Vecli. Lemendamento al dispositivo, il quale recita, dopo la premessa che la Giunta provinciale è impegnata a: nominare il comitato tecnico provinciale per la prevenzione degli incendi, che in aggiunta alle competenze relative ai provvedimenti per le attività a rischio dincidente rilevante, possa provvedere al rilascio delle deroghe, alle regole tecniche di prevenzione incendi in vigore.
Ritengo che accettare e concordare questo dispositivo sia un ulteriore passo avanti positivo nei confronti degli operatori turistici della nostra provincia, perché risolve una prima emergenza. Lassessore Vecli mi ha garantito che lapplicazione di questo dispositivo sarà effettuata nel più breve tempo possibile. Pertanto ho ritenuto interessante non impuntarmi su una scadenza fissa, viste anche le difficoltà di applicazione del dispositivo. Però cè la promessa, e penso la ricorderà anche in aula lassessore Vecli competente, per attuare nel più breve tempo possibile questo comitato tecnico che potrà rilasciare le deroghe alle regole tecniche di prevenzioni incendi in vigore. Pertanto, la ritengo una cosa molto positiva.
Lo stesso dispositivo alla mozione che ho modificato e che ho presentato in Consiglio regionale, lo manterrò in quella sede, perché avrà una valenza superiore nei confronti del Parlamento italiano. E rimando in quella sede la discussione ulteriore per modificare il famoso decreto ministeriale del 9 aprile del 1994, in tema di norme antincendi.
Volevo proporre allaula un altro dato, analizzando i componenti del comitato tecnico provinciale, previsto dallarticolo 20 del DPR 577 del 1988. Allarticolo 20, dal titolo, comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, si stabilisce che il comitato è composto dai seguenti membri: un ispettore regionale, tre funzionari tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ispettore del lavoro, un rappresentante dellordine degli ingegneri. Può essere inoltre chiamato a far parte del compitato un esperto tecnico e per ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Questo è importante per evidenziare un altro fatto che dirò allassessore competente. Nel comitato che abbiamo visto, previsto dallarticolo 20 del DPP numero 577/82, non è previsto un rappresentante delle categorie economiche alberghiere. La PAT, la Provincia autonoma di Trento, a mio avviso, e questa è una richiesta che viene dagli operatori del settore, deve tenere conto di questa esigenza.
Io mi domando: chi meglio di un operatore alberghiero conosce la materia e le problematiche attinenti le aziende del settore alberghiero? Nessun altro. Il problema, concludendo, il problema norme antincendi, impone alla Giunta provinciale di non dimenticare che leconomia della Provincia autonoma di Trento si basa in gran parte sul turismo, e che occorre facilitare al massimo lespletamento dellattività collegata alberghiera.
(...)
DELLADIO: Brevemente, per dire alcune cose. La prima considerazione che voglio fare è quella che mi aspettavo un intervento dellassessore competente in tema di turismo, che non ho visto in aula.
Sono soddisfatto indubbiamente per il recepimento di questa mozione perché, come abbiamo visto, va a toccare un problema importantissimo della nostra collettività trentina. Andiamo a risolvere una prima emergenza con la costituzione del comitato tecnico, e voglio ribadire una cosa, e cioè che il voto che ho presentato in Consiglio regionale, che mantiene inalterato il dispositivo alla mozione, sarà discusso prossimamente, e su quello non apporrò delle modifiche come in questo caso. A livello provinciale secondo me questa soluzione è la soluzione ottimale, proprio per risolvere questa prima emergenza per quanto riguarda le deroghe alla normativa esistente.
Sono anche contento per aver ottenuto dallassessore competente lassicurazione che il comitato partirà quanto prima. Volevo sentire dire dallassessore anche che del comitato facesse parte un rappresentante delle categorie economiche alberghiere; non lho sentito dire, e io auspico che la Giunta terrà conto di questa proposta formulata in questa sede.
Pertanto, va bene così: se la mozione viene approvata è una cosa utile per la nostra collettività. Grazie.